Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15052 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
N I S S IV I ISNIS N C.C. 68781 K L V IN H A IN O V V T V T REPUBBLICA ITALIAN G I 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 19861/5/9 D I S N 9 N O C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE150 52/02 TRIBUTI IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrati: R.G.N. 5335/00 Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliere Cron. 35241 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud.04/06/02 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
. N - ricorrente e da UFF REGISTRO ALBENGA, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002
- ricorrente -
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contro
IMP EDILE DI OS MB & C SAS, OS MB;
- intimati avversO la sentenza n. 174/99 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 04/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato SCINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto L'Impresa Edile di RO RT & C. s.a. s., ha dalimpugnato l'avviso di liquidazione notificatogli competente Ufficio finanziario per il recupero dei tri- buti nella misura ordinaria, per effetto della decaden- agevolazioni concesse nel settore edilizioza dalle dalla legge n. 408/1949 e successive modifiche, a causa della mancata presentazione, entro il termine di deca- denza annuale, della "denuncia, corredata dalla relati- va documentazione, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni", come prescrive l'art. 6, comma 1, del d.l. 11 gennaio 1967, n. 1150, convertito in legge 7 2 febbraio 1968, n. 26. I giudici di merito hanno ritenuto che la omessa presentazione della denuncia non comporti automatica- mente la decadenza dal beneficio. Il Ministero insorge denunciando la violazione e falsa applicazione delle citate disposizioni di legge, anche con memoria deposi- tata ex art. 378 c.p.c. Il ricorso ripropone il problema interpretativo dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, conver- tito in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sul quale questa Corte si è già pronunciata più volte affermando che “la fruizione delle agevolazioni tributarie concesse, nel settore edilizio, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche, è subordinata, a pena di decaden- za, alla presentazione, entro il termine di un anno (decorrente dal 31 dicembre 1985) di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la sua fruizione, tale presenta- zione costituendo, non una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato necessarie all'accertamento delle condizioni all'attribuzione, in via definitiva, del beneficio" (Cass. n. 13218/2001; conf. 10253/1999, 3772/1994, 11239/1993). Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per 3 discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale che condivide. Nel caso di specie, poi, il giudice "a quo" ha ritenuto che per beneficiare delle agevolazioni in questione fosse sufficiente che la costruzione venisse terminata entro il termine stabilito dall'art. 38 DPR 601/73. La disposizione citata, però, ha soltanto pro- rogato il termine per l'ultimazione dei lavori, senza incidere sul successivo obbligo di documentazione (v. N ' 1 1 Cass. 8459/2001). L V A V Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto. I V T T La sentenza impugnata deve essere cassata e, in forza 7 N 9 / N 6 ' del principio di diritto affermato, la controversia / 1 S 6 8 9 essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, c.p.c., nel senso che il ricorso introduttivo del con- tribuente, avverso l'avviso di liquidazione deve essere rigettato. Stimasi equo compensare le spese dell'intero giudizio, tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso in- troduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Oygi 25 OTT 2002 Così deciso in Roma il 4 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il President (dr. Antonio Merone) (dr. 10 notchiaro) IL CANCEL D