CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2023, n. 14483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14483 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AV ND, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI IC, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Domenico La Blasca, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 ottobre 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ND AV, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 14483 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 21/03/2023 agli artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen.; 81, 110, 56, 629, primo e secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011; 81 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere, in Palermo, fatto parte dell'associazione mafiosa 'cosa nostra' e, in particolare, della famiglia mafiosa di IL (capi 1); compiuto, rispettivamente in Palermo e IL a partire dal novembre 2021, e in Palermo e Portella di Mare a partire dal 3 gennaio 2022, atti idonei e diretti in maniera non equivoca a procurarsi l'ingiusto profitto con altrui danno mediante richieste di denaro, a titolo di pizzo, nei riguardi di Calogero AG e SC AN, soci della F&C Food Company s.r.l. (capo 2), e di DI LE e PP ER, il secondo procuratore della Coepe s.r.l. esecutrice dei lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione di gpl (capo 3), con le aggravanti della minaccia posta in essere da soggetti appartenenti ad associazione mafiosa, avvalendo del metodo mafioso e al fine di avvantaggiare la predetta organizzazione criminale;
ed ancora, per avere, in Palermo tra l'agosto 2021 e il maggio 2022, contravvenuto al divieto di frequentare pregiudicati, prescrizione impartitagli con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (capo 5). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il AV, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale sostanziale contestate, e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento alle indicate imputazioni provvisorie, benché le carte del procedimento - in specie i dati desumibili dalle intercettazioni di comunicazioni e dai verbali di osservazione della polizia giudiziaria - non avessero offerto alcun concreto elemento a riscontro di un concorso del prevenuto nella commissione delle due ipotesi di tentata estorsione aggravata, né di una sua partecipazione al considerato sodalizio mafioso ovvero di una mancata osservanza della menzionata prescrizione connessa alla misura di prevenzione personale a suo tempo applicatagli e in corso all'epoca dei fatti de quibus. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di ND AV sia inammissibile. 2 2. I motivi del ricorso, articolati in un unico punto, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondati e, in parte, perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni: da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente, già condannato con sentenza definitiva per la partecipazione all'associazione mafiosa 'cosa nostra', subito dopo aver espiato la pena di quella condanna ed essere stato scarcerato, avesse ricominciato a frequentare pregiudicati - ogni volta avendo cura di lasciare il proprio cellulare in un locale pubblico e di appartarsi con gli interessati in strade vicine - tra i quali MO IC BB, gravemente indiziato di essersi posto a capo della famiglia mafiosa di IL;
fosse stato indicato in conversazioni, intercettate dagli inquirenti, intrattenute da affiliati a quella consorteria criminale come la persona che aveva affiancato lo BB, che stava 'radunando' intorno a sé una serie di soggetti già coinvolti nelle vicende di quel clan mafioso, e che stava assumendo la direzione delle iniziative di estorsione sostituendosi ad altro affiliato, SC TA. Le medesime captazioni e le ulteriori emergenze procedimentali avevano, altresì, comprovato a livello indiziario che l'associato AT IA si era dapprima recato presso il titolare di un esercizio commerciale pretendendo il 3 versamento di una somma a titolo di "regalino per le feste", e, nell'incontro con la vittima, aveva significativamente evocato come proprio mandante il AV ("ho visto ND AV a Palermo e mi dice: un regalino per le feste!"); poi, dopo aver chiesto ad un ulteriore imprenditore, il LE, il pagamento di una somma per la "messa a posto", si era incontrato con il AV, il quale gli aveva raccomandato di sospendere l'iniziativa delittuosa ("non andare più al cantiere") verosimilmente temendo che vi fossero indagini in corso. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, ancora partecipe di quella associazione criminale per la cui precedente adesione era stato condannato, nonché concorrente nella commissione dei reati-fine contestati. In tal modo, fungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 3. Generiche sono le ulteriori doglianze formulate in termini di violazione di legge penale sostanziale e le censure dedotte in relazione al reato del capo 5). Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare 4 il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI IC, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Domenico La Blasca, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 ottobre 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ND AV, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 14483 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 21/03/2023 agli artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen.; 81, 110, 56, 629, primo e secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011; 81 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere, in Palermo, fatto parte dell'associazione mafiosa 'cosa nostra' e, in particolare, della famiglia mafiosa di IL (capi 1); compiuto, rispettivamente in Palermo e IL a partire dal novembre 2021, e in Palermo e Portella di Mare a partire dal 3 gennaio 2022, atti idonei e diretti in maniera non equivoca a procurarsi l'ingiusto profitto con altrui danno mediante richieste di denaro, a titolo di pizzo, nei riguardi di Calogero AG e SC AN, soci della F&C Food Company s.r.l. (capo 2), e di DI LE e PP ER, il secondo procuratore della Coepe s.r.l. esecutrice dei lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione di gpl (capo 3), con le aggravanti della minaccia posta in essere da soggetti appartenenti ad associazione mafiosa, avvalendo del metodo mafioso e al fine di avvantaggiare la predetta organizzazione criminale;
ed ancora, per avere, in Palermo tra l'agosto 2021 e il maggio 2022, contravvenuto al divieto di frequentare pregiudicati, prescrizione impartitagli con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (capo 5). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il AV, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale sostanziale contestate, e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento alle indicate imputazioni provvisorie, benché le carte del procedimento - in specie i dati desumibili dalle intercettazioni di comunicazioni e dai verbali di osservazione della polizia giudiziaria - non avessero offerto alcun concreto elemento a riscontro di un concorso del prevenuto nella commissione delle due ipotesi di tentata estorsione aggravata, né di una sua partecipazione al considerato sodalizio mafioso ovvero di una mancata osservanza della menzionata prescrizione connessa alla misura di prevenzione personale a suo tempo applicatagli e in corso all'epoca dei fatti de quibus. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di ND AV sia inammissibile. 2 2. I motivi del ricorso, articolati in un unico punto, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondati e, in parte, perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni: da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente, già condannato con sentenza definitiva per la partecipazione all'associazione mafiosa 'cosa nostra', subito dopo aver espiato la pena di quella condanna ed essere stato scarcerato, avesse ricominciato a frequentare pregiudicati - ogni volta avendo cura di lasciare il proprio cellulare in un locale pubblico e di appartarsi con gli interessati in strade vicine - tra i quali MO IC BB, gravemente indiziato di essersi posto a capo della famiglia mafiosa di IL;
fosse stato indicato in conversazioni, intercettate dagli inquirenti, intrattenute da affiliati a quella consorteria criminale come la persona che aveva affiancato lo BB, che stava 'radunando' intorno a sé una serie di soggetti già coinvolti nelle vicende di quel clan mafioso, e che stava assumendo la direzione delle iniziative di estorsione sostituendosi ad altro affiliato, SC TA. Le medesime captazioni e le ulteriori emergenze procedimentali avevano, altresì, comprovato a livello indiziario che l'associato AT IA si era dapprima recato presso il titolare di un esercizio commerciale pretendendo il 3 versamento di una somma a titolo di "regalino per le feste", e, nell'incontro con la vittima, aveva significativamente evocato come proprio mandante il AV ("ho visto ND AV a Palermo e mi dice: un regalino per le feste!"); poi, dopo aver chiesto ad un ulteriore imprenditore, il LE, il pagamento di una somma per la "messa a posto", si era incontrato con il AV, il quale gli aveva raccomandato di sospendere l'iniziativa delittuosa ("non andare più al cantiere") verosimilmente temendo che vi fossero indagini in corso. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, ancora partecipe di quella associazione criminale per la cui precedente adesione era stato condannato, nonché concorrente nella commissione dei reati-fine contestati. In tal modo, fungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 3. Generiche sono le ulteriori doglianze formulate in termini di violazione di legge penale sostanziale e le censure dedotte in relazione al reato del capo 5). Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare 4 il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/03/2023