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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2023, n. 51661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51661 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Motivazione semplificata sui ricorsi proposti da: CC OV nato a [...] il [...] MALA] XHONI nato il [...] avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avv. Guido Guerra, in sostituzione dell'Avv. Michele Franzosi nell'interesse della parte civile SC ES, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LA, formulando conclusioni scritte e depositando nota spese, dando atto dell'intervenuta revoca della costituzione nei confronti dell'imputato IO;
udito l'Avv. Alessandro Guaita, nell'interesse di LA ON, anche in sostituzione dell'Avv. Maria Criaco, nell'interesse di ON NN, che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51661 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di ON NN e LA ON dal Tribunale di Novara il 3 novembre 2017, in ordine al delitto di tentata estorsione in concorso;
ai ricorrenti era contestato di avere costretto, con gravi minacce per l'incolumità fisica della vittima, quest'ultima a rivelare il nominativo di coloro che avevano tentato di depredare il locale commerciale del IO ove la persona offesa aveva eseguito dei lavori elettrici e di installazione di un sistema di allarme, in alterativa richiedendo il versamento di una consistente somma di denaro. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato ON deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 133 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché carente;
la Corte territoriale aveva omesso di valutare la limitata gravità del fatto essendosi limitato il ricorrente a cercare di ottenere il nominativo dell'autore del tentato furto in suo danno. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 393 cod. pen., quanto al diniego della differente qualificazione giuridica del fatto contestato, integrante il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
dalle stesse dichiarazioni della persona offesa e del suo dipendente emergeva come le presunte minacce e percosse fossero finalizzate a conoscere il nome degli autori del tentato furto, e non anche a ottenere il versamento di somme di denaro. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen., e all'omessa valutazione della richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 612 cod. pen.; risultava dagli atti che, dopo il giorno in cui era stata formulata la richiesta alla persona offesa, gli imputati non avevano avuto più alcun contatto con la vittima sì che era reintegrato il presupposto della desistenza volontaria;
la Corte territoriale aveva omesso alcuna argomentazione a riguardo, così come circa la differente qualificazione del fatto, conseguente al venir meno del profilo patrimoniale ipotizzato nella contestazione. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato LA deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 629 cod. pen. e vizio della motivazione (per mancanza e manifesta illogicità); la Corte territoriale aveva errato nel valutare le dichiarazioni testimoniali della presunta persona offesa e del suo dipendente, escludendo erroneamente la qualificazione del fatto quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo il ricorrente inteso esercitare il 2 diritto a conoscere il nominativo di coloro che avevano tentato di commettere un furto nel locale commerciale, di proprietà del IO e ove lavorava il LA, dopo che la vittima e il suo dipendente avevano eseguito lavori all'impianto elettrico e di un allarme, disattivandolo colposamente. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 581, 612 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva per nulla preso in considerazione la tesi difensiva della sussistenza dei soli delitti di minacce e percosse. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla commisurazione della pena operata, senza valutare la minima offensività del fatto (in assenza di concreta intimidazione della vittima e di una richiesta di denaro come riferita dalla persona offesa) e escludendo immotivatamente la desistenza del ricorrente dalla condotta contestata (come attestava l'agevole allontanamento della presunta vittima dal luogo ove era stata convocata). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, che si fondano sulle medesime censure pur se diversamente articolate, sono entrambi inammissibili perché non consentiti e manifestamente infondati. 1.1. I motivi di ricorso che mirano a censurare sia la ricostruzione in fatto delle vicende oggetto dell'imputazione, sia la loro qualificazione giuridica non possiedono alcuna possibilità di accoglimento;
l'alternativa lettura dei fatti prospettata dalla difesa del ricorrente LA non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) ed è, in ogni caso, smentita dalla puntuale analisi condotta dalle sentenze di merito;
il profilo della qualificazione giuridica è manifestamente infondato, essendo sconosciuti nell'ordinamento giuridico il diritto a ottenere informazioni da privati su eventi storici e la relativa pretesa di agire in giudizio per conseguire tale risultato, sicché è stata esclusa in modo incensurabile la differente qualificazione del fatto quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così come le meno gravi fattispecie di minacce e percosse, atteso l'evidente fine di profitto che animava i ricorrenti). Egualmente destituiti di alcun fondamento sono i motivi che lamentano pretesi errori quanto al trattamento sanzionatorio, poiché d'un lato è dato pacifico quello dell'impossibilità, nei reati a forma libera (quale l'estorsione), di ravvisare la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, ipotesi che non 3 può ricorrere una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento costrittivo (Sez. 2, n. 24551 del 8/5/2015, Supino, Rv. 264226); dall'altro, la commisurazione della pena non può essere censurata allegando differenti valutazioni dei fatti obiettivi considerati dai giudici di merito, con argomenti privi di vizi logici e aderenti alle concrete modalità di realizzazione del fatto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende;
l'imputato LA va inoltre condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato LA ON alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla della parte civile SC ES, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avv. Guido Guerra, in sostituzione dell'Avv. Michele Franzosi nell'interesse della parte civile SC ES, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LA, formulando conclusioni scritte e depositando nota spese, dando atto dell'intervenuta revoca della costituzione nei confronti dell'imputato IO;
udito l'Avv. Alessandro Guaita, nell'interesse di LA ON, anche in sostituzione dell'Avv. Maria Criaco, nell'interesse di ON NN, che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51661 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di ON NN e LA ON dal Tribunale di Novara il 3 novembre 2017, in ordine al delitto di tentata estorsione in concorso;
ai ricorrenti era contestato di avere costretto, con gravi minacce per l'incolumità fisica della vittima, quest'ultima a rivelare il nominativo di coloro che avevano tentato di depredare il locale commerciale del IO ove la persona offesa aveva eseguito dei lavori elettrici e di installazione di un sistema di allarme, in alterativa richiedendo il versamento di una consistente somma di denaro. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato ON deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 133 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché carente;
la Corte territoriale aveva omesso di valutare la limitata gravità del fatto essendosi limitato il ricorrente a cercare di ottenere il nominativo dell'autore del tentato furto in suo danno. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 393 cod. pen., quanto al diniego della differente qualificazione giuridica del fatto contestato, integrante il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
dalle stesse dichiarazioni della persona offesa e del suo dipendente emergeva come le presunte minacce e percosse fossero finalizzate a conoscere il nome degli autori del tentato furto, e non anche a ottenere il versamento di somme di denaro. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen., e all'omessa valutazione della richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 612 cod. pen.; risultava dagli atti che, dopo il giorno in cui era stata formulata la richiesta alla persona offesa, gli imputati non avevano avuto più alcun contatto con la vittima sì che era reintegrato il presupposto della desistenza volontaria;
la Corte territoriale aveva omesso alcuna argomentazione a riguardo, così come circa la differente qualificazione del fatto, conseguente al venir meno del profilo patrimoniale ipotizzato nella contestazione. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato LA deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 629 cod. pen. e vizio della motivazione (per mancanza e manifesta illogicità); la Corte territoriale aveva errato nel valutare le dichiarazioni testimoniali della presunta persona offesa e del suo dipendente, escludendo erroneamente la qualificazione del fatto quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo il ricorrente inteso esercitare il 2 diritto a conoscere il nominativo di coloro che avevano tentato di commettere un furto nel locale commerciale, di proprietà del IO e ove lavorava il LA, dopo che la vittima e il suo dipendente avevano eseguito lavori all'impianto elettrico e di un allarme, disattivandolo colposamente. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 581, 612 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva per nulla preso in considerazione la tesi difensiva della sussistenza dei soli delitti di minacce e percosse. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla commisurazione della pena operata, senza valutare la minima offensività del fatto (in assenza di concreta intimidazione della vittima e di una richiesta di denaro come riferita dalla persona offesa) e escludendo immotivatamente la desistenza del ricorrente dalla condotta contestata (come attestava l'agevole allontanamento della presunta vittima dal luogo ove era stata convocata). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, che si fondano sulle medesime censure pur se diversamente articolate, sono entrambi inammissibili perché non consentiti e manifestamente infondati. 1.1. I motivi di ricorso che mirano a censurare sia la ricostruzione in fatto delle vicende oggetto dell'imputazione, sia la loro qualificazione giuridica non possiedono alcuna possibilità di accoglimento;
l'alternativa lettura dei fatti prospettata dalla difesa del ricorrente LA non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) ed è, in ogni caso, smentita dalla puntuale analisi condotta dalle sentenze di merito;
il profilo della qualificazione giuridica è manifestamente infondato, essendo sconosciuti nell'ordinamento giuridico il diritto a ottenere informazioni da privati su eventi storici e la relativa pretesa di agire in giudizio per conseguire tale risultato, sicché è stata esclusa in modo incensurabile la differente qualificazione del fatto quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così come le meno gravi fattispecie di minacce e percosse, atteso l'evidente fine di profitto che animava i ricorrenti). Egualmente destituiti di alcun fondamento sono i motivi che lamentano pretesi errori quanto al trattamento sanzionatorio, poiché d'un lato è dato pacifico quello dell'impossibilità, nei reati a forma libera (quale l'estorsione), di ravvisare la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, ipotesi che non 3 può ricorrere una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento costrittivo (Sez. 2, n. 24551 del 8/5/2015, Supino, Rv. 264226); dall'altro, la commisurazione della pena non può essere censurata allegando differenti valutazioni dei fatti obiettivi considerati dai giudici di merito, con argomenti privi di vizi logici e aderenti alle concrete modalità di realizzazione del fatto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende;
l'imputato LA va inoltre condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato LA ON alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla della parte civile SC ES, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/11/2023