Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/1999, n. 6079
CASS
Sentenza 13 dicembre 1999

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In materia di riesame delle misure cautelari, tra gli atti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini che, in forza della Legge 8 agosto 1995 n. 332 devono essere trasmessi al giudice del riesame, rientrano anche i verbali di interrogatorio reso al GIP ex art. 294 cod. proc. pen. Ciò in quanto tale atto svolge la funzione di rendere edotto l'indagato degli elementi di accusa esistenti a suo carico e di consentire allo stesso una immediata difesa. Non prevedere che tale atto sia conosciuto ed esaminato dal Tribunale del riesame significa privare tale organo di un elemento di valutazione importante, poiché trattasi di uno degli atti difensivi di maggiore rilievo specialmente nella fase delle indagini preliminari. Nè è possibile ritenere la necessità di valutare prima dell'invio del verbale il contenuto dell'atto per verificare se esso "oggettivamente" contenga elementi difensivi, poiché è necessario che tale valutazione di merito venga compiuta dall'Organo che deve decidere in ordine alla libertà e non dal P.M. procedente. (Fattispecie di inefficacia della misura ex comma decimo, art. 309 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/1999, n. 6079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6079
    Data del deposito : 13 dicembre 1999

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