Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1999, n. 910
CASS
Sentenza 18 novembre 1999

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Massime3

Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione non deve aversi riguardo alle risultanze anagrafiche che indicano solo formalmente il luogo nel quale la persona proposta risiede, ma piuttosto deve tenersi conto del luogo ove detta persona, sia pure mediante ricorrenti e brevi soggiorni, abbia tenuto comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità. Ed invero, non ha rilevanza lo spazio anagrafico di residenza, bensì lo spazio geografico ambientale in cui il soggetto manifesta comportamenti socialmente pericolosi, trovando in tale ambiente stimolo e copertura alle sue illecite attività.

In tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, non è richiesta la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell'abuso, essendo sufficiente la verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso dell'atto di ufficio.

In tema di abuso di ufficio, non può riconoscersi alcuna efficacia in ordine alla esclusione della penale responsabilità dell'imputato al fatto che il pubblico amministratore abbia rilasciato una concessione edilizia che costituisca variante di precedente concessione se quest'ultima sia illegittima, in quanto la concessione di varianti a concessioni illegittime costituisce lo sviluppo necessario dell'originaria attività illecita (Fattispecie in cui era applicabile la legge regionale Abruzzi del 12 aprile 1983, n. 18).

Commentario1

  • 1Abuso d’ufficio connesso al rilascio di permesso edilizioAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1999, n. 910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 910
Data del deposito : 18 novembre 1999

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