Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6816 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBB CA ITALI INNOME6 8 1 6 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Inadepimento SEZIONE TERZA CIVILE Contrattuale. Danni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17672/98 Dott. Vittorio DUVA 19094/98 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rel. Consigliere 15428 Cron. Dott. Ennio MALZONE FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Mario Ud. 20/12/00 CALABRESE Consigliere Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L 6000 sede in Monsagrati (Lucca), in persona" 1-8 MAG. 2001. RONTANI SPA, con IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente presso lo studiodomiciliata in ROMA VIA V VENETO 96, dell'avvocato SALY VALOBRA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI CATTANI, giusta delega in atti;
- ricorrente ICELLERIA -
contro
ARTIGRAF DI MARCELLO NI C SNC, con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro 2000 CANCELLERIA tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 2111 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, : 1 che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GABRIELE DEL FREO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. GRAZADcontroricorrente - per diritti L. nonchè
contro
IL CANCELLIERE PERSONAGGI & INTERPRETI DI G ER & C. s.n.c., FALL PERSONAGGI & INTERPRETI DI G ER s.n.c.; LIRE 1500 CANCELLERIA
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 19094/98 proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO PERSONAGGI & INTERPRETI DI 0411057 NN ER & C. SNC, in persona del Curatore, NCELLERIA elettivamente domiciliata in ROMA VIA G AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BIGLIARDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROMOLO DE DOMINICIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RONTANI SPA, ARTIGRAF DI M NI & C SNC;
- intimati -
avversO la sentenza n. 296/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione II Civile, emessa il 02/12/97 e CANCELLERIA depositata il 05/03/98 (R.G. 1230/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Ennio CANCEL CANCELLERIALIRE 1000 MALZONE;
udito l'Avvocato Saly VALOBRA;
88255300 2 AU769507 udito l'Avvocato Gianfranco GRAZIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Guido RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 9.7.87 la NI PA, deducendo che nel gennaio di quell'anno aveva concluso con la ON e TI di G. NE & C. snc un contrat - to per la realizzazione grafica e la stampatura di 35.000 contenitori in carta patinata, nonché di 8 sche- de illustrative degli articoli da essa prodotti e del relativo listino prezzi da inserire in detti contenito- ri, pattuendo che una prima quantità di contenitori e di inserti doveva avvenire prima della Fiera di Bolo- gna, in programma a partire dal 6 marzo 1987; che la ON & TI, dopo aver curato le bozze e D gli impianti pellicolari dei contenitori e degli inser- ti, aveva affidato l'esecuzione del lavoro alla Arti- graf snc;
che nel tardo pomeriggio del 6.3.87, quando la fiera era ormai cominciata, le furono consegnati ap- pena 150 contenitori e, per giunta, privi del listino prezzi e con numerosi e gravi difetti, immediatamente denunciati sia alla ON & TI che all'AF; che la residua parte dei contenitori ed 3 inserti era stata consegnata solo in data 9.4.87; che a seguito delle sue rimostranze, la ON & Inter- preti le aveva comunicato di avere ottenuto dalla Foto- lito (esecutrice per suo conto degli impianti) uno sconto del 32% e dalla AF (stampatrice dei listi- ni) uno sconto del 50% per un totale, compresa l'ulteriore detrazione di L.
1.000.000 sul prezzo delle schede, di L. 7.693.000; deducendo, altresì, che tali sconti non erano adeguati all'effettivo pregiudizio sofferto per il ritardo nella consegna e i difetti ri- scontrati nel materiale consegnato, ragione per la qua- le non erano stati accettati come proposta transattiva, tutto ciò deducendo, conveniva in giudizio avanti al tribunale di Firenze le predette ON e AF, perché, accertate le rispettive responsabilità, fosse ridotto il corrispettivo a ciascuna di esse spettante nella misura da accertarsi, con condanna altresì, al risarcimento dei danni in suo favore per le predette inadempienze contrattuali. Le convenute, costituitesi in giudizio, contestava- no l'avverso dedotto e la AF proponeva domanda riconvenzionale per la somma di L. 5.124.150, a fronte dello sconto condizionatamente offerto. La stessa AF con separata istanza otteneva dal presidente del tribunale di Firenze decreto ingiun- 4 tivo in data 6.8.87 nei confronti della società NI di pagamento della somma di lire 56.952.618, oltre in- teressi moratori nella misura dell'11,99% annuo dalla notifica e spese liquidate in complessive L.981.000, come corrispettivo dell'opera eseguita in favore della stessa. Avverso tale decreto la NI proponeva opposi- zione, contestando, tra l'altro, la legittimazione at- tiva della creditrice opposta sul rilievo di non avere assunto rapporti con costei. Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provviso- riamente esecutivo e la NI PA provvedeva a salda- re il suo debito nei confronti dell'AF pagando la complessiva somma di L. 60.189.064 con espressa riserva dei suoi diritti fatti valere in giudizio. I due procedimenti venivano riuniti e, sulle con- clusioni delle parti, l'adìto tribunale con sentenza 6.3.95, depositata il 16.3.95, rigettava la domanda proposta dalla NI nei confronti dell'AF e accoglieva la riconvenzionale espletata da quest'ultima nei confronti della NI, condannando costei a paga- re alla stessa convenuta la somma di L. 5.124.150, ol- tre interessi, e spese di giudizio,; condannava altresì la NI a rifondere le spese di lite alla ON & TI. Detta sentenza veniva avversata in appello dalla NI, ma la Corte d'Appello di Firenze con sentenza 2.12.97/5.3.98, respingeva l'impugnazione proposta nei confronti dell'AF, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della stessa;
accoglieva parzialmente l'impugnazione nei confronti della ON & TI dichiarando compensate per la metà sia le spese di primo grado che quelle d'appello tra le stesse parti. Ricorre per la cassazione della decisione la Ronta- ni PA esponendo tre motivi. Resistono con controricorso l'AF e la Curate- la del fallimento ON & TI PA, propo- nendo quest'ultima ricorso incidentale diretto all'annullamento e alla statuizione sulle spese fatta dalla Corte di merito. La NI PA ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale della NI PA e quello incidentale della Curatela del Fallimento ON TI vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Tanto il ricorso principale come quello incidentale sono da rigettare perché infondati. Con il primo motivo del ricorso principale, denun- 6 ciando violazione dell'art. 360, I° co. n. 5 in relazio- ne all'art. 277, I° co. Cpc, si deduce che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare la questione della legittimazione attiva dell'AF а promuovere la procedura moratoria nei suoi confronti per il pagamento della fornitura dei cataloghi, da essa NI PA sol- levata con l'atto di appello, sul rilievo di non aver mai intrecciato alcun tipo di rapporto contrattuale con la stessa AF. Il motivo è chiaramente infondato, perché la Corte di merito ha fornito adeguata risposta sul punto, rile- vando che la stessa NI PA ha dimostrato con il suo comportamento processuale di ritenere l'AF quale suo legittimo interlocutore, prima citandola di- rettamente in giudizio per ottenere la riduzione del prezzo della fornitura e il risarcimento dei danni e poi accettando il contraddittorio in merito alla prete- sa di pagamento fatta valere con il decreto ingiuntivo. Con il secondo motivo del ricorso principale, de- nunciando violazione dell'art. 1° co. n. 5 cpc, i de- duce l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti in cui la Corte di merito ha escluso l'asserita tardività nella consegna dei cataloghi e l'addebitabilità dei vizi dei calendari alla stessa Ar- tigraf, e si sostiene che l'obbligo di consegnare una 7 parte dei cataloghi alla fiera di Bologna è stato rico- nosciuto dalla stessa Corte di merito con riferimento a quello che i testi avevano dichiarato e che l'incongruità del numero dei cataloghi consegnati ri- spetto a quello dell'intera fornitura era fatta palese dallo stesso numero di cataloghi consegnati per la fie- ra rispetto a quello dei cataloghi ordinati (n. 150 ri- spetto ai 35.000 ordinati), mentre la prova dei difetti era stata indirettamente offerta dalla ON & In- terpreti con la lettera del 25.5.1987 con la quale, a fronte dei difetti denunciati, si concedeva lo sconto pari al 50% sul prezzo delle fotolito e della stampa dei listini. Anche tale motivo è infondato. Ed invero, circa i ritardi nella consegna, la Corte di merito non ha escluso l'accordo che una parte dei cataloghi doveva essere consegnata in occasione della fiera di Bologna né il fatto che la consegna dei cataloghi sia avvenuta in più riprese, bensì ha affermato che è mancata la certa della pattuizione del termine intermedio e prova finale di consegna dei cataloghi ed ha rilevato che l'accettazione delle consegne senza contestazione da parte della NI deponeva per l'utilità e l'idoneità delle medesime per le necessità della committente;
cir- ca i difetti riscontrati nei cataloghi, la Corte di me- 8 rito ha spiegato le ragioni per cui i medesimi non era- no addebitabili all'AF, poiché quale tipografo si era limitata alla stampa del materiale utilizzando gli impianti che le erano stati forniti da terzi, senza possibilità di modificarli, in quanto, per ottenere delle modifiche, gli impianti avrebbero dovuto essere rifatti completamente da chi li aveva predisposti. Risulta, poi, del tutto marginale ed avulsa dal contesto della decisione la considerazione della Corte di merito circa l'insussistenza di danni riconducibili in astratto alle lamentate inadempienze e circa l'inidonietà della richiesta c.t.u. a supplire la man- cata prova al riguardo, giacchè la stessa Corte ha ben evidenziato le ragioni che inducono ad escludere una qualsiasi responsabilità dell'AF per i ritardi e i difetti, rimarcando, nel contempo, la rinuncia impli- cita della NI alla domanda proposta nei confronti della ON & TI, effettiva destinataria della commessa. Con il terzo motivo del ricorso principale si de- nuncia infine, violazione dell'art. 360,co. 3 cpc in ' relazione all'art. 91, 1° co, C.C., per quanto attiene la statuizione delle spese nei confronti della Perso- naggi & TI e si deduce che la decisione di ri- tenere compensate tra le parti la metà delle spese di 9 primo grado e quello di appello è immotivata enon tie- ne conto dello scambio dei ruoli avvenuto in giudizio da parte delle due società convenute. Tale punto della decisione ha formato oggetto anche dell'appello incidentale della Curatela del Fallimento ON & TI, la quale la ritiene in viola- zione agli artt. 91 e 306, 4° CO., cpc perché fondata sulla ritenuta rinuncia agli atti da parte attrice. Le doglianze espresse in proposito in entrambi motivi del ricorso principale e di quello incidentale sono infondate, in quanto il potere discrezionale del giudice in ordine alla statuizione delle spese proces- suali non trova altro limite che non sia quello di non far gravare le spese sulla parte totalmente vittoriosa. Nel caso di specie, appare evidente che la Corte di merito ha tenuto conto della minore attività difensiva che la ON & TI PA ha dovuto svolgere in conseguenza del sostanziale abbandono della lite nei suoi confronti da parte della società istante. Quanto alle spese di questo grado di giudizio, ri- corrono giustificati motivi per ritenerle integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. 10 R.G. 17672/1998 Così deciso in Roma addì 20.12.2000. 19094/1998 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IC CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 18 MAG. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 6ceso E T R O C 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 SET. 2001erie 4 Registrato in vercate S. 310.000 39831 trecentoalecimila al n. p. il Dirigento Area Servizi (lire (Dott.ssa Maria Grazia DFIFO) Il Responsabile Servizio Atti Gudiziar (Dr. M. RACCICHI -