Sentenza 4 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9043 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL904 3 CASSAZIONE LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 6250/99 Consigliere Cron, 20705 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Ettore MERCURIO Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: A.M.I.A. AZIENDA MUNICIPALE IGIENE AMBIENTALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA AT IS;
- intimato 2001 avversO la sentenza n. 4009/97 del Tribunale di 1461 PALERMO, depositata il 25/03/98 R.G.N. 108/95; -1- i udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BUONAJUTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21 febbraio 1990 ID La AT conveniva in giudizio davanti al Pretore di Palermo l'Azienda Municipale Igiene e Ambiente di Palermo (A.M.I.A.) chiedendo che venisse riconosciuto il suo diritto al trattamento normativo ed economico del 3° livello 01 in subordine, del 2° livello super del CCNL del 1987. Con sentenza in data 2 novembre 1993 il Pretore adito dichiarava che il La AT, addetto al servizio di custodia e già inquadrato nel 2° livello del CCNL del 19 giugno 1987, aveva diritto all'inquadramento nel 3° livello a decorrere dal 1° agosto 1989 e condannava l'Azienda datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. A seguito di appello dell'A.M.I.A., il Tribunale di Palermo confermava la sentenza pretorile impugnata osservando che il lavoratore aveva svolto anche mansioni di vigilanza all'interno dell'autoparco aziendale regolando gli ingressi degli automezzi con trascrizione dei relativi orari di entrata e uscita e sino a qualche anno prima, quando nella portineria esistevano gli orologi marcatempo, anche provvedendo alla 3 vigilanza sulla timbratura dei cartellini, nonché alla registrazione delle prestazioni di lavoro straordinario degli autisti. Tribunale,Tali mansioni, aggiungeva il coincidevano oggettivamente con quelle descritte ove sinel profilo esemplificativo del 3° livello, fa riferimento alla vigilanza a tutela della del patrimoniosicurezza degli impianti e aziendale, alla disciplina degli ingressi e del traffico interno e alla verifica della timbratura dei cartellini. Il Tribunale concludeva affermando che era irrilevante ai fini dell'inquadramento nel terzo livello il possesso dell'autorizzazione amministrativa, di cui il La AT era sfornito, ہے poiché tale autorizzazione nel profilo esemplificativo della qualifica indicata dalla contrattazione collettiva non era un elemento costitutivo, come era dimostrato dal fatto che tra i dipendenti che svolgevano compiti di vigilanza non sussisteva alcuna differenza tra quelli in possesso della autorizzazione e quelli che ne erano sforniti. L'A.M.I.A. ricorre per cassazione con tre motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'Azienda ricorrente violazione e falsa applicazione degli denunzia artt. 1362, 1363 e 2102 c.c. rilevando che secondo la norma collettiva rientrano nel terzo livello: "i lavoratori che svolgono attività prevalentemente esecutive, sia tecniche che amministrative, la cui esecuzione si svolge sulla base di procedure stabilite, le quali richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa del proprio lavorolimitata all'esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro". Aggiunge l'Azienda ricorrente che la norma collettiva aveva poi precisato specifici livelli professionali di tale livello tra i quali quello secondo cui: "i lavoratori qualificati che, in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, vigilano e tutelano la sicurezza degli impianti e del patrimonio aziendale, provvedendo altresì, secondo le procedure previste, 5 alla disciplina degli ingressi, del traffico interno, alla verifica della timbratura dei quant'altro cartellini delle presenze ed a necessario al corretto espletamento dell'incarico". La ricorrente rileva che secondo la lettera del profilo esemplificativo l'inquadramento al terzo livello era subordinato al possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative. Il Tribunale, invece, in violazione delle norme ermeneutica contrattuale previste dai citati di articoli del Codice Civile, aveva ritenuto di attribuire al La AT il profilo esemplificativo del terzo livello, pur non essendo il lavoratore della prescritta fornito autorizzazione amministrativa, ritenuta un elemento non costitutivo di tale profilo. Con il secondo motivo l'azienda ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo il Tribunale escluso il requisito dell'autorizzazione amministrativa previsto dal profilo esemplificativo del contratto collettivo ai fini dell'inquadramento del personale dipendente, senza tener conto del significato letterale del termine utilizzato dalla clausola 6 contrattuale e richiamando a giustificazione "per relationem" la motivazione del Pretore, che non aveva dimostrato di avere fatto propria. Inoltre contraddittoriamente aveva affermato la rilevanza del profilo esemplificativo individuato dalla contrattazione collettiva ai fini dell'inquadramento del personale, tanto da ritenere che le mansioni svolte dal La AT coincidessero oggettivamente con quelle descritte nel profilo esemplificativo del 3° livello, ma poi aveva considerato tale profilo meramente esemplificativo sino al punto di ritenere il requisito amministrativa da essodell'autorizzazione richiesta come un elemento non costitutivo per l'attribuzione del terzo livello. Infine con il terzo e ultimo motivo l'Azienda ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e cioè degli artt. 2103 e 2697 C.C., osservando che il Tribunale aveva illegittimamente fatto la comparazione, ai fini della attribuzione della qualifica, alle mansioni svolte da altri lavoratori, senza considerare che non esiste nel nostro ordinamento un principio di parità di trattamento tra i dipendenti a parità di mansioni. 7 Inoltre, invertendo l'onere della prova, aveva ritenuto che incombesse sull'Azienda l'onere di indicare gli elementi differenziali fra le prestazioni rese dal La AT e quelle degli altri dipendenti. Invece, poiché ex art. 2697 chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, incombeva sul lavoratore l'onere di provare di avere svolto mansioni analoghe a quelle dei colleghi in possesso della prescritta autorizzazione, di cui egli era privo. Esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo, in quanto connessi, la Corte osserva che essi sono infondati. Invero già questa Corte ha precisato che la interpretazione del contratto collettivo di diritto comune è riservato al giudice di merito, il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune dalla violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Questa Corte altresì ha precisato che non incorre in tale violazione con particolare riferimento al criterio stabilito dall'art. 1365 C.C. la sentenza di merito che, 8 decidendo sull'attribuzione al lavoratore del terzo livello previsto dal contratto collettivo del 19 giugno 1987 per i dipendenti da aziende municipalizzate, consideri non decisivo per escludere tale attribuzione il mancato possesso da dipendente dell'autorizzazione parte del quale guardia giurata ai sensi amministrativa dell'art. 138 del R.D. 18 giugno 1931 n.773, esplicitamente prevista nel contratto collettivo per la figura professionale dell'addetto alla vigilanza, interpretando tale previsione alla luce della più ampia portata della declaratoria contrattuale e rilevando l'assenza di apprezzabili differenze di mansioni in dipendenza del possesso o meno di tale autorizzazione, atteso che a norma del citato art. 1365 c.c. l'esemplificazione contenuta in un contratto per spiegarne la portata non sta a significare che i casi ivi non espressi siano esclusi (v. Cass. 15 settembre 1997 n. 7731). Nella specie il Tribunale di Palermo aveva affermato che attraverso l'istruttoria espletata e gli ordini di servizio prodotti era risultato che le mansioni espletate dal La AT coincidessero oggettivamente con quelle descritte nel profilo esemplificativo del terzo livello ove si fa 9 riferimento alla vigilanza e alla tutela della sicurezza degli impianti e del patrimonio aziendale, alla disciplina degli ingressi e del traffico interno e alla verifica della timbratura dei cartellini. Il Tribunale altresì aveva raggiunto che la declaratoria del contratto collettivo non fa alcuna menzione, per la qualifica del terzo livello, del possesso dell'autorizzazione amministrativa. Da ciò traeva la conclusione che per l'attribuzione della qualifica dovesse tenersi conto soltanto delle mansioni indicate nel profilo esemplificativo e non già anche del possesso dell'autorizzazione amministrativa di guardia giurata indicata nel profilo e non anche nella declaratoria generale della contrattazione collettiva, tanto più che era emerso in istruttoria che non v'era alcuna differenza tra dipendenti in possesso di autorizzazione e gli altri dipendenti. Siffatta motivazione appare esauriente e logica nonché aderente al criterio ermeneutico dettato esemplificativi dall'art. 1365 C.C. per i casi delle norme contrattuali. Sulla base di tale criterio, infatti, le ipotesi non indicate dal profilo esemplificativo (1) leggasi: aggiunto. Matale Capitani 10 (mansioni di vigilanza esercitate da lavoratori sprovvisti della prescritta autorizzazione amministrativa) e alle quali poteva estendersi la previsione contrattuale (nel caso in esame in virtù delle stesse mansioni esercitate dai dipendenti in possesso della prescritta autorizzazione e da quelli che ne erano sprovvisti) non potevano presumersi esclusi dalla previsione contrattuale generale che, in caso di contrasto, deve prevalere sulla declaratoria del profilo esemplificativo a norma del citato art. 1365. I due dedotti motivi di ricorso vanno, ہے pertanto, respinti. Anche il terzo motivo non può essere accolto. Esso, infatti, non cade su punti decisivi della controversia, avendo il Tribunale attribuito la richiesta qualifica sulla base delle accertate mansioni svolte dal lavoratore e sulla base della declaratoria contrattuale in relazione al profilo esemplificativo, non già sulla base della comparazione delle mansioni tra lavoratori addetti alle stesse mansioni e in virtù delle qualifiche attribuite a questi ultimi. Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendosi costituito l'intimato. 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudi Даша,o 23.03.01 3 3 5 . 0 1 12 no zio. II Cons/estensore: Matale Capitani's il Presidente! IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria -4XUG.4 LUG. 2001. Oggi, CANCELLIERE . - 7 N 8 - 1 1 3 G E L E A G D L L E N E E P T S A S S A S R E D S , I R A A O I T C , G E R D T ' S A S L I T N L E A I E O I D O I R T D D O I L B I I O , P M L E A A O T S E D N E T S