Sentenza 8 settembre 2016
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, é tardiva l'istanza presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, a norma dell'art. 94, comma primo bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, il cui inserimento nella cartella personale del detenuto consente peraltro a quest'ultimo di prendere precisa cognizione, in ogni momento, delle ragioni per le quali era stata pronunciata la condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 43724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43724 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2016 |
Testo completo
437 24/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1853 sez. - Presidente - Domenico Carcano CC - 08/09/2016 Vito Di Nicola - Relatore - R.G.N. 54957/2014 Aldo Aceto Alessio Scarcella Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OU AM, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 28-07-2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AD OU ricorre per cassazione, impugnando la ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale il difensore del ricorrente aveva chiesto la restituzione del termine per impugnare la sentenza del tribunale di Milano pronunciata in data 2 aprile 2012 che aveva condannato AD OU, in contumacia, alla pena di anni otto di reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 605, 61 n. 2 del codice penale, sentenza passata in giudicato il 5 ottobre 2012. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, e sostenuto anche da un motivo nuovo sostanzialmente riproduttivo del motivo principale. Con esso il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione e la erronea applicazione dell'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale (articolo ven 606, comma 1, lettere c) ed e) del codice di procedura penale). Sostiene che la Corte territoriale, nel pronunciarsi in merito alla restituzione del termine, ha ritenuto di rigettare l'istanza adducendo, sic et simpliciter, che il limite temporale per la restituzione in termini fosse stato oltrepassato e che quindi l'istante fosse decaduto dal proporre la relativa domanda, tanto sul rilievo che il ricorrente era venuto a conoscenza del provvedimento da impugnare giacché tratto in arresto, in data 18 marzo 2014, a seguito di un normale controllo venne identificato e gli fu notificato, in pari data, il provvedimento - esecutivo, laddove la richiesta di restituzione nel termine era stata presentata in data 9 luglio 2014 e dunque oltre il termine di 30 giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento. Obietta il ricorrente che l'enunciato normativo, di cui all'articolo 175 del codice di procedura penale, non si presta ad una lettura così formalistica, posto che il ricorrente non venne pacificamente notiziato dal difensore di ufficio dell'esistenza del provvedimento di condanna e che l'ordine di carcerazione, che al ricorrente fu notificato, non poteva ritenersi affatto equipollente alla notifica della sentenza contumaciale (sentenza della quale, con il motivo nuovo, lamenta la mancata notifica), tanto sul rilievo che l'ordine di carcerazione non consente al condannato di comprendere i motivi della condanna, sicché il ricorrente è stato incarcerato ma egli non ebbe alcuna contezza del provvedimento e del procedimento e giammai rinunciò espressamente e volontariamente a proporre l'impugnazione, venendo pertanto meno la ragione posta a fondamento dell'ordinanza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, é tardiva l'istanza presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere, considerato che, a norma dell'art. 94, comma primo bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti (Sez. 1, n. 40323 del 10/11/2006, Funk, Rv. 235982). Infatti, in tema di restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione, il va concetto di "effettiva conoscenza" del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza della sua esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata alla presa di notizia certa e alla comunicazione di un atto formale (come nella specie la notificazione dell'ordine di carcerazione), che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata, determinando la conoscibilità del contenuto integrale del provvedimento da impugnare e la decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di restituzione (Sez. 2, n. 25041 del 23/06/2005, Kellici, Rv. 231887). Peraltro, secondo quanto dispone l'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., "copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto", cosicché il ricorrente, ricevuta la notizia dell'inserimento della sentenza di condanna nella cartella contenente la sua posizione giuridica, poteva, in ogni momento, prendere precisa cognizione delle ragioni per le quali era stata pronunciata la condanna. Né è stata eccepita l'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 94, comma 1-bis, delle norme di attuazione al codice di procedura penale.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 3 inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Vito Di Nicola Vito ciercre DEPOSITATE CELLERIA 17 OTT 2016 IL CANCELLIERE Lu 4