Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9602 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Im nome del P oble9602 /01 Aula A REPUBBLICA ITALIANA La Corte Suprem i Cassaziome Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro. composta dai seguenti Magistrati: R.G.m.12814/99 Presidente dr. Francesco Amirante 15153/99 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Crom. 29 02204 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Alessandro De Remzis Consigliere Ud.16.03.2001 Consigliere dr. Gabriella Coletti ha promunciato la seguente SENTENZA sul riconso (12814/99) proposto da: API - Anonima Petroli Italiama S.p.A., com sede in Roma al Corso d'Italia m. 6, im persona dell'Amministratore Delegato dr. Umberto Scarimboli, rappresentata e difesa dall'avv. Napoleone Bartuli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma al largo Generale Gonzaga del Vodice m. 4, im virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
EL IO, elettivamente domiciliato in Roma alla via1243 del Corso n. 160 presso lo studio dell'avv. Raffaello Ales- sandrini, che lo rappresenta e difende giusta procura 1 speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale, controricorrente;
NONCHE' sul ricorso (15153/99) proposto da: EL IO, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come sopra, ricorrente incidentale;
CONTRO
API Anonima Petroli Italiama S.p.A., im persona, rappre- sentata e difesa ed elettivamente domiciliata come sopra, controricorrente incidentale;
Прив per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 8 maggio - 9 ottobre 1998, n. 17760/98, nn. 36631/92 e 56629/94 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dona- to Figurelli nella pubblica udienza del 16 marzo 2001; udito l'avv. Napoleone Bartuli per l'API; udito l'avv. Raffaele Alessandrini per l'LI; udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Genera- le dr. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri, e per il rigetto del ricorso principale. Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Roma, giudice del lavoro, il signor IO LI conveniva in giudizio la so- cietà Anonima Petroli Italiana API - ed esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta sin dal 16 aprile 1968 quale addetto al servizio acquisti con la qualifica di addetto acquisti;
di aver rivendicato im data 3/13 marzo 1989 l'inqua- dramento nella qualifica superiore ed a fronte del silenzio della datrice di lavoro adiva il Pretore per chiederne il riconoscimento giudiziale;
разитов che im data 24 aprile 1989 gli veniva contestato un comportamento negligente nello svolgimento delle man - sioni affidategli ed irriverente nei confronti del- l'azienda e degli amministratori oltre all'elusione. di richieste di informazioni ed all'abusivo abbando- no del posto di lavoro e per tali fatti veniva quin- di licenziato in data 15 maggio 1989 ai sensi dell'art. 3 della 1. m. 604/1966; di aver impugnato il licenziamento davanti al Pretore e che esso veniva dichiarato illegittimo con sentenza - 8 gennaio 1991), poi assoggettata ad (12 dicembre 1990 appello;
che l'API, pur avendogli corrisposto la retribuzione, ometteva di reintegrarlo fino a che in data 3 settembre 3 1991 gli comunicava il trasferimento presso il centro operativo di Bari con decorrenza dal 16 settembre 1991 e com mansioni di coordinatore;
che egli, pur avendo preso servizio presso la sede as- segnatagli, impugnava detto trasferimento per violazio ne degli artt. 2103 c.c. e 13 dello Statuto lav. per mancanza delle necessarie ragioni tecniche, organizza- tive e produttive;
che il provvedimento aveva carattere ritorsivo;
pertanto egli chiedeva che ne fosse dichiarata l'ille- Купить gittimità con ordine all'API di adibirlo alle mansioni precedentemente occupate. Si costituiva in giudizio l'API resistendo al ricorso. Il Pretore con sentenza in data 27 gennaio 23 marzo 1992 me dichiarava l'illegittimità. Com successivo ricorso l'LI impugnava poi il li- cenziamento intimatogli dall'API per giustificato mo- tivo oggettivo con lettera del 6/8 febbraio 1992 e con decorrenza dal 10 febbraio 1992. Stante la natura meramente ritorsiva e punitiva del licenziamento 1"LI ne chiedeva la declaratoria di illegittimità e la condanna dell'AFI al risarcimento dei danni ex art. 18 1. 300/70, pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegrazione oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. - 4 Anche in tale giudizio si costituiva l'API, conte- stando la fondatezza delle domanda. Il Pretore accoglieva la domanda ed ordinava la rein- tegrazione del lavoratore e condannava l'API al risarci- mento dei danni, oltre ad interessi e rivalutazione. Avverso le sentenze del Pretore di Roma del 27 gennaio 23 marzo 1992 e dell'11-12 febbraio 1994 proponeva tem- pestivi appelli l'API. In entrambi i giudizi si costituiva 1"LI e chiedeva la riunione dei giudizi pendenti in appello;
inoltre родители nel procedimento relativo al licenziamento proponeva rituale appello incidentale, com il quale chiedeva la condanna dell'API al risarcimento del danno biolo- gico. Il Tribunale riuniva gli appelli con sentenza in data 8 maggio - 9 ottobre 1998 e, decidendo sugli stessi, in riforma della sentenza del 27 gennaio 23 marzo 1992 rigettava le domande proposte dall'LI con ricorso al Pretore di Roma depositato l'11 settembre 1991; ri- gettava l'appello principale e quello incidentale avverso la sentenza del Pretore di Roma dell'11-12 febbraio 1994. Osservava il Tribunale, quanto al trasferimento, che le ragioni poste a fondamento di esso (vacanza di un posto a Bari di decimo livello e ristrutturazione del servizio acquisti di Roma con riduzione del numero degli addetti) -5 - erano risultate pienamente provate, mentre nessuna prova era stata fornita dell'intento ritorsivo con il quale il trasferimento stesso sarebbe stato disposto. Quanto poi alle censure formulate dall'API avverso la sentenza che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato all'LI in data 10 febbraio 1992, osservava il Tribunale che esse non erano condivisibili;
B che so- stanzialmente le ragioni poste a fondamento del licenzia mento si riassumevano nell'inesistenza di un posto di decimo livello nella sede di Roma e nella declaratoria Jack di illegittimità del trasferimento a Bari (e per ipotesi a qualunque altra sede diversa da Roma); che la lettera di licenziamento sembrava, in definitiva, indirizzata a censurare gli effetti scaturenti dalla sentenza pe raltro non definitiva e gravata di appello - che aveva dichiarato l'illegittimità del trasferimento, ed a SO- stegno del licenziamento per giustificato motivo oggetti- _ venivano dedotte ragioni che nom potevano costitui- VO re quei motivi "inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", che l'art. 3 della legge n. 604/1966 indica come necessari per la legittima risoluzione del rapporto;
che mancava una prova rigorosa della mancanza di altri posti in azienda Cui destinare l'LL%3B che non era ' condivisibile il giudizio prognostico, formulato in sede 6 - di licenziamento, sull'illegittimità di ogni altra as- segnazione a sede diversa da Roma;
che, anche a pre- scindere dall'esistenza di posti presso la sede di Roma doveva concludersi nel senso che non era stata formita la necessaria prova dell'assoluta incolloca- bilità del lavoratore in azienda. Quanto all'appello incidentale osservava il Tribuna le esso era inammissibile, perchè la domanda era stata tardivamente proposta. рушев Avverso detta sentenza, con atto notificato il 16 giu- gno 1999, 1'API ha proposto ricorso per cassazione, af fidato a due motivi. Com atto notificato il 21 luglio 1999 l'LI ha resi- stito com controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi. Com controricorso notificato il 25 agosto 1999 1'API ha resistito al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando manifesta contraddit- torietà di motivazione e di dispositivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente principale deduce che la sen- tenza impugnata si contraddice clamorosamente, in quan- to da una parte dichiara la legittimità della reinte- grazione dell'LI presso il Centro operativo GPL --71- di Bari,, e dall'altra dichiara l'illegittimità del li- cenziamento dello stesso LI, per nom avere l'API disposto altre reintegrazioni im altre unità di lavoro, oppure per non aver comprovato l'impossibilità di esse reintegrazioni;
B che, se la reintegrazione dell'LI a Bari era legittima, necessariamente era altrettanto legittimo il licenziamento che ne era derivato, avendo l'LI disatteso la propria legittima reintegrazio- me nel posto di lavoro di Bari. Com il secondo motivo, denunziando violazione e falsa formidle applicazione ex art. 360 m. 3 c.p.c. dell'art. 3 legge 604/66 e dell'art. 18 comma 5 Statuto, im relazio ne all'art. 2103 c.c. im punto di legittimità del tra- sferimento del lavorattore per "comprovate ragioni tecni che, organizzative e produttive", la ricorrente princi- pale deduce la manifesta violazione dell'art. 3 legge 604/66 (licenziamento determinato da giustificato moti vo oggettivo) e del comma 5 art. 18 Statuto (risoluzio- me del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore della reintegrazione datoriale nel posto di lavoro), laddove tale reintegrazione dell'LI, presso il Centro operativo di Bari com mansion equivalenti e di cui alla lettera datoriale 3 settembre 1991, è stata dichiarata legittima dalla stessa sentenza del Tribunale di Roma;
che l'esercizio di un diritto -- 8 - quale quello dello jus variandi in punto di reinte- Fabrgrazione del lavoratore nel posto di lavoro non può mai pregiudicare chi lo esercita (ineluttibilità quindi del licenziamento del lavoratore che rifiuta la neintegrazione). Com il primo motivo, denunziando, ai sensi dell'art. 360 m. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. così come novellato dall'art. 13 legge n. 300/70 anche in relazione all'art. 18 legge predetta, nonchè, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria, il rï- corrente incidentale deduce che il Tribunale di Roma è incorso in errore nel ritenere che detto ricorrente non aveva mai denunciato l'illegittimità del provvedi- mento di trasferimento sotto il profilo dell'inesatto adempimento dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro promunciato all'esito di un precedente gäu- dizio, avente ad oggetto il primo licenziamento subito dal medesimo LI%3B che la puntuale esecuzione del- l'obbligo di reintegrazione, conseguente alla dichiara zione di nullità di licenziamento, comporta che il di- pendente illegittimamente licenziato sia reintegrato nella posizione di lavoro occupata al momento del li- cenziamento%3B che il Tribunale ha completamente disatteso tale esame.
9. Con il secondo motivo, denunziando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del- l'art. 2103 c.c. nel testo novellato dall'art. 13 del- la legge n. 300/70 com riferimento alle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", nonchè, ai sensi dell'art. 350 n. 5 c.p.c., motivazione insuf- ficiente e contraddittoria, il ricorrente incidentale deduce che il Tribunale è incorso in errore, laddove ritiene che sia sufficiente a sorreggere il trasferi- mento "anche la sola vacanza del posto di destinazio- руком ne del lavoratore trasferito"%3B che nel giudizio defi- nito dalla sentenza gravata non v'è alcuna prova sulle circostanze che hanno determinato la (presunta) vacan- za di posto a Bari%;B che la posizione di lavoro pacifi- camente di competenza dell'LI non ha subito alcuna riorganizzazione e/o ristrutturazione, il che esclude che possano sussistere " 'comprovate ragioni organizza- tive, tecniche e produttive che giustifichino il tra- sferimento dell'LI3B che non vi è inoltre alcuna pro va sulla necessità dell'opera dell'LI presso la Sede di Bari o sulla sua mera utilizzabilità. Con il terzo motivo, denunziando, ai sensi dell'art. 360 m.5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto degli intenti ritorsivi (con rife- rimento agli esiti dei precedenti giudizi intercorsi 10 - fra le parti) ed elusivi (nei confronti della sentenza con cui era stato annullato il licenziamento del 14 maggio 1989) del trasferimento del 3 settembre 1991, il ricorrente incidentale deduce che è errata la deci- sione del Tribunale in ordine alla mancanza di prova sul collegamento funzionale della eliminazione della posizione lavorativa dell'LI con i fini ritorsivi nei confronti dello stesso%;B che, a seguito del licen- ziamento del 15 maggio 1989, l'LI non ha mai ripreso рутов servizio ed ha subito prima un trasferimento, e poi un ulteriore licenziamento, entrambi dichiarati illegit- timi dai giudici di primo grado. Osserva la Corte che i ricorsi devono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Quanto al ricorso principale, è infondato il primo motivo. Il Tribunale ritiene che le ragioni poste a fondamento del licenziamento consistono nella inesistenza di un posto di decimo livello nella sede di Roma e nella declaratoria di illegittimità del trasferimento a Bari od in qualunque sede diversa da Roma. Il Tribunale ritiene che il ragiona- mento non può essere condiviso, mom avendo l'API fornito prova rigorosa della mancanza di altri posti in azienda cui destinare il ricorrente. Trattasi di valutazione di fatto, che, im quanto sorretta da congrua e logica motivazione, -- 11 mon può essere oggetto di censura in sede di legittimità. L'LI poi mon aveva disatteso la reintegra a Bari, ma si era semplicemente limitato ad impugnare il trasferimen- to E' infondato altresì il secondo motivo. Come si è detto, 1'LI non ha mai rifiutato il trasferimento, ma ha preso servizio a Bari. Di tal che l'LI non ha mai rifiutato il trasferimento,, e quindi non sussiste alcuna ipotesi di legittimità del licenziamento del 6/10 febbraio 1992 per rifiuto della reintegra, che penaltro non risulta contesta- Кутов to nella lettera di licenziamento. E' fondato invece il primo motivo del ricorso incidentale. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'LI non a- veva mai denunciato l'illegittimità del provvedimento di trasferimento sotto il profilo dell'inesatto adempimento dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro pronun- ciato all'esito di un precedente giudizio avente ad oggetto il primo licenziamento subito dal medesimo LI, come risulta dalla sentenza del Pretore di Roma del 27 gennaio 23 marzo 1992. Conseguentemente il Tribunale ha erronea- mente omesso tale esame. E' fondato anche il secondo motivo. E' noto che il trasfe- rimento del dipendente è consentito, ai sensi dell'art. 2103 c.c., solo per ragioni tecniche, organizzative e pro- duttive, la cui esistenza spetta al datore di lavoro di- -- 12. non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. E' infondato altresì il secondo motivo. Il giudice del meri- to non ha accertato che l'LL non avesse ottemperato al trasferimento a Bari, ma soltanto che lo aveva impugnato. Di tal che non risulta che l'EL abbia rifiutato il tra- sferimento, e quindi nom sussiste alcuna ipotesi di legitti- mità del licenziamento del 6/10 febbraio 1992 per rifiuto della reintegra, che peraltro non risulta contestato nella lettera di licenziamento. E' fondato il primo motivo del ricorso incidentale. i fuck Come risulta dalla sentenza del Pretore di Roma del 27 gen- naio 23 marzo 1992, questi aveva dichiarato illegittimo il trasferimento, anche perchè attuato in violazione dell'ordi- ne di reintegra conseguentemente all'illegittimità del primo trasferimento, ritenendo quindi tale profilo d'impugnazione del trasferimento ritualmente proposto. Erroneamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che l'LI non aveva mai demunciato l'illegittimità del provvedimento di trasferimento sotto il profilo dell'inesatto adempimento dell'ordine di reintegrazio- mee nel posto di lavoro promunciaro all'esito di un preceder- te giudizio avente ad oggetto il primo licenziamento subito dal medesimo LI. Conseguentemente il Tribunale ha erronea- mente omesso tale esame. E' fondato anche il secondo motivo. E' noto che il trasfe rimento del dipendente è consentito, ai sensi dell'art. -- 12 2103 c.c., solo per ragioni tecniche, organizzative e pro- duttive, la cui esistenza spetta al datore di lavoro di- mostrare. Il datore di lavoro deve provare l'esitenza di ragioni serie che giustificano il trasferimento, non es- sendo sufficiente la mera vacanza del posto. Ora dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta una congrua e logica motivazione che, a seguito della ri- strutturazione, il posto ricoperto dall'LI era stato funct soppresso, in quanto il Tribunale non ha compiuto una com- pleta valutazione delle prove raccolte, dirette a dimo- strare che i compiti svolti dall'LI erano rimasti inva-- riati. Emerge pertanto il vizio di motivazione sulle ra- giomi tecniche, organizzative e produttive, che hanno de- terminato il trasferimento del lavoratore. Il terzo motivo è infondato, perchè generico. Im definitiva devono essere accolti i primi due motivi del ricorso incidentale, e devono essere rigettati il terzo mo- tivo di detto ricorso ed il ricorso principale, com cassa- zione della sentenza impugnata in relazione ai mezzi accol-- ti e rinvio alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale, rigetta il terzo motivo dello stesso ri- corso ed il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata - 13-- in relazione ai mezzi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudi zio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 marzo 2001. Il Presidente (dr. Francesco Amirante) Panas Amiant Il Consigliere estensone (dr. Donato Figurelli) Janato Figmilli Lauli babb IL CANCELLIERE/ Depositato in Cancelleria 14.LUG. 2001 A DI M oggi, E R P U IL CANCELLIERE S 6 5 9 1 N V I 1 S 8 N 9 I S 3 2 A V L I 1 - O N 8 M - V 4 O 8 S I V N 0 1 9 Y 8 O L 2 I V 1 T S 0 S O ' V 0 1 14 -