Sentenza 4 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, una volta verificatasi la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art,4, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217, per non autorizzata sostituzione del difensore, è da ritenere preclusa, pur in difetto di espressa previsione di legge, la possibilità di una nuova domanda di ammissione al medesimo beneficio "nella stessa fase o grado del giudizio", venendosi altrimenti a vanificare la sanzione che il legislatore ha voluto conseguisse all'inosservanza della suddetta disposizione normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIAN VITTORE FABBRI Presidente del 4/12/2000
1. Dott. PIERO MOCALI Consigliere SENTENZA
2 " FA AM " N. 7007
3 " GIOVANNI NZ " REGISTRO GENERALE
4 " ENRICO LE " N. 10261/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da VI AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi, in data 24.1.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale (civile) di Brindisi rigettava il ricorso ex art. 6 c. 4 legge n. 217/1990, proposto dall'AV avverso il provvedimento di questa Corte d'assise, che il 23.9.1999, aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di ammissione al patrocinio dei non abbienti, a spese dello Stato. Osservava il Tribunale che correttamente era stata dichiarata la decadenza dal patrocinio, cui l'AV era stato in precedenza ammesso, a seguito della nomina di difensore fiduciario, in sostituzione di quello per il quale era stata disposta l'ammissione, senza l'autorizzazione dell'autorità procedente;
e quindi in violazione dell'art. 4 c. 4 legge citata. D'altra parte, al patrocinio gratuito non si poteva essere ammessi più di una volta e quindi, correttamente disposta la revoca, veniva meno la possibilità di una nuova ammissione, dimostrando la scelta del difensore, che vi erano possibilità economiche per sostenere le relative spese. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione l'AV, denunciando violazione di legge.
Il ricorrente - assolutamente privo di reddito - aveva notificato al G.I.P. (che ne aveva preso atto, senza provvedere in merito) la sostituzione del difensore;
tale atto non poteva ritenersi preclusivo di ammissione al patrocinio gratuito, potendo essere la conseguenza della ritenuta irregolarità la perdita dei vantaggi pregressi, ma non la preclusione a goderne per il futuro. Concorrendo, quindi, le condizioni di legge per l'ammissione al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, erroneamente era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta, per ragioni ostative non rinvenibili nel quadro normativo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Può convenirsi col ricorrente sulla tesi che, la legge che assicura la difesa dei non abbienti non contenga, nella sua attuale formulazione, il principio preclusivo all'ammissione, derivante dalla revoca disposta;
revoca che, va detto incidentalmente, trova, nel caso in esame la sua legittimità nell'avvenuta nomina di un difensore di fiducia (sostituiva di quello designato in sede di concessione del patrocinio gratuito) in violazione dell'art. 4 c. 3 della legge n.217/1990. Ma è senz'altro vero che il provvedimento di revoca dispiega la sua efficacia "nella stessa fase o grado del giudizio", nel senso che una nuova domanda collegata a tale fase o grado, non è ammissibile, vanificandosi altrimenti la sanzione che accompagna la suddetta violazione (art. 4 c. 4).
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, ritiene la Corte di dover far seguire il solo addebito delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001