Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
Qualora il difensore proponga l'impugnazione prima che venga notificato l'avviso di deposito o prima dello stesso deposito della sentenza gravata, così avvalendosi della facoltà cui l'avviso è preordinato, la formalità della notifica diviene superflua e nessuna invalidità consegue nel giudizio di impugnazione dal suo mancato adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2000, n. 8518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8518 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi Verola Presidente del 06/04/2000
1. Dott. Pietro Sirena Consigliere SENTENZA
2. " OL OT " N. 362
3. " Donato Danza " REGISTRO GENERALE
4. " AN EL " N. 33497/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI MA NO, nato il [...] a [...], e da LO OL, nato il [...] a [...] avverso la sentenza della corte di appello di Firenze in data 4.5.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito il difensore avv. Mauro Vergano del foro di Torino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La corte di appello di Firenze, con sentenza del 4.5.1999, dichiarava inammissibile l'appello proposto da MA RI e OL LL avverso la sentenza del pretore di Prato, che ne aveva affermato la responsabilità, in concorso, per i reati di truffa aggravata in danno di tale IC ST e di ricettazione di un assegno bancario di provenienza delittuosa, che avevano utilizzato per il pagamento di merce (capi di abbigliamento) del valore complessivo di L. 2.325.000=.
La pronuncia di inammissibilità veniva fondata sul rilievo che l'appello era stato proposto prima del deposito della sentenza completa della motivazione, e che pertanto doveva considerarsi - in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale di questa corte - necessariamente generico, senza alcun riferimento alle ragioni espresse dal primo giudice a sostegno della propria decisione, in quanto non conosciute dagli appellanti.
Hanno proposto ricorso gli imputati denunziando violazione di legge processuale penale ed errata applicazione dell'art. 548 C.P.P., con riferimento alla notificazione degli avvisi di deposito della sentenza di primo grado, per cui dovrebbe ritenersi nullo il giudizio di appello. Hanno dedotto in proposito che l'avviso di deposito della sentenza, avvenuto in data 24.11.1997, non venne notificato all'avv. Carmelo Sorace del foro di Torino, il quale, a quella data, figurava difensore di fiducia di entrambi gli imputati, e che pertanto il termine per la proposizione dell'appello non ancora era venuto a scadenza;
onde andrebbe dichiarata la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della relativa sentenza con rimessione degli atti alla ex pretura di Prato per l'adempimento conseguente al deposito della sentenza di primo grado.
Con altro motivo hanno dedotto violazione degli artt. 585 e 591 C.P.P., sul rilievo che la prima norma non vieti affetto la proposizione dell'impugnazione antecedentemente al deposito della sentenza, e che nel caso specifico l'appello non possa considerarsi generico, tenuto conto delle richieste avanzate e delle ragioni a sostegno di esse;
donde l'errata applicazione dell'art. 591 C.P.P. con riguardo alla prescrizione della specificità dei motivi. In ogni caso - si aggiunge - la corte di merito avrebbe dovuto prendere in esame i motivi aggiunti "assolutamente specifici e relativi ad un diverso profilo di improcedibilità dell'azione ed alla richiesta di riconoscimento dell'ipotesi lieve del delitto di ricettazione"; per il che viene formulata richiesta subordinata di annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze per il giudizio.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo si eccepisce la nullità del giudizio di appello, che era stato celebrato senza il previo avviso di deposito della sentenza all'avv. Sorace del foro di Torino, il quale figurava difensore di fiducia di entrambi gli imputati al momento del deposito ed era, quindi, legittimato a ricevere la notificazione dell'avviso ai sensi dell'art. 548, cm 2, C.P.P.
L'eccezione non può essere condivisa, per la ragione che lo stesso avv. Sorace aveva presentato i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, avvalendosi della facoltà al cui esercizio l'avviso di deposito era preordinato (cfr. Cass. 29-10-1993, n. 9852) e rendendo perciò superfluo l'adempimento di tale formalità. Nè ha rilevanza in contrario la circostanza che il gravame venne proposto intempestivamente, prima del deposito della sentenza impugnata, senza, cioè, la previa cognizione dei motivi posti dal giudice a fondamento della stessa, trattandosi di una scelta operata dal difensore, la quale ha dato luogo alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, oggetto di ricorso, dal cui esito sfavorevole alla posizione degli imputati per ragioni formali, attinenti alla ritualità del gravame, non può farsi discendere un diritto postumo del difensore alla ricezione di detto avviso con la conseguenziale nullità a cosiddetto regime intermediario, concernente l'assistenza dell'imputato (artt. 178, lett. c, e 180 C.P.P.), in quanto l'omessa notificazione dell'atto non ha impedito -
ripetesi - l'esercizio della facoltà cui il suo contenuto era preordinato;
donde l'intervenuta sanatoria ex art. 183, lett. b, C.P.P. Anche il secondo motivo di ricorso non merita di essere condiviso.
Pure a voler aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la proposizione dell'impugnazione prima del deposito del provvedimento completo di motivazione non va ritenuta senz'altro inammissibile (sul rilievo della sua inattitudine alla specificità per mancata conoscenza delle argomentazioni su cui si fonda il provvedimento stesso: cfr. Cass. 28-4-97, n. 3900), occorrendo verificare caso per caso se le censure dedotte coinvolgano aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo (Cass. 17-9-96, ord. n. 2400), nella fattispecie la corte di merito ha correttamente riscontrato l'oggettiva genericità ed indeterminatezza dei motivi di appello, in quanto privi di qualsiasi argomentazione idonea, con riguardo alle ragioni in fatto ed in diritto della sentenza appellata, a giustificare la congruenza della proposta impugnazione. In altri termini, detta corte non ha fondato la pronuncia di inammissibilità solo in astratto sul presupposto dell'impugnazione presentata prima del deposito della sentenza e quindi della conoscenza delle ragioni della decisione, ma anche sulla genericità ed indeterminatezza in sè dei motivi, concretamente connesse a tale mancata conoscenza. Quanto ai motivi aggiunti, depositati nella cancelleria della corte di appello dallo stesso avv. Sorace di gran lunga in epoca successiva al deposito della sentenza e senza nemmeno il rispetto del termine di cui all'art. 585, cm 4, C.P.P., è assorbente il rilievo che la rituale pronuncia di inammissibilità dello appello, ai sensi della seconda parte della disposizione appena citata ne ha precluso l'esame. In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2000