CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15138 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI ZA nato il [...] avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIUDICE DI PACE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. udito il difensore E' presente l'avvocato PROVENZANI GIUSEPPE, del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato SCORSONE MIRKO del foro di ROMA in difesa di: AI ZA, come da delega depositata in udienza, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15138 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021, in esito a procedimento svolto in assenza dell'imputato, il Giudice di pace di Roma condannava HA AI alla pena di euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e 5- quater, d.lgs. n. 286 del 1998. All'imputato era contestato di non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma in data 6 maggio 2019. Il Giudice di pace riteneva legittime le notificazioni degli atti nei confronti dell'imputato, sulla base della considerazione che erano state effettuate nei confronti del difensore domiciliatario;
richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, rigettava l'eccezione sollevata dalla difesa circa la regolarità del processo svoltosi in assenza. Il Giudice di pace riteneva accertato, sulla base della documentazione in atti in ordine alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria il 20 maggio 2019, che AI, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 6 maggio 2019 e al conseguente ordine del Questore. 2. Avverso la citata sentenza e avverso le ordinanze emesse all'udienza del 12 febbraio 2021, relative alla dichiarazione di assenza dell'imputato e alla revoca dell'ordinanza di ammissione di prove orali, la difesa di AI ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 420-bis, comma 2, 179 e 178, lett. c), cod. proc. pen. Secondo le doglianze difensive, il Giudice di pace sarebbe incorso in errore nella parte in cui dichiarò l'assenza dell'imputato sulla sola base del verbale di accertamento dell'illecito, sottoscritto dall'imputato, contenente l'indicazione del difensore di ufficio e l'elezione di domicilio. Il ricorrente sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, che il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un effettivo rapporto professionale tra l'imputato e il difensore, poiché non è sufficiente, ai fini degli artt. 420-bis e seguenti cod. proc. pen., la sola elezione di domicilio contestuale al citato verbale di accertamento nell'immediatezza dell'identificazione dell'indagato prima ancora della formale iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il ricorrente sostiene altresì che sia priva di rilevanza, ai fini del vizio dedotto, l'avvenuta accettazione, da parte del difensore di ufficio, dell'elezione di domicilio espressa dall'imputato, elemento non idoneo a far concludere per l'esistenza di un effettivo rapporto professionale. Il ricorrente afferma che, perciò, la sentenza impugnata sia affetta da nullità assoluta o, in ogni caso, da una nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita nei termini previsti dalla legge. Alhv
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. udito il difensore E' presente l'avvocato PROVENZANI GIUSEPPE, del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato SCORSONE MIRKO del foro di ROMA in difesa di: AI ZA, come da delega depositata in udienza, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15138 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021, in esito a procedimento svolto in assenza dell'imputato, il Giudice di pace di Roma condannava HA AI alla pena di euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e 5- quater, d.lgs. n. 286 del 1998. All'imputato era contestato di non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma in data 6 maggio 2019. Il Giudice di pace riteneva legittime le notificazioni degli atti nei confronti dell'imputato, sulla base della considerazione che erano state effettuate nei confronti del difensore domiciliatario;
richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, rigettava l'eccezione sollevata dalla difesa circa la regolarità del processo svoltosi in assenza. Il Giudice di pace riteneva accertato, sulla base della documentazione in atti in ordine alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria il 20 maggio 2019, che AI, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 6 maggio 2019 e al conseguente ordine del Questore. 2. Avverso la citata sentenza e avverso le ordinanze emesse all'udienza del 12 febbraio 2021, relative alla dichiarazione di assenza dell'imputato e alla revoca dell'ordinanza di ammissione di prove orali, la difesa di AI ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 420-bis, comma 2, 179 e 178, lett. c), cod. proc. pen. Secondo le doglianze difensive, il Giudice di pace sarebbe incorso in errore nella parte in cui dichiarò l'assenza dell'imputato sulla sola base del verbale di accertamento dell'illecito, sottoscritto dall'imputato, contenente l'indicazione del difensore di ufficio e l'elezione di domicilio. Il ricorrente sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, che il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un effettivo rapporto professionale tra l'imputato e il difensore, poiché non è sufficiente, ai fini degli artt. 420-bis e seguenti cod. proc. pen., la sola elezione di domicilio contestuale al citato verbale di accertamento nell'immediatezza dell'identificazione dell'indagato prima ancora della formale iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il ricorrente sostiene altresì che sia priva di rilevanza, ai fini del vizio dedotto, l'avvenuta accettazione, da parte del difensore di ufficio, dell'elezione di domicilio espressa dall'imputato, elemento non idoneo a far concludere per l'esistenza di un effettivo rapporto professionale. Il ricorrente afferma che, perciò, la sentenza impugnata sia affetta da nullità assoluta o, in ogni caso, da una nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita nei termini previsti dalla legge. Alhv