Sentenza 10 ottobre 1990
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 500 cod. Pen. Non è necessaria la diffusione della malattia all'intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/1990, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 1990 |
Testo completo
E- 30 1 3 M REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 10.10.1990 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
N. 8603 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Marco Boschi Dott. Presidente
Tullis Grimaldi 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
Luigi Sausome N. 5087/90 2.
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BORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PE VI 3.
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UFFICIO COPIE
Giovanni Maffei 4.
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Rilasciata sopia ha pronunciato la seguente ī toos per diritti L. SENTENZA ད་ལ་ད་ར་མེ་ས་་་་ IL CANCELLIERE
sul ricorso proposto da TI NC, n.Torricella Peli=
gna 25.6.1931
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciste copia studio
BLSIG Serene per diritti 1000 25610.1991
IL CANCELLIERE
avverso la sentenza Corte App. L'Aquila 20.10.1989
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Riacente popia studio al Prostoles perferite food
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Z CANCELLIERE1992.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Grimaldi
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto, Procuratore
Generale Di Zenzo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
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Udit i difensor
Osserva
La sentenza impugnata ha confermato la condanna a mesi 9 di reclusione inflitta dal Tribunale di Lanz
ciano il 6.10.1986 per il reato di cui all'art.500,
1° comma c.p.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Con il primo motivo è stata contestata la sussistenza del perion'
lo per il patrimonio zootecnico nazionale richiesto dalla prima parte dell'art.500 c.p. Sul punto la am sentenza di appello ha posto in risalto che il cont tagio diffuso attraverso la riproduzione degli ani mali infetti appartenenti al ricorrente si era este=
so in nove comuni diversi ed era stato circoscritto dopo mesi e solo a seguito dell'abbattimento di nu merosi capi, da ciò il pericolo ipotizzato dalla nor-
ma in questione. Va chiarito, in linea di principio,
che la fattispecie indicata dall'art.500 c.p. non
Erichiede necessariamente la diffusione della malat'
tia all'intero territorio nazionale,o a vaste zone.
dello stesso, essendo sufficiente per la sua realiz=
zazione che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere uh concreto pericolo per l'economia rurale o forestta=
le, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.
Ciò è stato ampiamente riscontrato nel caso in esame.
Il secondo e terzo motivo fanno riferimento all'ele=
mento soggettivo del reato. Anche sotto questo aspet'
to la sentenza non si presta a censura. E' stato sottolineato, infatti, che il ricorrentek nonostan'
te una precisa ordinanza sindacale, continuò ad oppi=
tare animali nella propria stabla per gli accoppia menti pur sapendo dell'infezione in atto. Il discor=
so sul dolo si rivela pertanto pretestuoso, posto che la condotta tipica ipotizzata dall'art.500 ˚c.p.
non deve essere finalizzata al danno o alla messa in pericolo dell'economia rurale o del patrimonio zob=
tecnice. In punto di fatto, per le svolgersi degli avvenimenti e per la personalità dell'imputate, alle=
vatore esperto, è stata esclusa, con motivazione logicamente corretta, l'applicabilità del secondo:
comma dell'art.500 c.p.
P. T. M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorse e condan na il ricorrente alle spese e al versamento di lire un milione alla caŝda delle: ammende.
Così desiso il 10.10.1990
Il Consigliere est. Il Presidentė
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EL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidl Sealla
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Depositato in Cancelleria
- 8 MAR. 1991 CASSAZ oggi, I D
Il Callaboratore di Cancelleria
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