Sentenza 18 novembre 1999
Massime • 3
Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione non deve aversi riguardo alle risultanze anagrafiche che indicano solo formalmente il luogo nel quale la persona proposta risiede, ma piuttosto deve tenersi conto del luogo ove detta persona, sia pure mediante ricorrenti e brevi soggiorni, abbia tenuto comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità. Ed invero, non ha rilevanza lo spazio anagrafico di residenza, bensì lo spazio geografico ambientale in cui il soggetto manifesta comportamenti socialmente pericolosi, trovando in tale ambiente stimolo e copertura alle sue illecite attività.
In tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, non è richiesta la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell'abuso, essendo sufficiente la verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso dell'atto di ufficio.
In tema di abuso di ufficio, non può riconoscersi alcuna efficacia in ordine alla esclusione della penale responsabilità dell'imputato al fatto che il pubblico amministratore abbia rilasciato una concessione edilizia che costituisca variante di precedente concessione se quest'ultima sia illegittima, in quanto la concessione di varianti a concessioni illegittime costituisce lo sviluppo necessario dell'originaria attività illecita (Fattispecie in cui era applicabile la legge regionale Abruzzi del 12 aprile 1983, n. 18).
Commentario • 1
- 1. Abuso d’ufficio connesso al rilascio di permesso edilizioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1999, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROIANO Presidente del 18/11/1999
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere N. 1736
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 34526/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Fernando Di Benedetto, di IA TO, nato a [...] S. Angelo il 17.6.1940;
avverso la sentenza 26.3.1999 della Corte d'appello dell'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Fernando Di Benedetto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA TO, assessore all'edilizia del Comune di Città S. Angelo e presidente della commissione edilizia comunale, con sentenza 15.12.1997 del gip del Tribunale di Pescara veniva riconosciuto responsabile e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati di cui all'art. 323, e. 2, c.p. in continuazione fra loro, limitatamente alle concessioni edilizie rilasciate (con esclusione delle ipotesi relative ai pareri favorevoli espressi quale componente della commissione comunale edilizia), commessi rispettivamente: capo E) l'11.5.1991; - capo F) il 26.5.1992; - capo L) il 15.4.1993; - capo 0) il 27.7.1991; - capo R) il 27.6.1991, e assolto dai reati di cui ai capi B) e C), relativi allo stesso titolo di reato, nonché dai reati di cui ai capi W e Z (art. 20 lett. b L. 47/1985) perché il fatto non sussiste.
Proponevano appello l'imputato relativamente alle condanne e il P.M. in relazione alle assoluzioni di cui ai capi B) e C).
La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza 26.3.1999, confermava le assoluzioni, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi E), 0), R) per essere gli stessi estinti per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati sub F) e L), in continuazione fra loro, in mesi 4 di reclusione.
L'imputato, nella sua qualità di assessore all'edilizia del Comune di Città S. Angelo e presidente della commissione edilizia comunale è attualmente ricorrente contro la decisione di condanna della Corte d'appello per avere:
- (capo F) rilasciata concessione edilizia in variante di quella già concessa per la costruzione dell'hotel AL (a sua volta illegittima per violazione del p.d.f. di cui all'art. 15 L. Reg. 18/83, per anticipato inizio dei lavori e ordinato al tecnico comunale dissenziente di approntare il provvedimento senza prima aver disposto accertamenti;
- (capo L) rilasciato una concessione edilizia e due in variante alla società EDIL 4, tutte illegittime per irregolarità progettuali, in violazione del p.d.f. e dell'art. 15 L. Reg. 18/83.
Secondo il primo giudice l'art. 15 L. Reg. autorizzava il rilascio di concessioni edilizie anche in corso di approvazione del nuovo strumento urbanistico le cui previsioni erano immediatamente efficaci nelle ipotesi previste dalla norma stessa, mentre altrettanto non poteva dirsi per le concessioni rilasciate a Hotel AL e a EDIL 4, perché nelle zone interessate non vi era la condizione prevista dall'art. 15, n. 2 L. Reg. 18/83 non essendo esse "integralmente provviste delle opere di urbanizzazione primaria", ed essendo al contrario le opere esistenti non complete.
La Corte territoriale aderisce a questa impostazione anche sulla scorta della deposizione del tecnico comunale (La Valle), secondo cui i settori interessati non erano integralmente urbanizzati come richiesto dalla norma regionale, dal che desume (unitamente al fatto che altri progetti analoghi erano stati bloccati) la prova del favoritismo da parte dell'imputato.
Infatti la norma regionale è derogatoria e comporta che "se si chiede la concessione in base ad un piano regolatore solo adottato e trasmesso, allegando le condizioni di cui all'art. 15, n. 2, L. Reg., occorre la compresenza nel settore di parziale edificazione e di integrale esistenza di opere di urbanizzazione primaria... per cui non vi è spazio ne' per la previsione dell'attivazione della stessa nel triennio ad opera del Comune, ne' per l'attuazione delle medesime ad opera dei privati contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza (oggi concessione)". Conclude la decisione impugnata che "non è provato, anzi vi è prova contraria, che le costruzioni di cui alle concessioni illegittime sorgano in zone completamente edificate ed integralmente urbanizzate".
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione di legge assumendo che le concessioni di cui si tratta costituiscono varianti complementari a precedenti concessioni, migliorative delle stesse, e che in ogni caso non si è in presenza di una violazione di legge o di regolamento rilevante ex art. 323 c.p. e non sussiste il dolo dell'imputato relativamente al reato ascrittogli. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati.
Anzitutto l'assunto secondo cui le concessioni oggetto delle imputazioni residue (capi F e L) costituiscono varianti complementari a precedenti concessioni non regge al vaglio critico, in quanto le concessioni precedenti cui ineriscono sono a loro volta illegittime e non possono quindi porsi come presupposto valido per la successiva attività. La concessione di varianti a concessioni illegittime costituisce lo sviluppo necessario dell'originaria attività illecita.
In secondo luogo la violazione di legge, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 323 c.p., risulta di tutta evidenza alla luce del disposto dell'art. 15, n. 2, della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, secondo cui le previsioni e prescrizioni del P.R.G. e del P.R.E. in attesa di approvazione "sono immediatamente efficaci dal momento della loro trasmissione per l'approvazione limitatamente alle autorizzazioni e concessioni edilizie relative ad aree comprese in settori del territorio comunale parzialmente edificati e integralmente provvisti delle opere di urbanizzazione primaria". L'accertamento dell'avvenuta integrale effettuazione delle opere di urbanizzazione primaria è accertamento di fatto, come tale attinente al merito della causa. La Corte territoriale ha dato atto della non avvenuta integrale urbanizzazione primaria sulla base della deposizione testimoniale del tecnico comunale e della circostanza che altri progetti analoghi gravanti sulla medesima area erano stati "bloccati" per mancata effettuazione delle opere di urbanizzazione. Tale motivazione appare congrua e di conseguenza la censura deve essere respinta.
Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, l'impugnata sentenza dà atto che la norma incriminatrice non richiede la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell'abuso, essendo sufficiente la verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso dell'atto di ufficio. Tale motivazione appare logica e adeguata, così che la censura appare anch'essa infondata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2000