CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/06/2026, n. 17174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17174 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5752/2021 del ruolo generale, proposto DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - RICORRENTE – CONTRO IT DO (codice fiscale MTR DTT 53L55 H229 Y), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso, dall’avv. Barbara Brancale (codice fiscale [...]). REGISTRO DECRETO ESDEBITAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 17174 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 01/06/2026 2
- CONTRORICORRENTE -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 161/1/2020, depositata il 14 dicembre 2020. UDITA la relazione svolta dal Consigliere GO ND all’udienza pubblica del 12 novembre 2025. UDITA la Sostituta Procuratrice Generale, Anna IA Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso UDITI l’avv. IA Laura Cherubini nell’interesse della ricorrente e l’avv. Barbara Brancale per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui l’Agenzia della Entrate aveva liquidato l’imposta suppletiva di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima - II-bis, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (da ora TP1), in relazione al decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Udine in data 25 febbraio 2016 a seguito della procedura fallimentare della Verniciatura L.C.S. S.R.L., di cui la contribuente era stata socia. 2. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 211/1/2017 della Commissione tributaria provinciale di Udine, assumendo – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione - che, a prescindere dalla natura dichiarativa o costitutiva del provvedimento giudiziale di esdebitazione, esso, sul piano sostanziale, determina l’inesigibilità dei crediti, mentre solo sul piano processuale comporta l’estinzione dei debiti eccedenti, in termini assimilabili al concordato rispetto al quale l’amministrazione 3 finanziaria ha riconosciuto, con la risoluzione n. 27/E del 26 marzo 2012, l’assoggettamento dei decreti di omologazione del concordato con garanzia o cessione dei beni. Sotto altro profilo, il Giudice regionale riteneva il decreto di esdebitazione, ai fini dell’imposta in esame, inquadrabile tra i provvedimenti non recanti trasferimenti, condanna o accertamento a contenuto patrimoniale di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), TP1. 3. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 19 febbraio 2021, articolando due motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 11 marzo 2026 memoria ex art. 378 c.p.c. 4. La contribuente resisteva con controricorso notificato in data 12 marzo 2021, successivamente depositando in data 12 marzo 2026 memoria ex art. 378 c.p.c. 5. La Sostituta Procuratrice Generale della Repubblica, Luisa De Renzis, ha depositato in data 18 febbraio 2026 motivate conclusioni scritte, con cui ha chiesto di rigettare il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni, con le quali si esaminano congiuntamente le due censure siccome connesse tra loro. E ciò, subito avvertendo che non può ricevere seguito l’istanza di riunione del presente procedimento a quelli indicati (nn. 25558/2022, 28937/2022 e 230/2026 di ruolo generale) nella richiesta avanzata dall’Agenzia, giacchè l’omogeneità dei temi giuridici tra i vari giudizi, evenienza più che ricorrente nella materia tributaria, non è ragione sufficiente per la riunione, che necessariamente comporterebbe un 4 rinvio della trattazione della presente causa, non giustificata in ragione della sua pendenza, presso la Corte di cassazione, sin dall’anno 2021. 2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8 TP1, rimproverando al Giudice regionale di aver esaminato gli effetti giuridici dell’esdebitazione, in luogo di quelli del relativo provvedimento, la cui individuazione non poteva prescindere dall’esame della natura dell’atto, il quale – a dire della ricorrente – avrebbe natura costitutiva, «[…] atteso che gli effetti del medesimo producono una modificazione della situazione giuridica preesistente consistente nella declaratoria di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente» (così a pagina n. 16 del ricorso). 2.1. Con la seconda doglianza l’Agenzia ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto che l’atto in questione non avesse contenuto patrimoniale. E ciò, per aver sovrapposto la manifestazione di ricchezza, quale criterio interpretativo valido per le imposte dirette, al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., laddove nella specie, trattandosi di imposta d’atto, l’imposizione colpisce i successivi fenomeni di ricchezza tra i consociati ed il decreto di esdebitazione, determinando l’azzeramento delle posizioni debitorie, integra un accertamento costitutivo volto ad incidere su diritti a contenuto patrimoniale. 5 3. Il confronto dialettico tra le parti ha posto in evidenza che le differenti tesi poggiano sui seguenti argomenti. 3.1. La tesi dell’Agenzia può essere così riassunta: - ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche TUR) occorre aver riguardo agli effetti giuridici prodotti dall’atto ed il decreto di esdebitazione di cui all’art. 142 r.d. 267/1942 (ratione temporis applicabile;
di seguito anche l. fall.) determina il beneficio dell’inesigibilità dei crediti che non sono stati soddisfatti nella procedura concorsuale;
- detto decreto ha natura discrezionale, siccome fondato sulla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo (costituito dal comportamento collaborativo del debitore) ed oggettivo (la parziale soddisfazione dei crediti ammessi allo stato passivo); - il provvedimento in questione ha poi natura costitutiva, in quanto modifica la situazione giuridica preesistente, determinando l’effetto dell’inesigibilità dei crediti restati insoddisfatti e la liberazione dall’obbligo di pagamento dei debiti rimasti insoluti;
- il discrimine tra di diritti a contenuto patrimoniale o meno di cui all’art. 8, comma 1, lett. c)-d), TP1 va individuato nella loro suscettibilità o meno ad essere valutati economicamente e, nella specie, la natura patrimoniale dell’accertamento deriverebbe dall’effetto liberatorio dei debiti residui prodotto dal provvedimento giudiziario;
- ai fini della corretta applicazione del principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost., non vi è una meccanica correlazione tra ricchezza e contribuzione. 3.2. Dal suo canto, la difesa della contribuente oppone che: 6 - il decreto di esdebitazione ha natura premiale, basandosi sul comportamento meritorio del soggetto sottoposto a procedura concorsuale e recante il beneficio della liberazione dai debiti residui;
- si tratta di provvedimento avente natura dichiarativa con riferimento all’inesigibilità dei crediti e non costitutivo, né assume contenuto patrimoniale, accertando lo status di esdebitato del soggetto;
- il rapporto creditorio permane, non si estingue, mentre il beneficio consiste nella condizione di inesigibilità, operando in sede esecutiva, potendo il debitore opporre al creditore tale fatto impeditivo dell’azione esecutiva;
- il decreto non determina movimentazione di ricchezza, perché non c’è estinzione della posizione debitoria, né vi è trasferimento di beni o diritti od ancora assunzione di obbligazioni;
- come nell’esdebitazione, anche nelle procedure concordatarie (con garanzia e cessione beni), il Giudice di legittimità e la stessa Agenzia (v. circolare 27/e del 26 giugno 2012) hanno previsto la tassazione in misura fissa, in ragione dell’attività di mero controllo del Tribunale, senza che si determini trasferimento dei beni o assunzione di obbligazioni;
- la tassazione non sarebbe conciliabile con la Direttiva 2019/1023 (primo considerando ed artt. 21 e ss), giacchè, se lo Stato rende inesigibili i crediti al fine di offrire una seconda chance al debitore “onesto ma sfortunato”, non sarebbe «pensabile che nella medesima vicenda lo stesso lo Stato ravvisi la legittima occasione per far sorgere un proprio rilevante credito fiscale a carico dell’esdebitato, così tra l’altro minando fin dalla nascita la sua “seconda opportunità”» (v. pagina n. 7 della memoria ex art. 378 c.p.c.); 7 - quanto alla base imponibile non sono stati considerati i creditori che non si sono insinuati al passivo, con conseguente aleatorietà della tassazione;
- non sono stati indicati gli obbligati solidali dell’imposta, precisando che, ove si ritenesse parte processuale il fallimento (rectius il curatore), vi sarebbe una inammissibile reviviscenza di una procedura chiusa nell’anno 2015, mentre, se si ritenessero parti i singoli creditori, l’amministrazione avrebbe dovuto notificare l’avviso a ciascuno di loro. 4. Così ricapitolate le ragioni che dividono le parti, si osserva quanto segue. 5. Non vi è dubbio che, a mente dell’art. 20 TUR, l'imposta di registro vada commisurata in relazione agli "effetti" dell'atto, piuttosto che al relativo "titolo" (v. Cass. n. 21113/2022, che richiama Cass. n. 3286/2018), al fine di sottoporlo a tassazione applicando la tariffa più rispondente al contenuto della scrittura. E ciò considerando, segnatamente, il «contenuto intrinseco e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione» perché così si esprime la predetta disposizione, come questa Corte, peraltro, ha avuto modo più volte di precisare, affermando che, sebbene nella lettera e nella ratio dell’art. 20 TUR sopravviva il basilare principio di prevalenza della sostanza sulla forma (e sul nomen attribuito dalle parti all’atto), va tuttavia considerato che questa prevalenza deve comunque originare dalla valutazione degli “effetti giuridici” e non economici dell’atto medesimo (cfr., anche da ultimo, Cass. n. 6060/2025, che richiama Cass.n.7495/24 e Cass. n. 24647/2021, secondo cui «come ribadito anche dalla Consulta, non (si) deve ricercare pertanto un presunto effetto economico dell'atto»). 8 5.1. Tanto chiarito, la tesi dell’Agenzia non convince in quanto, nonostante la declinazione del principio sopra illustrato, finisce con il valorizzare le ricadute economiche, ultime e sostanziali che il decreto di esdebitazione produce nella sfera giuridica del soggetto, con ciò basando il proprio argomentare sugli effetti economici del provvedimento, piuttosto che su quelli giuridici, in termini – come detto – preclusi dalla predetta disposizione. 6. L’art. 143 l. fall. (ratione temporis applicabile) prevede che «Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente». La norma indica espressamente l’effetto giuridico derivante dal provvedimento di esdebitazione, che è costituito dall’ inesigibilità dei crediti concorsuali non soddisfatti integralmente. 6.1. Si suole discorrere di liberazione dai debiti, ma si tratta di locuzione imprecisa, dovendo, in particolare, escludersi che dall’esdebitazione consegue l’estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti. L’inesigibilità del credito pone, più riduttivamente, una condizione ostativa all’esazione della pretesa, inibisce cioè l’azione di recupero e/o esecutiva contro il debitore esdebitato, restando, tuttavia, impregiudicato ogni diritto del creditore nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore, risultando, altresì, ferma la sussistenza di un’obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo. 9 In definitiva, i crediti e/o i debiti non soddisfatti persistono, restandone impedita soltanto la loro esecuzione e/o soddisfazione. 6.2. Non è, tal fine, dirimente discettare sulla natura dichiarativa o costitutiva del provvedimento di esdebitazione, giacchè, anche nella prospettiva della sua natura costitutiva - più coerente, per la verità, con l’istituzione di una sorta di status, quale è quello di debitore esdebitato - la soluzione non muta, perché da tale condizione soggettiva deriva l’effetto giuridico dell’inesigibilità dei crediti. Il decreto di esdebitazione costituisce, invero, l’epilogo di un accertamento calibrato sull’aspetto personalistico della condotta del debitore, connotandosi per la sua natura e funzione premiale e per l’effetto processuale che produce, rendendo inesigibili i crediti non soddisfatti. Il provvedimento giudiziale si caratterizza, dunque, per la verifica delle condizioni soggettive e premiali riconosciute in capo al debitore ed in questa prospettiva non assume un contenuto patrimoniale. In tale contesto si presenta recessiva, ai fini che interessano, l’incidenza che il provvedimento assume sotto il profilo della responsabilità patrimoniale del debitore, tenuto conto del meccanismo solo processuale che impedisce la soddisfazione del credito che non ha trovato capienza nella procedura concorsuale. 6.3. Non solo. Sotto l’aspetto più spiccatamente tributario, conta osservare che gli enunciati della tariffa devono corrispondere a principi di tipicità, il che significa che occorre verificare l’oggetto dell’accertamento, che, nella fattispecie in rassegna, è – come sopra esposto – il riconoscimento delle condizioni soggettive e personali, di natura premiale, istitutivo – come si avvertiva - di una sorta di status giuridico, inteso quale condizione giuridica qualificata del beneficio di 10 non essere sottoposto ad esazione per i crediti concorsuali insoddisfatti, che non va confusa con il vantaggio patrimoniale, che sotto il profilo degli effetti economici dell’atto, consegue all’esdebitazione. 7. Nella delineata prospettiva non hanno peso gli argomenti, per lo meno nella fattispecie in rassegna ed in relazione al motivo di impugnazione in esame, volti ad applicare anche alla fattispecie in commento la giurisprudenza di questa Corte in tema di concordato (preventivo e fallimentare con cessione dei beni o con garanzia), ove consideri che i predetti arresti (tra i tanti, v. Cass. n. 4946/2024; Cass. 21113/2022) hanno fatto leva sul criterio nominalistico, stante la presenza di una norma specifica [art. 8 lett. g) TP1], qui mancante. E nemmeno rileva, per quanto sopra detto, il riferimento al vantaggio economico indubbiamente derivante dall’esdebitazione, evidentemente costituito dal non essere il debitore più tenuto a soddisfare i debiti restati insoluti, trattandosi, come si è cercato di spiegare, del non rilevante, ai fini che occupano, risvolto economico conseguente all’effetto giuridico dell’inesigibilità dei crediti residui, che invece conta, a mente dell’invocato art. 20 T.U.R. Resta così inconferente anche il richiamo all’art. 8 lett. c), TP1, laddove corretta si profila la previsione dell’art. 8 lett. d), TP1, siccome consentanea all’accertamento di diritti a contenuto non patrimoniale, nella specie rappresentato dalla condizione giuridico di soggetto esdebitato, beneficiato dal regime di inesigibilità dei crediti che non è stato in grado di soddisfare. 8. All’esito delle riflessioni che precedono, va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di imposta di registro, il decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli artt. 142 e ss. r.d. n. 11 267/1942, come modificati dall’art. 128 d.lgs. n. 5/2006, va sottoposto a tassazione in misura fissa, non essendo un provvedimento a contenuto patrimoniale, caratterizzandosi, invece, per la sua natura di accertamento delle condizioni soggettive e premiali in capo al debitore, istitutivo di una sorta di status giuridico, quale quello di soggetto esdebitato, qualificato dal beneficio di non poter essere sottoposto ad azione esecutiva per la realizzazione dei crediti restati insoddisfatti all’esito della procedura concorsuale». 9. Alla stregua delle osservazioni svolte il ricorso va respinto. 10. La novità della questione esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE GO ND MO IA TA
- CONTRORICORRENTE -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 161/1/2020, depositata il 14 dicembre 2020. UDITA la relazione svolta dal Consigliere GO ND all’udienza pubblica del 12 novembre 2025. UDITA la Sostituta Procuratrice Generale, Anna IA Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso UDITI l’avv. IA Laura Cherubini nell’interesse della ricorrente e l’avv. Barbara Brancale per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui l’Agenzia della Entrate aveva liquidato l’imposta suppletiva di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima - II-bis, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (da ora TP1), in relazione al decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Udine in data 25 febbraio 2016 a seguito della procedura fallimentare della Verniciatura L.C.S. S.R.L., di cui la contribuente era stata socia. 2. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 211/1/2017 della Commissione tributaria provinciale di Udine, assumendo – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione - che, a prescindere dalla natura dichiarativa o costitutiva del provvedimento giudiziale di esdebitazione, esso, sul piano sostanziale, determina l’inesigibilità dei crediti, mentre solo sul piano processuale comporta l’estinzione dei debiti eccedenti, in termini assimilabili al concordato rispetto al quale l’amministrazione 3 finanziaria ha riconosciuto, con la risoluzione n. 27/E del 26 marzo 2012, l’assoggettamento dei decreti di omologazione del concordato con garanzia o cessione dei beni. Sotto altro profilo, il Giudice regionale riteneva il decreto di esdebitazione, ai fini dell’imposta in esame, inquadrabile tra i provvedimenti non recanti trasferimenti, condanna o accertamento a contenuto patrimoniale di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), TP1. 3. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 19 febbraio 2021, articolando due motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 11 marzo 2026 memoria ex art. 378 c.p.c. 4. La contribuente resisteva con controricorso notificato in data 12 marzo 2021, successivamente depositando in data 12 marzo 2026 memoria ex art. 378 c.p.c. 5. La Sostituta Procuratrice Generale della Repubblica, Luisa De Renzis, ha depositato in data 18 febbraio 2026 motivate conclusioni scritte, con cui ha chiesto di rigettare il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni, con le quali si esaminano congiuntamente le due censure siccome connesse tra loro. E ciò, subito avvertendo che non può ricevere seguito l’istanza di riunione del presente procedimento a quelli indicati (nn. 25558/2022, 28937/2022 e 230/2026 di ruolo generale) nella richiesta avanzata dall’Agenzia, giacchè l’omogeneità dei temi giuridici tra i vari giudizi, evenienza più che ricorrente nella materia tributaria, non è ragione sufficiente per la riunione, che necessariamente comporterebbe un 4 rinvio della trattazione della presente causa, non giustificata in ragione della sua pendenza, presso la Corte di cassazione, sin dall’anno 2021. 2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8 TP1, rimproverando al Giudice regionale di aver esaminato gli effetti giuridici dell’esdebitazione, in luogo di quelli del relativo provvedimento, la cui individuazione non poteva prescindere dall’esame della natura dell’atto, il quale – a dire della ricorrente – avrebbe natura costitutiva, «[…] atteso che gli effetti del medesimo producono una modificazione della situazione giuridica preesistente consistente nella declaratoria di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente» (così a pagina n. 16 del ricorso). 2.1. Con la seconda doglianza l’Agenzia ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto che l’atto in questione non avesse contenuto patrimoniale. E ciò, per aver sovrapposto la manifestazione di ricchezza, quale criterio interpretativo valido per le imposte dirette, al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., laddove nella specie, trattandosi di imposta d’atto, l’imposizione colpisce i successivi fenomeni di ricchezza tra i consociati ed il decreto di esdebitazione, determinando l’azzeramento delle posizioni debitorie, integra un accertamento costitutivo volto ad incidere su diritti a contenuto patrimoniale. 5 3. Il confronto dialettico tra le parti ha posto in evidenza che le differenti tesi poggiano sui seguenti argomenti. 3.1. La tesi dell’Agenzia può essere così riassunta: - ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche TUR) occorre aver riguardo agli effetti giuridici prodotti dall’atto ed il decreto di esdebitazione di cui all’art. 142 r.d. 267/1942 (ratione temporis applicabile;
di seguito anche l. fall.) determina il beneficio dell’inesigibilità dei crediti che non sono stati soddisfatti nella procedura concorsuale;
- detto decreto ha natura discrezionale, siccome fondato sulla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo (costituito dal comportamento collaborativo del debitore) ed oggettivo (la parziale soddisfazione dei crediti ammessi allo stato passivo); - il provvedimento in questione ha poi natura costitutiva, in quanto modifica la situazione giuridica preesistente, determinando l’effetto dell’inesigibilità dei crediti restati insoddisfatti e la liberazione dall’obbligo di pagamento dei debiti rimasti insoluti;
- il discrimine tra di diritti a contenuto patrimoniale o meno di cui all’art. 8, comma 1, lett. c)-d), TP1 va individuato nella loro suscettibilità o meno ad essere valutati economicamente e, nella specie, la natura patrimoniale dell’accertamento deriverebbe dall’effetto liberatorio dei debiti residui prodotto dal provvedimento giudiziario;
- ai fini della corretta applicazione del principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost., non vi è una meccanica correlazione tra ricchezza e contribuzione. 3.2. Dal suo canto, la difesa della contribuente oppone che: 6 - il decreto di esdebitazione ha natura premiale, basandosi sul comportamento meritorio del soggetto sottoposto a procedura concorsuale e recante il beneficio della liberazione dai debiti residui;
- si tratta di provvedimento avente natura dichiarativa con riferimento all’inesigibilità dei crediti e non costitutivo, né assume contenuto patrimoniale, accertando lo status di esdebitato del soggetto;
- il rapporto creditorio permane, non si estingue, mentre il beneficio consiste nella condizione di inesigibilità, operando in sede esecutiva, potendo il debitore opporre al creditore tale fatto impeditivo dell’azione esecutiva;
- il decreto non determina movimentazione di ricchezza, perché non c’è estinzione della posizione debitoria, né vi è trasferimento di beni o diritti od ancora assunzione di obbligazioni;
- come nell’esdebitazione, anche nelle procedure concordatarie (con garanzia e cessione beni), il Giudice di legittimità e la stessa Agenzia (v. circolare 27/e del 26 giugno 2012) hanno previsto la tassazione in misura fissa, in ragione dell’attività di mero controllo del Tribunale, senza che si determini trasferimento dei beni o assunzione di obbligazioni;
- la tassazione non sarebbe conciliabile con la Direttiva 2019/1023 (primo considerando ed artt. 21 e ss), giacchè, se lo Stato rende inesigibili i crediti al fine di offrire una seconda chance al debitore “onesto ma sfortunato”, non sarebbe «pensabile che nella medesima vicenda lo stesso lo Stato ravvisi la legittima occasione per far sorgere un proprio rilevante credito fiscale a carico dell’esdebitato, così tra l’altro minando fin dalla nascita la sua “seconda opportunità”» (v. pagina n. 7 della memoria ex art. 378 c.p.c.); 7 - quanto alla base imponibile non sono stati considerati i creditori che non si sono insinuati al passivo, con conseguente aleatorietà della tassazione;
- non sono stati indicati gli obbligati solidali dell’imposta, precisando che, ove si ritenesse parte processuale il fallimento (rectius il curatore), vi sarebbe una inammissibile reviviscenza di una procedura chiusa nell’anno 2015, mentre, se si ritenessero parti i singoli creditori, l’amministrazione avrebbe dovuto notificare l’avviso a ciascuno di loro. 4. Così ricapitolate le ragioni che dividono le parti, si osserva quanto segue. 5. Non vi è dubbio che, a mente dell’art. 20 TUR, l'imposta di registro vada commisurata in relazione agli "effetti" dell'atto, piuttosto che al relativo "titolo" (v. Cass. n. 21113/2022, che richiama Cass. n. 3286/2018), al fine di sottoporlo a tassazione applicando la tariffa più rispondente al contenuto della scrittura. E ciò considerando, segnatamente, il «contenuto intrinseco e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione» perché così si esprime la predetta disposizione, come questa Corte, peraltro, ha avuto modo più volte di precisare, affermando che, sebbene nella lettera e nella ratio dell’art. 20 TUR sopravviva il basilare principio di prevalenza della sostanza sulla forma (e sul nomen attribuito dalle parti all’atto), va tuttavia considerato che questa prevalenza deve comunque originare dalla valutazione degli “effetti giuridici” e non economici dell’atto medesimo (cfr., anche da ultimo, Cass. n. 6060/2025, che richiama Cass.n.7495/24 e Cass. n. 24647/2021, secondo cui «come ribadito anche dalla Consulta, non (si) deve ricercare pertanto un presunto effetto economico dell'atto»). 8 5.1. Tanto chiarito, la tesi dell’Agenzia non convince in quanto, nonostante la declinazione del principio sopra illustrato, finisce con il valorizzare le ricadute economiche, ultime e sostanziali che il decreto di esdebitazione produce nella sfera giuridica del soggetto, con ciò basando il proprio argomentare sugli effetti economici del provvedimento, piuttosto che su quelli giuridici, in termini – come detto – preclusi dalla predetta disposizione. 6. L’art. 143 l. fall. (ratione temporis applicabile) prevede che «Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente». La norma indica espressamente l’effetto giuridico derivante dal provvedimento di esdebitazione, che è costituito dall’ inesigibilità dei crediti concorsuali non soddisfatti integralmente. 6.1. Si suole discorrere di liberazione dai debiti, ma si tratta di locuzione imprecisa, dovendo, in particolare, escludersi che dall’esdebitazione consegue l’estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti. L’inesigibilità del credito pone, più riduttivamente, una condizione ostativa all’esazione della pretesa, inibisce cioè l’azione di recupero e/o esecutiva contro il debitore esdebitato, restando, tuttavia, impregiudicato ogni diritto del creditore nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore, risultando, altresì, ferma la sussistenza di un’obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo. 9 In definitiva, i crediti e/o i debiti non soddisfatti persistono, restandone impedita soltanto la loro esecuzione e/o soddisfazione. 6.2. Non è, tal fine, dirimente discettare sulla natura dichiarativa o costitutiva del provvedimento di esdebitazione, giacchè, anche nella prospettiva della sua natura costitutiva - più coerente, per la verità, con l’istituzione di una sorta di status, quale è quello di debitore esdebitato - la soluzione non muta, perché da tale condizione soggettiva deriva l’effetto giuridico dell’inesigibilità dei crediti. Il decreto di esdebitazione costituisce, invero, l’epilogo di un accertamento calibrato sull’aspetto personalistico della condotta del debitore, connotandosi per la sua natura e funzione premiale e per l’effetto processuale che produce, rendendo inesigibili i crediti non soddisfatti. Il provvedimento giudiziale si caratterizza, dunque, per la verifica delle condizioni soggettive e premiali riconosciute in capo al debitore ed in questa prospettiva non assume un contenuto patrimoniale. In tale contesto si presenta recessiva, ai fini che interessano, l’incidenza che il provvedimento assume sotto il profilo della responsabilità patrimoniale del debitore, tenuto conto del meccanismo solo processuale che impedisce la soddisfazione del credito che non ha trovato capienza nella procedura concorsuale. 6.3. Non solo. Sotto l’aspetto più spiccatamente tributario, conta osservare che gli enunciati della tariffa devono corrispondere a principi di tipicità, il che significa che occorre verificare l’oggetto dell’accertamento, che, nella fattispecie in rassegna, è – come sopra esposto – il riconoscimento delle condizioni soggettive e personali, di natura premiale, istitutivo – come si avvertiva - di una sorta di status giuridico, inteso quale condizione giuridica qualificata del beneficio di 10 non essere sottoposto ad esazione per i crediti concorsuali insoddisfatti, che non va confusa con il vantaggio patrimoniale, che sotto il profilo degli effetti economici dell’atto, consegue all’esdebitazione. 7. Nella delineata prospettiva non hanno peso gli argomenti, per lo meno nella fattispecie in rassegna ed in relazione al motivo di impugnazione in esame, volti ad applicare anche alla fattispecie in commento la giurisprudenza di questa Corte in tema di concordato (preventivo e fallimentare con cessione dei beni o con garanzia), ove consideri che i predetti arresti (tra i tanti, v. Cass. n. 4946/2024; Cass. 21113/2022) hanno fatto leva sul criterio nominalistico, stante la presenza di una norma specifica [art. 8 lett. g) TP1], qui mancante. E nemmeno rileva, per quanto sopra detto, il riferimento al vantaggio economico indubbiamente derivante dall’esdebitazione, evidentemente costituito dal non essere il debitore più tenuto a soddisfare i debiti restati insoluti, trattandosi, come si è cercato di spiegare, del non rilevante, ai fini che occupano, risvolto economico conseguente all’effetto giuridico dell’inesigibilità dei crediti residui, che invece conta, a mente dell’invocato art. 20 T.U.R. Resta così inconferente anche il richiamo all’art. 8 lett. c), TP1, laddove corretta si profila la previsione dell’art. 8 lett. d), TP1, siccome consentanea all’accertamento di diritti a contenuto non patrimoniale, nella specie rappresentato dalla condizione giuridico di soggetto esdebitato, beneficiato dal regime di inesigibilità dei crediti che non è stato in grado di soddisfare. 8. All’esito delle riflessioni che precedono, va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di imposta di registro, il decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli artt. 142 e ss. r.d. n. 11 267/1942, come modificati dall’art. 128 d.lgs. n. 5/2006, va sottoposto a tassazione in misura fissa, non essendo un provvedimento a contenuto patrimoniale, caratterizzandosi, invece, per la sua natura di accertamento delle condizioni soggettive e premiali in capo al debitore, istitutivo di una sorta di status giuridico, quale quello di soggetto esdebitato, qualificato dal beneficio di non poter essere sottoposto ad azione esecutiva per la realizzazione dei crediti restati insoddisfatti all’esito della procedura concorsuale». 9. Alla stregua delle osservazioni svolte il ricorso va respinto. 10. La novità della questione esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE GO ND MO IA TA