Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/1990, n. 3013
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Sentenza 10 ottobre 1990

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Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 500 cod. Pen. Non è necessaria la diffusione della malattia all'intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/1990, n. 3013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3013
    Data del deposito : 10 ottobre 1990

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