Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10921
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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Massime1

Il principio secondo il quale, dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa - tra cui la revocatoria ordinaria - spetta, in via esclusiva, al curatore comporta che, ove l'"actio pauliana" sia stata introdotta dal creditore individuale prima dell'apertura della procedura concorsuale, egli perde ogni legittimazione alla prosecuzione del giudizio (nella specie, di appello), essendo destinato a subentrargli il curatore fallimentare, in forza, peraltro, di una propria ed autonoma legittimazione, non assimilabile a quella dell'interveniente in qualità di terzo, ex art. 105 cod. proc. civ. (qualità cui conseguirebbe, per converso, un'ipotesi di preclusione alla prosecuzione del giudizio, in grado di appello, ex artt. 304, 404 cod. proc. civ.).

Commentario1

  • 1Il creditore può proseguire l’azione revocatoria ordinaria dopo il sopravvenuto fallimento del debitore, in caso di inerzia del curatore
    Donato Vozza · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10921
Data del deposito : 25 luglio 2002

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