Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15097 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 cc 65293 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA се REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO "509770! LA CORTE UP Oggetto EZI Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 14493/99 - Consigliere 15842/99 Dott. Nino FICO - Consigliere - Cron.30628 Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere Rep. Dott. Sergio DEL CORE Rel. ConsigliereDott. Guido RAIMONDI Ud. 07/03/03 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 65299 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NO TO;
intimato - e sul 2° ricorso n° 15842/99 proposto da: NO TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA *2003 VELLETRI 35, presso lo studio dell'avvocato MARSILIO 705 CASALE, difeso dagli avvocati ETTORE PETROLINI, -1- MASSIMO DI SOTTO, giusta procura a margine;
controricorrente e ricorrente incidentale - f nonchè
contro
MINISTERO FINANZE;
intimato Commissione avversO la sentenza n. 109/98 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 19/05/98; c udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Guido RAIMONDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il ricorso principale;
assorbito il ricorso rigetto del : incidentale. ☑ -2- Svolgimento del processo Con avviso notificato il 4 aprile 1996, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cassino, basandosi su di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, accertava, nei confronti del sig. AN NO, ai sensi dell'art. 41 del DPR n. 600 del 1973, un reddito complessivo per il 1990, ai fini IRPEF ed ILOR, pari a lire 159.000.000, a fronte di un reddito dichiarato di lire 21.850.000, tenendo conto di interessi su capitali affidati alla società finanziaria di investimenti mobiliari s.r.l. Fondo 2000. L'avviso veniva impugnato dal signor NO 10 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di : Frosinone. I l contribuente deduceva l'illegittimità e 1'infondatezza dell'accertamento in quanto basato su di un atto da lui non conosciuto ed inoltre, nel merito, che nell'anno in questione non aveva percepito interessi da dichiarare. L'Ufficio si costituiva, rilevando che nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza erano indicati elementi certi e concreti a sostegno dell'accertamento. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, che proponeva appello dinanzi alla Commissione regionale del Lazio. i 2 In appello il signor NO ribadiva gli argomenti fatti valere in primo grado ed inoltre deduceva di non alcuna somma nel 1990, che in aver percepito delle somme da lui corrisposte aveva restituzione ricevuto un assegno di lire 78.000.000 e dodici effetti per complessive lire 78.000.000 con scadenze nell'anno 1991, somme comunque perdute, facendo valere che sarebbero stati da ritenere nulli sia il processo verbale di constatazione sia l'accertamento, motivato per relationem ad esso, per violazione del diritto di difesa del contribuente, che i redditi di capitale sono imponibili per cassa e che oggetto della presunzione è la percezione e non il diritto alla percezione dei 74 redditi medesimi. La Commissione regionale, rigettata l'eccezione preliminare del contribuente, giacché a suo giudizio l'atto impugnato conteneva tutti gli elementi attraverso quali l'Ufficio era pervenuto all'accertamento, accoglieva l'appello del contribuente in relazione all'eccepita non effettiva percezione del reddito litigioso. In particolare, il giudice di appello osservava che verbale di dagli atti, cioè dal citato processo modo ed in constatazione, non risultava in alcun percepito gli concreto che il ricorrente avesse 3 interessi per cui છે causa, percezione della quale mancava del tutto la prova. Le spese di lite venivano compensate. Nei confronti della sentenza di appello il Ministero delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Il signor NO resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, ed ha anche depositato memoria. Motivi della decisione I due ricorsi, proposti nei confronti della sentenza, devono essere riuniti ai sensi medesima dell'art. 335 cod. proc. civ. Con il ricorso principale l'amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione degli art. 41 e 42 del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, del DPR n. 600 del 1973 e degli art. 2697 e 2727 e SS. Cod.civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché un puntocontraddittoria e carente motivazione su decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. A parere del Ministero delle finanze la statuizione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe mancata la prova della percezione da parte del 4 contribuente degli interessi litigiosi implicherebbe due errori di diritto, e sarebbe inoltre carente sotto il profilo della motivazione. risiederebbe nella Un primo errore di diritto del citato Testo unico delle violazione dell'art. 42 imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che stabilisce una presunzione di percezione degli interessi sui capitali dati a mutuo, quando quest'ultimo sia provato, come nella fattispecie, essendo incontestata la conclusione del mutuo, per cui sarebbe spettato al contribuente fornire la prova contraria della mancata percezione degli interessi. Un secondo errore di diritto risiederebbe nella violazione da parte della Commissione tributaria regionale delle norme sulle presunzioni di cui agli art. 2727 e seguenti del codice civile, avendo ritenuto onerato della prova diretta l'Ufficio e non della prova contraria il contribuente. Sul piano della motivazione, la sentenza impugnata alla prova sarebbe inoltre viziata giacché in ordine percezione degli interessi da parte del della contribuente, prova che secondo il Ministero delle finanze era stata comunque fornita, la Commissione tributaria regionale avrebbe del tutto illogicamente e contraddittoriamente trascurato le chiare risultanze 5 del processo verbale di constatazione, ovvero ne avrebbe dato una lettura del tutto incongrua. Il ricorso non è fondato. I primi due profili della doglianza, che espongono in realtà la medesima censura, cioè la violazione da parte della sentenza impugnata delle regole sul riparto essere esaminati dell'onere probatorio, devono congiuntamente. Il giudizio di inammissibilità di queste censure che viene espresso nel controricorso è da condividere. In effetti, riferendosi ai redditi litigiosi come interessi da capitali dati a mutuo ed invocando la relativa disciplina dell'onere probatorio recata dall'art. 42 del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'amministrazione finanziaria immuta del tutto le basi fattuali del giudizio di merito, che ha invece avuto ad oggetto non già interessi da capitale dato a mutuo, bensì utili derivanti da gestione del risparmio, meglio definiti dall'art. 41, comma 1, lettera g), dello stesso Testo unico come utili corrisposti ... dalle società o dagli " enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali In quel contesto, in effetti, correttamente la Commissione regionale non ha applicato la presunzione di percezione degli interessi, che l'art. 42, secondo comma, del ripetuto Testo unico del 1986 stabilisce per glibensì per capitali dati a mutuo, ma non utili, quali quelli litigiosi, indicati dalla lettera g) del primo comma dell'art. 41 del medesimo testo normativo. Prima di questa constatazione, però, vale quella della novità dell'attuale impostazione difensiva del Ministero delle finanze e quindi della sua giudizioinammissibilità. In effetti, nel di Си cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è di doglianze che, consentita la proposizione modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli ivi proposti (cfr., ex multis, Cass., Sez. lavoro, 5 ottobre 1998, n. 9882). Resta, quanto al ricorso principale, il profilo inerente alla motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe viziata, perché illogica, contraddittoria e comunque insufficiente, in ordine all'accertamento 7 della mancata prova da parte dell'amministrazione della percezione dei redditi da capitale litigiosi. In realtà, però, la censura non individua vizi nell'argomentazione della sentenza impugnata, logici che sul punto osserva come dal citato processo verbale di constatazione emerga solo "che gli interessi furono corrisposti", in mancanza di ogni concreto elemento su cui fondare una tale affermazione, né l'omessa considerazione di un punto decisivo. In questo motivo il Ministero si limita in effetti ad affermare che dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza emergeva 'con palmare evidenza" senza dire in base а quali elementi che l'amministratore unico della "Futuro 2000" s.r.l. aveva incassato somme a titolo di investimento da parte del contribuente, le quali erano state remunerate attraverso interessi maturati, riscossi e/o reinvestiti. Segue alle svolte considerazioni il rigetto del ricorso principale. Con il ricorso incidentale il contribuente chiede che la sentenza impugnata, se ritenuta carente о contraddittoria nella parte relativa alla mancanza di prova della percezione del reddito contestato, sia "adeguatamente corretta, secondo le ragioni al riguardo esposte in controricorso...". 8 Si tratta di domanda inammissibile, giacché tra i poteri della Corte di cassazione non vi è quello di integrare la motivazione in fatto resa dal giudice di merito, bensì solo quello, previsto dal secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., di correggere la erronea motivazione in diritto della sentenza impugnata, qualora il dispositivo sia conforme al diritto (cfr. Cass., Sez. lavoro, 16 maggio 1998, n. 4939). Il ricorso incidentale deve essere dunque dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 7 marzo 2003. Il Presidente Il consigliere est. Guido Ramand Lava Ugo Favar Guido Raimondi IL CANCELLIERE E SUPRE T R O dott. Luigi Riitano C DEPOSITATO IN CANCELLERIA I D A 9 077 7007 IL CANCELLIERE C1 oggi, dott. Luigi Riitano