CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32341 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA OS IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha concluso per il rigetto del ricorso E' presente l'avv. GIAMBRUNO VINCENZO del foro di PALERMO in difesa di LA OS IC. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32341 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 5.12.2022 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata da La OS RI, ha annullato l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo del 7 novembre 2022 limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. e art. 80 comma 1, lett. b) d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione al capo 1), confermando per il resto l'ordinanza impugnata. Il Gip presso il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale aveva disposto la misura cautelare coercitiva della custodia in carcere nei confronti del La OS, ravvisando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere LA OS RI, PO DR, LO RE, EL PP, previa autorizzazione dei promotori NE PP cl. 76 e AL CH ed eseguendone le direttive, organizzato l'associazione curando i rapporti con i fornitori incaricati dell'approvvigionamento della sostanza. Con l'aggravante di aver fatto parte di un'associazione composta da più di dieci associati. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa nella sua articolazione territoriale corrispondente a RA e CE, avendo destinato una parte dei proventi dell'attività di spaccio al mantenimento dei detenuti appartenenti alle omonime famiglie, nonché di essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo di cui all'art. 416 bisc.p. e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Fatti commessi in Palermo fra il giugno 2019 e l'ottobre 2020. 2. Il presente procedimento trae origine dall'attività di indagine condotta dalla Procura di Palermo avente ad oggetto un'associazione per delinquere dedita all'importazione di sostanze stupefacenti da diverse regioni italiane ed alla distribuzione delle stesse sul territorio di Palermo tramite una fitta rete di venditori al dettaglio. Alla direzione del sodalizio, secondo la ricostruzione accusatoria, vi sarebbero stati AL G. cl. 76, il padre AL RE e MI CH, i quali avrebbero altresì operato a stretto contatto con famiglie mafiose tra cui quella di Palermo-centro nelle cui dinamiche sarebbero stati inseriti. Le risultanze investigative erano compendiate da attività captative, attività di monitoraggio video e osservazione, controllo e pedinamento e trovavano conferma anche in sequestri di sostanza stupefacente ed arresti di alcuni sodali. 2 Con particolare riguardo al ruolo di La OS RI, é emerso che, oltre ad intrattenere rapporti con i fornitori campani della sostanza, organizzava ed effettuava personalmente i viaggi finalizzati al rifornimento dell'associazione, sempre coadiuvato dal AL cl. 76 che invece si occupava di reperire il denaro necessario per l'acquisto della sostanza nonché di coadiuvarlo nella soluzione delle problematiche via via insorte. 3. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 81 e 110 cod.pen., 73 e 74 commi 1,2 e 3 d.p.r. n. 309 del 1990, 125, 192, 273, 291, 292 e 309 cod.proc.pen. Assume l'apparenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché al contributo causale e soggettivo dimostrativi della partecipazione nella stessa dell'odierno ricorrente. In particolare censura l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi di un'associazione ex art. 74 d.p.r. 309 del 1990, ovvero la costante circolarità dei contatti tra i presunti sodali, l'esigenza di più canali di approvvigionamento, la disponibilità di depositi e sede operativa, l'esistenza di una cassa comune, il costante ricorso ad un linguaggio criptico, la commissione numerosi reati-fine, la ripartizione dei ruoli tra gli associati, l'abituale utilizzo di comunicazioni riservate tra i sodali stessi. Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, La OS non ha intrattenuto alcun rapporto con gli altri presunti sodali della ritenuta consorteria ma solo ed esclusivamente con AL PP (cl. 1976). Inoltre contesta l'esistenza di una sede operativa e la circostanza che il La OS sia stato collocato tra i soggetti sorpresi a confezionare sostanza stupefacente il 21.9.2020 unitamente a GL e RD dato che lo stesso era già stato tratto in arresto ed all'epoca era ristretto in carcere. Contesta inoltre il preteso utilizzo di linguaggio criptico e l'utilizzo del termine "cavallo" per riferirsi allo stupefacente considerato che il ricorrente svolge la professione di allevatore di cavalli. Deduce che l'ordinanza impugnata é affetta da vizio di motivazione e da un'errata applicazione della legge penale laddove fonda la partecipazione del La OS, addirittura con il ruolo apicale di organizzatore, su elementi che non lo coinvolgono direttamente. In particolare evidenzia che il giudicante ha reso una motivazione illogica e carente laddove ha ritenuto che tutti i viaggi in territorio campano effettuati dal 3 La OS dal dicembre 2019 al marzo 2020 avessero tutti ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti laddove solo per l'ultimo viaggio avvenuto tra 1'8 ed il 9 marzo 2020 é possibile appurare che il La OS abbia commesso il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, stante l'avvenuto arresto in flagranza. Deduce inoltre che il giudicante non si è confrontato con la documentazione difensiva, allegata alla memoria contenente i motivi aggiunti, consistente nella copia del regolamento del Centro ippico dove si fa riferimento alle caratteristiche dei cavalli. Sottolinea inoltre la contraddittorietà dell'ordinanza laddove ha ritenuto che il La OS veniva coadiuvato nelle sue attività da PO DR nei confronti del quale già il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza;
del pari contraddittoria rispetto alla circolarità dei rapporti é la frequentazione con il solo AL. Deduce inoltre che al più la condotta del La OS doveva essere qualificata nella fattispecie di cui all'art. 81 cpv, 110 cod.pen, 73 d.p.r. 309 del 1990 dati i suoi contatti con il solo AL. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 74 commi 1,2 e 3 d.p.r. n. 309 del 1990, 125, 192, 273, 291, 292 e 309 cod.proc.pen. Assume l'apparenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione alla individuazione di condotte dimostrative dell'assunzione della qualità di "organizzatore" da parte dell'odierno ricorrente nell'ambito del sodalizio di cui all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 di cui al capo 1) della contestazione. Assume che l'ordinanza impugnata appare viziata da un'erronea applicazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 e quindi da una motivazione manifestamente illogica e apodittica in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti in capo all'odierno ricorrente laddove avrebbe dovuto riqualificare la condotta del La OS in quella di semplice partecipe. Non si comprende peraltro quali fossero i sodali subordinati dato che il La OS aveva contatti solo con il AL cl. 76 e l'PO. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 74 commi 1,2 e 3 d.p.r. n. 309 del 1990, 125, 274, 275,275 bis, 291, 292 e 309 cod.proc.pen. in ordine al capo 1) della contestazione. Assume che il regime presuntivo che opera nella specie non deroga ai criteri generali previsti in materia cautelare, segnatamente quello che richiede la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, assumendo un diretto rilievo la 4 distanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare avendo inoltre l'indagato intrapreso un percorso risocializzante e di resipiscenza. Sottolinea che non risultano specifici elementi indizianti nel senso di un'appartenenza alla presunta consorteria criminosa in epoca successiva al 9 marzo 2020, epoca oggettivamente non caratterizzata dal requisito dell'attualità, apparendo peraltro assolutamente generico ed eccentrico il riferimento ad una personalità assai pericolosa che induce a formulare una prognosi negativa circa una possibile reiterazione di condotte delittuose gravi e analoghe. Nella vicenda in esame il decidente non avrebbe fatto buon governo dei principi in materia di esigenze cautelari, laddove non ha indicato gli autonomi comportamenti posti in essere dall'impugnante rispetto a quello che integra il delitto per cui si procede nei confronti dello stesso, ponendosi così in manifesto contrasto con la lettera degli artt. 274, 275 e 275-bisc.p.p. che richiedono la concretezza e l'attualità del pericolo, oltre che l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare personale de qua, e, per l'effetto, offrendo una motivazione illogica e apparente. L'ordinanza appare inoltre manifestamente illogica laddove ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico in ragione della impossibilità di detta cautela di eliminare il rischio di reiterazione considerato il ruolo di corriere attribuito al La OS. 3. La difesa dell'indagato ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. GI premettere che in tema di misure . cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza. della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione 5 della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Pertanto, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, spetta a questa Corte la verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Così perimetrato l'ambito del giudizio rimesso a questa Corte, la prima censura é infondata. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale compiuto una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. L'ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito il quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso volto al commercio di sostanze stupefacenti enucleando una serie di indici sintomatici ed in particolare l'organizzazione dell'attività e la ripartizioni di compiti tra i sodali, la rendicontazione degli incassi, della sostanza ceduta e di quella ricevuta, l'esistenza di depositi ove lo stupefacente veniva occultato con funzione di vere e proprie sedi operative, tra cui i campi da gioco dell'associazione sportiva "BIG Sport" dove veniva custodita e confezionata la sostanza stupefacente, l'utilizzo di un circuito riservato di utenze per le comunicazioni riguardanti l'attività illecita, l'assistenza prestata ai soggetti detenuti vicini al sodalizio e la mutua assistenza tra sodali nonché l'utilizzo di un linguaggio criptico ed allusivo nelle intercettazioni. In detto contesto emerge la posizione apicale ricoperta da La OS, figura dedita alla gestione dei rapporti con i fornitori campani, ruolo di peculiare rilievo tanto è che l'arresto di La OS arrecava non trascurabile disagio nell'economia dell'attività sociale avviata e condotta. Il suo ruolo é quello di corriere, come si evince dai frequenti viaggi finalizzati all'approvvigionamento dello stupefacente, 6 profilo fondamentale nell'economia dell'attività associativa. Il suo ruolo apicale é comprovato anche dal fatto che i viaggi intrapresi dal ricorrente erano preceduti da un accurato coordinamento con AL cl. 76 che si occupava di raccogliere la provvista finanziaria necessaria per l'acquisto della sostanza stupefacente. L'ordinanza impugnata ha altresì preso posizione con motivazione logica e conseguenziale in ordine alle censure difensive volte a contestare sia lo scopo dei viaggi effettuati dal La OS che il significato delle espressioni ricorrenti nelle intecettazioni dove spesso vengono menzionati i "cavalli". Priva di pregio é stata ritenuta la prospettazione difensiva secondo cui i dialoghi captati si riferissero all'attività di allevatore di cavalli svolta dal la OS che sembra più fungere da "copertura" della diversa natura delle sue attività come si evince all'evidenza, nel giudizio della Corte di merito, in un passaggio di una conversazione ove si parla di cavalli che poi vengono messi in valigia. 2. Infondato é anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo che il La OS rivestiva nell'associazione un ruolo apicale occupandosi dei rapporti con i fornitori campani che costituivano il canale di approvvigionamento dell'associazione; inoltre effettuava vari viaggi a Napoli per rifornirsi della sostanza ed interveniva in prima persona allorché si manifestavano inconvenienti come nel caso in cui si reca a Napoli per risolvere il problema derivante dal precedente acquisto di sostanza stupefacente di scarsa qualità da un fornitore noto come "Manine d'oro". 3. Infondato é anche il terzo motivo di ricorso. Va premesso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 231 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In proposito, la Corte costituzionale ha precisato che il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, a differenza della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, né l'esistenza di radicamenti sul territorio o di particolari collegamenti personali e, soprattutto, di specifiche connotazione del vincolo associativo. Da ciò ha desunto che mancano nella fattispecie associativa in tema di stupefacenti 7 connotazioni tali da giustificare una regola di esperienza, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari. Per tale ragione, oggi deve ritenersi superato ogni rigido automatismo nel ricorso alla misura della custodia cautelare (anche) in relazione alla fattispecie associativa in materia di stupefacenti. Soprattutto se sollecitata, per contro, si rende necessaria una motivazione circa la concretezza delle ragioni cautelari che renderebbero ineludibile il ricorso al regime custodiale. Il giudice è cioè tenuto a spiegare il motivo per cui, nel caso concreto, esigenze cautelari non possano essere soddisfatte attraverso gli arresti domiciliari. Ebbene nella specie l'ordinanza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla concretezza ed all'attualità delle esigenze cautelari nonché in ordine al profilo della adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere " in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti e della personalità dell'indagato", specificando come emerga dal compendio istruttorio la metodicità e la sistematicità dell'attività svolta e la conoscenza del mercato degli stupefacenti da valutarsi unitamente alla personalità dell'imputato quale desunta dalle precedenti condanne. Ha altresì congruamente motivato sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico stante l'elevata pericolosità dell'indagato che induce ad escludere che possa mantenere il rispetto delle relative prescrizioni. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 19.4.2023
sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha concluso per il rigetto del ricorso E' presente l'avv. GIAMBRUNO VINCENZO del foro di PALERMO in difesa di LA OS IC. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32341 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 5.12.2022 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata da La OS RI, ha annullato l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo del 7 novembre 2022 limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. e art. 80 comma 1, lett. b) d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione al capo 1), confermando per il resto l'ordinanza impugnata. Il Gip presso il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale aveva disposto la misura cautelare coercitiva della custodia in carcere nei confronti del La OS, ravvisando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere LA OS RI, PO DR, LO RE, EL PP, previa autorizzazione dei promotori NE PP cl. 76 e AL CH ed eseguendone le direttive, organizzato l'associazione curando i rapporti con i fornitori incaricati dell'approvvigionamento della sostanza. Con l'aggravante di aver fatto parte di un'associazione composta da più di dieci associati. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa nella sua articolazione territoriale corrispondente a RA e CE, avendo destinato una parte dei proventi dell'attività di spaccio al mantenimento dei detenuti appartenenti alle omonime famiglie, nonché di essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo di cui all'art. 416 bisc.p. e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Fatti commessi in Palermo fra il giugno 2019 e l'ottobre 2020. 2. Il presente procedimento trae origine dall'attività di indagine condotta dalla Procura di Palermo avente ad oggetto un'associazione per delinquere dedita all'importazione di sostanze stupefacenti da diverse regioni italiane ed alla distribuzione delle stesse sul territorio di Palermo tramite una fitta rete di venditori al dettaglio. Alla direzione del sodalizio, secondo la ricostruzione accusatoria, vi sarebbero stati AL G. cl. 76, il padre AL RE e MI CH, i quali avrebbero altresì operato a stretto contatto con famiglie mafiose tra cui quella di Palermo-centro nelle cui dinamiche sarebbero stati inseriti. Le risultanze investigative erano compendiate da attività captative, attività di monitoraggio video e osservazione, controllo e pedinamento e trovavano conferma anche in sequestri di sostanza stupefacente ed arresti di alcuni sodali. 2 Con particolare riguardo al ruolo di La OS RI, é emerso che, oltre ad intrattenere rapporti con i fornitori campani della sostanza, organizzava ed effettuava personalmente i viaggi finalizzati al rifornimento dell'associazione, sempre coadiuvato dal AL cl. 76 che invece si occupava di reperire il denaro necessario per l'acquisto della sostanza nonché di coadiuvarlo nella soluzione delle problematiche via via insorte. 3. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 81 e 110 cod.pen., 73 e 74 commi 1,2 e 3 d.p.r. n. 309 del 1990, 125, 192, 273, 291, 292 e 309 cod.proc.pen. Assume l'apparenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché al contributo causale e soggettivo dimostrativi della partecipazione nella stessa dell'odierno ricorrente. In particolare censura l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi di un'associazione ex art. 74 d.p.r. 309 del 1990, ovvero la costante circolarità dei contatti tra i presunti sodali, l'esigenza di più canali di approvvigionamento, la disponibilità di depositi e sede operativa, l'esistenza di una cassa comune, il costante ricorso ad un linguaggio criptico, la commissione numerosi reati-fine, la ripartizione dei ruoli tra gli associati, l'abituale utilizzo di comunicazioni riservate tra i sodali stessi. Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, La OS non ha intrattenuto alcun rapporto con gli altri presunti sodali della ritenuta consorteria ma solo ed esclusivamente con AL PP (cl. 1976). Inoltre contesta l'esistenza di una sede operativa e la circostanza che il La OS sia stato collocato tra i soggetti sorpresi a confezionare sostanza stupefacente il 21.9.2020 unitamente a GL e RD dato che lo stesso era già stato tratto in arresto ed all'epoca era ristretto in carcere. Contesta inoltre il preteso utilizzo di linguaggio criptico e l'utilizzo del termine "cavallo" per riferirsi allo stupefacente considerato che il ricorrente svolge la professione di allevatore di cavalli. Deduce che l'ordinanza impugnata é affetta da vizio di motivazione e da un'errata applicazione della legge penale laddove fonda la partecipazione del La OS, addirittura con il ruolo apicale di organizzatore, su elementi che non lo coinvolgono direttamente. In particolare evidenzia che il giudicante ha reso una motivazione illogica e carente laddove ha ritenuto che tutti i viaggi in territorio campano effettuati dal 3 La OS dal dicembre 2019 al marzo 2020 avessero tutti ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti laddove solo per l'ultimo viaggio avvenuto tra 1'8 ed il 9 marzo 2020 é possibile appurare che il La OS abbia commesso il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, stante l'avvenuto arresto in flagranza. Deduce inoltre che il giudicante non si è confrontato con la documentazione difensiva, allegata alla memoria contenente i motivi aggiunti, consistente nella copia del regolamento del Centro ippico dove si fa riferimento alle caratteristiche dei cavalli. Sottolinea inoltre la contraddittorietà dell'ordinanza laddove ha ritenuto che il La OS veniva coadiuvato nelle sue attività da PO DR nei confronti del quale già il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza;
del pari contraddittoria rispetto alla circolarità dei rapporti é la frequentazione con il solo AL. Deduce inoltre che al più la condotta del La OS doveva essere qualificata nella fattispecie di cui all'art. 81 cpv, 110 cod.pen, 73 d.p.r. 309 del 1990 dati i suoi contatti con il solo AL. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 74 commi 1,2 e 3 d.p.r. n. 309 del 1990, 125, 192, 273, 291, 292 e 309 cod.proc.pen. Assume l'apparenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione alla individuazione di condotte dimostrative dell'assunzione della qualità di "organizzatore" da parte dell'odierno ricorrente nell'ambito del sodalizio di cui all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 di cui al capo 1) della contestazione. Assume che l'ordinanza impugnata appare viziata da un'erronea applicazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 e quindi da una motivazione manifestamente illogica e apodittica in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti in capo all'odierno ricorrente laddove avrebbe dovuto riqualificare la condotta del La OS in quella di semplice partecipe. Non si comprende peraltro quali fossero i sodali subordinati dato che il La OS aveva contatti solo con il AL cl. 76 e l'PO. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 74 commi 1,2 e 3 d.p.r. n. 309 del 1990, 125, 274, 275,275 bis, 291, 292 e 309 cod.proc.pen. in ordine al capo 1) della contestazione. Assume che il regime presuntivo che opera nella specie non deroga ai criteri generali previsti in materia cautelare, segnatamente quello che richiede la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, assumendo un diretto rilievo la 4 distanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare avendo inoltre l'indagato intrapreso un percorso risocializzante e di resipiscenza. Sottolinea che non risultano specifici elementi indizianti nel senso di un'appartenenza alla presunta consorteria criminosa in epoca successiva al 9 marzo 2020, epoca oggettivamente non caratterizzata dal requisito dell'attualità, apparendo peraltro assolutamente generico ed eccentrico il riferimento ad una personalità assai pericolosa che induce a formulare una prognosi negativa circa una possibile reiterazione di condotte delittuose gravi e analoghe. Nella vicenda in esame il decidente non avrebbe fatto buon governo dei principi in materia di esigenze cautelari, laddove non ha indicato gli autonomi comportamenti posti in essere dall'impugnante rispetto a quello che integra il delitto per cui si procede nei confronti dello stesso, ponendosi così in manifesto contrasto con la lettera degli artt. 274, 275 e 275-bisc.p.p. che richiedono la concretezza e l'attualità del pericolo, oltre che l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare personale de qua, e, per l'effetto, offrendo una motivazione illogica e apparente. L'ordinanza appare inoltre manifestamente illogica laddove ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico in ragione della impossibilità di detta cautela di eliminare il rischio di reiterazione considerato il ruolo di corriere attribuito al La OS. 3. La difesa dell'indagato ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. GI premettere che in tema di misure . cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza. della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione 5 della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Pertanto, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, spetta a questa Corte la verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Così perimetrato l'ambito del giudizio rimesso a questa Corte, la prima censura é infondata. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale compiuto una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. L'ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito il quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso volto al commercio di sostanze stupefacenti enucleando una serie di indici sintomatici ed in particolare l'organizzazione dell'attività e la ripartizioni di compiti tra i sodali, la rendicontazione degli incassi, della sostanza ceduta e di quella ricevuta, l'esistenza di depositi ove lo stupefacente veniva occultato con funzione di vere e proprie sedi operative, tra cui i campi da gioco dell'associazione sportiva "BIG Sport" dove veniva custodita e confezionata la sostanza stupefacente, l'utilizzo di un circuito riservato di utenze per le comunicazioni riguardanti l'attività illecita, l'assistenza prestata ai soggetti detenuti vicini al sodalizio e la mutua assistenza tra sodali nonché l'utilizzo di un linguaggio criptico ed allusivo nelle intercettazioni. In detto contesto emerge la posizione apicale ricoperta da La OS, figura dedita alla gestione dei rapporti con i fornitori campani, ruolo di peculiare rilievo tanto è che l'arresto di La OS arrecava non trascurabile disagio nell'economia dell'attività sociale avviata e condotta. Il suo ruolo é quello di corriere, come si evince dai frequenti viaggi finalizzati all'approvvigionamento dello stupefacente, 6 profilo fondamentale nell'economia dell'attività associativa. Il suo ruolo apicale é comprovato anche dal fatto che i viaggi intrapresi dal ricorrente erano preceduti da un accurato coordinamento con AL cl. 76 che si occupava di raccogliere la provvista finanziaria necessaria per l'acquisto della sostanza stupefacente. L'ordinanza impugnata ha altresì preso posizione con motivazione logica e conseguenziale in ordine alle censure difensive volte a contestare sia lo scopo dei viaggi effettuati dal La OS che il significato delle espressioni ricorrenti nelle intecettazioni dove spesso vengono menzionati i "cavalli". Priva di pregio é stata ritenuta la prospettazione difensiva secondo cui i dialoghi captati si riferissero all'attività di allevatore di cavalli svolta dal la OS che sembra più fungere da "copertura" della diversa natura delle sue attività come si evince all'evidenza, nel giudizio della Corte di merito, in un passaggio di una conversazione ove si parla di cavalli che poi vengono messi in valigia. 2. Infondato é anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo che il La OS rivestiva nell'associazione un ruolo apicale occupandosi dei rapporti con i fornitori campani che costituivano il canale di approvvigionamento dell'associazione; inoltre effettuava vari viaggi a Napoli per rifornirsi della sostanza ed interveniva in prima persona allorché si manifestavano inconvenienti come nel caso in cui si reca a Napoli per risolvere il problema derivante dal precedente acquisto di sostanza stupefacente di scarsa qualità da un fornitore noto come "Manine d'oro". 3. Infondato é anche il terzo motivo di ricorso. Va premesso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 231 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In proposito, la Corte costituzionale ha precisato che il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, a differenza della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, né l'esistenza di radicamenti sul territorio o di particolari collegamenti personali e, soprattutto, di specifiche connotazione del vincolo associativo. Da ciò ha desunto che mancano nella fattispecie associativa in tema di stupefacenti 7 connotazioni tali da giustificare una regola di esperienza, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari. Per tale ragione, oggi deve ritenersi superato ogni rigido automatismo nel ricorso alla misura della custodia cautelare (anche) in relazione alla fattispecie associativa in materia di stupefacenti. Soprattutto se sollecitata, per contro, si rende necessaria una motivazione circa la concretezza delle ragioni cautelari che renderebbero ineludibile il ricorso al regime custodiale. Il giudice è cioè tenuto a spiegare il motivo per cui, nel caso concreto, esigenze cautelari non possano essere soddisfatte attraverso gli arresti domiciliari. Ebbene nella specie l'ordinanza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla concretezza ed all'attualità delle esigenze cautelari nonché in ordine al profilo della adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere " in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti e della personalità dell'indagato", specificando come emerga dal compendio istruttorio la metodicità e la sistematicità dell'attività svolta e la conoscenza del mercato degli stupefacenti da valutarsi unitamente alla personalità dell'imputato quale desunta dalle precedenti condanne. Ha altresì congruamente motivato sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico stante l'elevata pericolosità dell'indagato che induce ad escludere che possa mantenere il rispetto delle relative prescrizioni. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 19.4.2023