Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione, il concetto di "effettiva conoscenza" del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza della sua esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata alla presa di notizia certa e alla comunicazione di un atto formale (nella specie la notificazione dell'ordine di carcerazione), che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata, determinando la conoscibilità del contenuto integrale del provvedimento da impugnare e la decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2005, n. 25041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25041 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/06/2005
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1155
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 46996/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IT;
avverso l'ordinanza in data 22.11.2004 della Corte di appello di Brescia;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Letta la requisitoria del pubblico ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 22.11.200.4 la Corte di appello di Brescia rigettava l'istanza di restituzione nel termine proposta da IC RI per impugnare la sentenza del tribunale in sede emessa il 24.10.2003; rilevava la Corte territoriale la tardività della domanda, che era stata proposta in data 18.10.2004 e dunque ben oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza effettiva dell'atto (art. 175, comma 3, c.p.p.), la quale doveva ritenersi radicata alla data dell'arresto dell'istante (26.5.2004) effettuato in esecuzione dell'ordine di carcerazione nel quale erano chiaramente indicati gli estremi della sentenza di condanna. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il IC, denunciando violazione dell'art. 175 c.p.; rileva il ricorrente come la espressione legislativa "effettiva conoscenza dell'atto", posta ad indicare il momento di decorrenza del termine per invocare la restituzione, non possa essere interpretata nel senso della mera conoscenza della semplice esistenza del provvedimento e dei suoi soli estremi, ma implichi una completa e sostanziale cognizione dell'atto, potendosi solo in tal modo, attesa l'esiguità del termine, garantire effettività di tutela a chi, magari - come nella specie - detenuto e straniero, non abbia avuto notizia del processo celebrato nei suoi confronti;
eccepisce, in proposito, la illegittimità costituzionale della normativa in oggetto per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui nel fissare un unico termine di dieci giorni, non distingue fra soggetto libero o detenuto, attese le più ampie possibilità di sfruttare un così ristretto spazio temporale che si offrono a chi si trovi in stato di libertà; nella parte in cui non prevede che il termine per la richiesta di restituzione decorra dalla data di notificazione dell'ordine di esecuzione al difensore;
nella parte in cui non prevede che la domanda di restituzione possa essere proposta, come per la revisione, in ogni tempo;
nella parte in cui non prevede che nell'ordine di carcerazione sia indicato il termine entro il quale possa essere richiesta la restituzione. Le doglianze sono infondate. Osserva il collegio che il concetto di "effettiva conoscenza" del provvedimento, per l'impugnazione del quale l'interessato richiede la restituzione nel termine, non può che intendersi nel senso di sicura consapevolezza della sua esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata alla presa di notizia certa o alla comunicazione di un atto formale (nella specie la notificazione dell'ordine di carcerazione) che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata, determinando la conoscibilità del contenuto integrale del provvedimento da impugnare e la decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione. Tale necessità di certezza nell'individuazione del dies a quo, che verrebbe frustrata ove si dovesse avere riguardo al momento in cui l'interessato abbia evidentemente secondo scansioni cronologiche modulate su esigenze proprie - concretamente preso visione del provvedimento da impugnare, deriva immediatamente dalla natura eccezionale dell'istituto, strettamente collegato alla decorrenza dei termini per impugnare e dunque necessariamente soggetto alla stessa logica, la quale - come esattamente rilevato dal pubblico ministero qui requirente - pretende la individuazione certa di un momento di conoscenza dell'esistenza dell'atto che prescinde dalla cognizione completa del suo contenuto e dei suoi eventuali vizi, nonché la concessione di un termine perentorio per effettuare le relative verifiche e proporre le opportune doglianze. Circa la congruità del termine di dieci giorni, poi, pur posto in raffronto alla disciplina del peraltro differente istituto della revisione (che attiene a sentenza di cui non si pone in discussione la definitività), non può che rilevarsi come nella sua determinazione ci si trovi in presenza di una scelta collegata alla discrezionalità legislativa, esercitata con riferimento alla natura delle questioni proponibili con la richiesta di restituzione ed indicate nel comma 2 dell'art. 175 c.p.p.; e dalla circostanza che il legislatore abbia recentemente ritenuto di ampliarlo (art. 1 d.l. 21.2.2005, n. 17, conv. con legge 22.4.2005 n. 60) non può certo derivarsi l'illegittimità
costituzionale della precedente previsione;
e ciò a prescindere dalla considerazione che nemmeno la "nuova" scansione temporale, peraltro non applicabile a fatti processuali pregressi, risulta osservata nel caso di specie.
Nè può fondatamente dubitarsi della evidente conformità alla Carta fondamentale della disciplina de qua con riferimento alla posizione del detenuto, per l'esercizio delle cui facoltà processuali è invero prevista una regolamentazione speciale (art. 123 c.p.p), ovvero in relazione alla mancata previsione della decorrenza del termine per la richiesta di restituzione dalla notificazione dell'ordine di esecuzione al difensore, atteso che questi è comunque già a conoscenza (o dovrebbe esserlo esplicando la minima diligenza professionale) del provvedimento che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato e degli atti del relativo procedimento. Quanto poi, alla mancata previsione dell'indicazione, nell'ordine di carcerazione, del termine entro cui poter avanzare istanza di restituzione, rileva il collegio come spetti sempre al legislatore graduare, a seconda del procedimento in essere, le possibilità di difesa e le garanzie apprestate a tal fine, di talché appare manifestamente infondata anche l'ultimo rilievo di illegittimità costituzionale della normativa de qua, peraltro ancora una volta costruita in parallelo con quella delle impugnazioni, che non contempla l'indicazione, nel provvedimento impugnabile, del termine perentorio entro il quale il gravame è proponibile.
Genericamente dedotta e non oggetto di alcuna specifica doglianza, infine, è l'"approssimativa conoscenza" della lingua italiana da parte dell'istante. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2005