Sentenza 30 novembre 2004
Massime • 1
In tema di termine per accedere all'oblazione prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato non può dolersi dell'impossibilità di addivenire all' oblazione, nel caso di derubricazione in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, qualora non abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2004, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1339
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 028376/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI DE, N. IL 16/12/1972;
avverso SENTENZA del 29/01/2004 TRIBUNALE di AREZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per l'annullamento c.r. con riferimento alla condanna per il capo A ed il rigetto per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29/1/2004 il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica ha condannato AD BD alla pena di euro 100,00 di ammenda quale responsabile del reato di porto abusivo, a bordo della propria autovettura, di un taglierino e di un coltello da cucina (ravvisata l'ipotesi di lieve entità) nonché alla pena di euro 600,00 di ammenda quale responsabile del reato di cui all'art. 187 commi 1-5 del D.L.vo. n. 285/92 per essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici al fine di determinare l'esistenza o meno di uno stato di alterazione psicofisica correlato all'uso di sostanze stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto che l'imputato non avesse fornito adeguate giustificazioni in ordine al possesso degli indicati strumenti da punta e taglio, a tal fine non rilevando la pregressa prestazione di attività di manovalanza;
quanto all'ulteriore illecito il Tribunale ha al proposito ritenuto rilevanti le deposizioni dei Carabinieri che avevano riferito circa il comportamento dello straniero che aveva di fatto vanificato l'operazione di prelievo dell'urina fornendo una provetta priva di tale liquido biologico.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo in ordine alla prima condanna di non essere stato quest'ultimo posto (ai sensi dell'art. 141 comma 4 bis disp. att. C.P.P.) in condizioni di accedere all'oblazione pur dopo il mutamento dell'originaria imputazione che non consentiva siffatta modalità di estinzione del reato. In ordine all'ulteriore condanna il ricorrente ha rilevato la carenza di prova sull'asserita manipolazione del contenuto della provetta ed ha altresì contestato che nel comportamento adottato fosse ravvisabile il "rifiuto" di cui alla norma indicata, avendo lo straniero accettato di farsi accompagnare presso l'ospedale per procedere ai dovuti accertamenti, essendo i successivi adempimenti di pertinenza del presidio sanitario e non integrando la eventuale mancata collaborazione il reato in questione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In ordine alla questione dell'oblazione deve rilevarsi che la natura assolutamente perentoria del termine di cui all'art. 162 bis C.P. impone al contravventore di chiedere di essere ammesso all'oblazione facoltativa prima dell'apertura del dibattimento (cfr. Cass. sent. n. 8852/99); sicché l'imputato non può dolersi dell'impossibilità di addivenire all'oblazione, nel caso di derubricazione in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, qualora non abbia invocato tempestivamente la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e conseguentemente la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa (cfr. Cass. sentenze n. 8780/99 e n. 7383/2000). Nè una tale interpretazione della normativa si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 141 comma 4 bis disp. att. C.P.P. (al quale il ricorrente ha fatto richiamo), atteso che la rimessione nel termine prevista da tale disposizione è applicabile solo in caso di intervenuta modifica della imputazione, ossia allorché in luogo dell'originaria ipotesi criminosa non oblabile si ravvisi in corso di dibattimento od all'esito dello stesso altro reato per il quale sia ammessa tale causa estintiva, e non già quando - come nella specie - si sia ravvisata, senza addivenire ad una modifica dell'originaria fattispecie criminosa, una ipotesi meramente attenuata della medesima. E la ragionevolezza di una siffatta diversa previsione è all'evidenza percepibile ove si consideri che nell'un caso non vi è possibilità di prevedere la immutazione della contestazione (sicché doverosamente si impone la rimessione nel termine) mentre nell'altro caso, contemplando la contestata fattispecie criminosa differenziate ipotesi di maggiore e minore gravità, una più benevola valutazione dei fatti da parte del giudicante è certamente prevedibile (sicché, in ragione della perentorietà del termine di cui sopra si è detto, il contravventore, ove voglia avvalersi della causa estintiva in questione, deve tempestivamente presentare apposita domanda ed assolvere ai connessi adempimenti).
Per quanto concerne poi il secondo motivo di gravame, con il quale il ricorrente ha contestato la ravvisabilità nei fatti del reato di cui all'art. 187 commi 1-5 del D.Lvo. 285/92, si rileva come il rendere impossibile con il proprio comportamento il prelievo dei liquidi biologici ovvero falsare l'esito degli accertamenti su tali liquidi manipolando il contenuto della provetta, equivalga - con tutta evidenza - al "rifiuto" di ottemperare all'ordine della preposta Autorità finalizzato all'accertamento di Legge, dovendosi comprendere nel concetto di rifiuto qua le previsto dalla normativa in questione sia l'iniziale negativo atteggiamento del soggetto sia l'eventuale suo elusivo comportamento successivo, essendo l'uno e l'altro preclusivi o dell'accertamento in sè o di un "corretto" accertamento. Quanto poi agli ulteriori rilievi pure avanzati con tale secondo motivo di gravame, concernenti le effettive modalità dei fatti (riempimento o meno della provetta con acqua del water), essi costituiscono mere censure in fatto non proponibili in questa sede di legittimità. Alla stregua di quanto sopra si impone il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AD BD al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005