Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15108
CASS
Sentenza 9 ottobre 2003

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Non rientra nell'istituto della "carenza di potere impositivo" la pretesa dell'amministrazione di pagamento di una somma per tassa di concessione governativa nei confronti di una società (pretesa contraria alle disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della Direttiva 335/1969 CEE), dovendosi per carenza di potere impositivo intendere soltanto i casi in cui la pretesa dell'amministrazione sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi a un rapporto di natura tributaria, sia perché la legge non prevede il tributo in via generale, sia perché le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono state disapplicate perché contrarie al diritto comunitario. Ne consegue che la previsione di un più breve termine di prescrizione o decadenza per l'azione di ripetizione di tributi riscossi in conseguenza della detta pretesa non contrasta con i principi del diritto (interno e) comunitario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15108
    Data del deposito : 9 ottobre 2003

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