Sentenza 13 dicembre 1999
Massime • 1
In materia di riesame delle misure cautelari, tra gli atti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini che, in forza della Legge 8 agosto 1995 n. 332 devono essere trasmessi al giudice del riesame, rientrano anche i verbali di interrogatorio reso al GIP ex art. 294 cod. proc. pen. Ciò in quanto tale atto svolge la funzione di rendere edotto l'indagato degli elementi di accusa esistenti a suo carico e di consentire allo stesso una immediata difesa. Non prevedere che tale atto sia conosciuto ed esaminato dal Tribunale del riesame significa privare tale organo di un elemento di valutazione importante, poiché trattasi di uno degli atti difensivi di maggiore rilievo specialmente nella fase delle indagini preliminari. Nè è possibile ritenere la necessità di valutare prima dell'invio del verbale il contenuto dell'atto per verificare se esso "oggettivamente" contenga elementi difensivi, poiché è necessario che tale valutazione di merito venga compiuta dall'Organo che deve decidere in ordine alla libertà e non dal P.M. procedente. (Fattispecie di inefficacia della misura ex comma decimo, art. 309 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/1999, n. 6079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6079 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 13/12/1999
1.Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2.Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N.6079
3.Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4.Dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere N.40684/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AR CO, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal Tribunale del riesame di Catania, che aveva rigettato l'istanza di riesame di AR CO e confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 6 luglio 1999;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese del procedimento;
Udito il difensore dell'indagato avvocato Giovanni Palermo del Foro di Enna, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
Per il delitto di rapina ai danni di IC IN, titolare della gioielleria "Ivea Oro" ubicata in Pozzallo, veniva emessa il 6 luglio 1999 dal GIP presso il Tribunale di Catania ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AR CO.
Gli elementi a carico dell'indagato emergevano dalle dichiarazioni del collaborante NI ID, rilasciate il 17 novembre 1998 nel corso delle attività investigative aventi ad oggetto le attività criminali compiute in Siracusa da un gruppo denominato "i ragazzi di S. Panagia", associazione a delinquere di stampo mafioso inserita nella più ampia organizzazione mafiosa denominata "Aparo-Nardo". Con ordinanza del 23 luglio 1999 il Tribunale del riesame di Catania rigettava il ricorso di AR CO e confermava l'ordinanza impositiva impugnata.
Il TDR riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto delle dichiarazioni accusatorie rese da NI ID, che avevano trovato riscontri.
Questi si era anche autoaccusato della consumazione della rapina ed aveva fornito elementi di riscontro.
Il TDR ravvisava, poi, il pericolo di reiterazione di condotte analoghe nelle modalità di consumazione del reato, nel numero di persone coinvolte nell'episodio delittuoso, nell'uso di armi e nella carriera criminale del AR.
Avverso tale provvedimento AR CO proponeva due ricorsi per cassazione, uno del 3 agosto 1999 e l'altro del 7 agosto 1999. Con il primo in ordine di tempo il AR deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato - art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. - In particolare il ricorrente precisava che mancavano riscontri individualizzanti e che gli elementi indicati come riscontri alle dichiarazioni - peraltro non spontanee del NI che era stato percosso dal AR - del pentito erano in realtà proprio le dichiarazioni da riscontrare - uso da parte del NI e del EL di un vespone rubato in Siracusa per compiere la rapina, uso di una Seat Ibiza di proprietà del AR e furto dell'orologio d'oro che il gioielliere aveva al polso al momento della rapina -. Quanto alle esigenze cautelari esse - precisava il ricorrente - sono del tutto carenti tenuto conto del tempo trascorso dalla consumazione del fatto - 1991 - e del fatto che il AR non ha commesso in tale lasso di tempo reati della stessa specie.
2) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza - art. 606 comma 1, lett. c) c.p.p. -
Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) bis c.p.p., perché non vi era stata alcuna esposizione dei motivi per i quali erano stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.
Con il secondo ricorso il AR riproponeva i due motivi già indicati e ne deduceva un terzo:
3) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza - art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. -
Il ricorrente deduceva il mancato rispetto del termine fissato dall'art. 309 comma 5 c.p.p., perché il verbale dell'interrogatorio reso al GIP dal AR venne trasmesso al Tribunale soltanto in data 21 luglio 1999, ovvero sette giorni dopo la richiesta del Tribunale e due prima dell'udienza.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata. Fondato appare il terzo motivo di gravame.
L'art. 309 comma 5 c.p.p. prescrive che siano trasmessi al Tribunale del riesame tutti gli atti sui quali si fonda la misura, "nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini".
La trasmissione deve avvenire il giorno successivo al ricevimento dell'avviso spedito dal Presidente del Tribunale del riesame all'Autorità procedente e, comunque, non oltre i cinque giorni. La Corte Costituzionale ha precisato in proposito (CC 2 giugno 1998 n. 232) che una lettura costituzionalmente adeguata del comma 5 impone di ritenere che il termine perentorio per la trasmissione degli atti assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, non decorre da un evento, come la ricezione dell'avviso da parte dell'Autorità procedente, che non ha giuridica autonomia, ma decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, inteso come spazio temporale definito e giuridicamente rilevante entro il quale si collocano sia la presentazione stessa, sia l'avviso relativo all'Autorità procedente.
Il dies a quo ai fini della decorrenza di detto termine perentorio è, pertanto costituito dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del Tribunale del riesame.
La sanzione per il mancato rispetto del termine è prevista dal comma dieci dell'art. 309 citato, secondo il quale il mancato rispetto del termine determina la inefficacia della ordinanza impositiva della misura.
La rigida disciplina trova il suo fondamento nella rilevanza costituzionale del bene primario della libertà personale (art. 13 Cost.) e nella conseguente necessità che, su ricorso dell'interessato, vi sia, in tempi brevi, come prescritto anche da convenzioni internazionali, una decisione sulla legalità della detenzione e sulla liberazione (su tali concetti vedi SS.UU. 15 gennaio 1999 n. 1, Caridi ed altri). In punto di fatto è emerso che il ricorso per riesame della misura venne presentato nella cancelleria del Tribunale il 14 luglio 1999 - singolarmente nel provvedimento del TDR non viene indicata la data di presentazione della istanza di riesame - e la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica pare sia avvenuta nello stesso giorno, come è affermato dal ricorrente. Soltanto il 21 luglio 1999 i verbali di interrogatorio del AR vennero trasmessi al Tribunale del riesame, come si desume da quanto dichiarato dal ricorrente, dichiarazione che risulta confermata dal fatto che soltanto il 20 luglio 1999 detto verbale era pervenuto dall'Ufficio del GIP a quello di Procura, come da timbro di ricezione.
Inoltre con nota della Procura procedente del 20 luglio 1999 si dava atto della trasmissione di alcuni verbali di interrogatorio di coimputati del AR, ma non di quello di quest'ultimo indagato. Da ciò è lecito desumere che quello del AR a quella data non era stato ancora trasmesso al Tribunale del riesame. È pertanto fuori discussione che il verbale di interrogatorio del AR sia stato trasmesso al Tribunale del riesame dopo sette giorni dalla presentazione della istanza di riesame e, quindi, in violazione dei termini perentori di cui all'art. 309 comma 5 c.p.p.. Come è noto l'obbligo di trasmettere anche gli atti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini è stato introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 al fine di consentire al Tribunale del riesame un giudizio più preciso che tenga conto anche degli elementi a favore dell'indagato e fornire, così, maggiori garanzie allo stesso.
Cosicché l'omessa trasmissione di tali elementi si traduce in una lesione del diritto di difesa (vedi sul punto Cass. 10 luglio 1996, Bazzoli, CED Cass. n. 206270).
Tra gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato di sicuro rientrano anche i verbali di interrogatorio resa al GIP ai sensi dell'art. 294 c.p.p., come hanno chiarito numerose decisioni della Suprema Corte (ex plurimis vedi Cass. 22 gennaio 1997, Frappampina, CED Cass. n. 207569 e Cass. 28 ottobre 1996, Minniello, CED Cass. n. 206552 con esplicito riferimento, quest'ultima, ai verbali delle dichiarazioni rese dall'indagato al GIP in sede di esame effettuato ai sensi dell'art. 294 c.p.p.). Del resto il c.d. interrogatorio di garanzia svolge la funzione di rendere edotto l'indagato degli elementi di accusa esistenti a suo carico e di consentire allo stesso una immediata difesa. Non prevedere che tale atto sia conosciuto ed esaminato dal Tribunale del riesame significa privare tale organo di un elemento di valutazione importante, poiché trattasi di uno degli atti difensivi di maggiore rilievo specialmente nella fase delle indagini preliminari.
Ne è possibile ritenere la necessità di valutare prima dell'invio del verbale il contenuto dell'atto per verificare se esso "oggettivamente" contenga elementi difensivi, poiché è necessario che tale valutazione di merito - peraltro preclusa alla Corte di Cassazione - venga compiuta dall'Organo che deve decidere in ordine alla libertà e non dal PM procedente.
L'elemento sopravvenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.309 commi 5 e 10 c.p.p., a favore dell'indagato, infatti, è
costituito dall'interrogatorio e, quindi, dal verbale che raccoglie le dichiarazioni dell'indagato, e non dalle singole prospettazioni difensive più o meno fondate ed attendibili, in esso contenute. Nel caso di specie nonostante il verbale di interrogatorio del AR sia pervenuto al Tribunale del riesame prima dell'udienza, anche se in ritardo sui termini prescritti dalla legge, non è stato assolutamente valutato dal Collegio come è lecito desumere dalla assenza di valutazioni in merito nella motivazione del provvedimento impugnato.
La mancata trasmissione degli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato determina, come si è già detto, la inefficacia della misura ai sensi del comma 10 dell'art. 309 c.p.p., come ribadito dalla sentenza Cass. 22 gennaio 1997, Frappampina, già citata, anche se in altre decisioni la Corte (vedi Cass. 10 luglio 1996, Bazzoli, citata) ha sostenuto che la sanzione della inefficacia si riferisse soltanto alla mancata trasmissione degli atti su cui si fonda la misura.
La differenza operata da tale indirizzo giurisprudenziale, in verità, non si comprende, poiché il comma dieci del citato art. 309 fa riferimento agli atti di cui al comma cinque dell'art. 309 c.p.p.. È vero che nella prima stesura di tale disposizione non erano previsti gli atti sopravvenuti a favore dell'indagato, che sono stati introdotti con la modifica del 1995, ma l'ampliamento della disposizione è stata voluta dal legislatore proprio al fine di accrescere le garanzie della difesa, sicché ogni indebita limitazione della portata della norma tradisce non soltanto la interpretazione letterale e quella logico-sistematica, ma anche la volontà del legislatore (nel senso del testo vedi anche, Cass. 23 novembre 1995, Isufi Arben in Giust. Pen. 1996, III, 728). Infine va rilevato che è possibile eccepire la inefficacia della misura ex art. 309 commi 5 e 10 c.p.p. anche per la prima volta in sede di legittimità.
Infatti il mancato rispetto del termine in questione è rilevabile anche di ufficio ed anche oltre i limiti del devoluto, poiché la perdita di efficacia del provvedimento impugnato incide sul "thema decidendum" devoluto alla Cassazione, essendo la permanenza della forza cogente del titolo di custodia pregiudiziale ad ogni altra decisione (così SS.UU. 15 gennaio 1999 n. 1, Caridi ed altri e SS.UU. 13 gennaio 1999 n. 2, Liddi ed altri). Da quanto detto deriva la inefficacia della ordinanza impositiva della misura cautelare, che deve essere dichiarata, con conseguente ordine di immediata liberazione di AR CO, previo annullamento della ordinanza impugnata.
Tale conclusione comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia della ordinanza emessa il 6 luglio 1999 dal GIP presso il Tribunale di Catania, che imponeva a AR CO la misura cautelare della custodia in carcere, ed ordina la immediata liberazione di AR CO se non detenuto per altra causa;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni previsti dall'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, deliberato in Camera di consiglio, il 13 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000