Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2023, n. 26190
CASS
Sentenza 26 maggio 2023

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Massime1

Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per l'insussistenza del fatto la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetti che avevano preso in locazione un appartamento di proprietà delle persone offese con la mediazione di un'agenzia immobiliare, rilasciando due assegni privi di copertura a titolo di caparra, salvo poi recedere dal contratto per impossibilità di far fronte ai relativi oneri, con l'impegno di restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni).

Commentari3

  • 1La valenza ingannatoria del silenzio nel reato di truffa
    Avv. Giovanni Ciscognetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Con il recente intervento degli Ermellini in tema di truffa〈1〉, i Giudici di piazza Cavour tornano a far luce sul troncone oggettivo del reato di cui all'art. 640 c.p., con riferimento specifico alla condotta dell'agente qualificabile in termini di “raggiro” in danno della vittima. Al riguardo, giova senz'altro ricordare come il delitto in parola, reato comune posto a presidio del patrimonio, punisce “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Due, pertanto, i comportamenti astrattamente idonei ad integrare l'ipotesi di reato: artifizio e raggiro. L'artifizio può essere definito come quell'espediente a …

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023

    La massima Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per …

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  • 3Truffa contrattuale: la condotta ingannatoria successiva alla stipula è penalmente irrilevante
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023

    La massima Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività ingannatoria commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2023, n. 26190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26190
Data del deposito : 26 maggio 2023

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