Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9414 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA PR94 14 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 3478/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.21683 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Ud.29/03/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente 228 S EN TENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
OV PI, OL LO, PE RU, LI NO, LL IN, NI RG, ER IC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VOLTURNO 40, presso il SINDACATO UGL, rappresentati e difesi 2001 avvocati BANCHINI FRANCESCO, MENDOGNI MARCELLO, 1481 dagli жи -1- giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 89/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 22/10/98 R.G.N. 47/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato MARRARI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Enr SVOLGIMENTO DEL PROCESSO separati ricorsi al RE di Parma, Con ER e gli altri ricorrenti Giovetti indicati in epigrafe, chiedevano l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Ente Poste Italiane, alle cui dipendenze lavoravano con la qualifica di operatore di esercizio addetto al recapito della posta ordinaria, per il pagamento di un compenso ragguagliato alla retribuzione di dieci minuti primi, deducendo che tale compenso era stato previsto da circolare dell'Ente n.2 del 7 aprile 1994 per il servizio, effettuato dai portalettere, (precedentemente affidato in appalto a terzi, i c.d. accollatari) di consegna delle stampe di peso superiore ai 500 grammi, servizio che essi ricorrenti deducevano di avere sistematicamente e quotidianamente effettuato a far tempo dal mese di giugno 1994. Il RE emetteva i decreti richiesti, avverso i quali l'Ente Poste proponeva opposizione, che lo stesso RE respingeva. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 22 ottobre 1998, ha rigettato l'appello della società Poste Italiane s.p.a. (succeduta all'Ente Poste), سلامی confermando la decisione pretorile. 3 Il giudice d'appello, nell'interpretare la circolare anzidetta, ha ritenuto che con essa era stato riconosciuto ai portalettere un compenso per le prestazioni consistenti nel recapito delle superiore ai 500 grammi e di stampe di peso ammontare pari alla retribuzione percepita dal dipendente per dieci minuti della sua attività lavorativa. На osservato che il compenso doveva riconosciuto prescindendo dal numero delleessere stampe recapitate e dall'effettivo recapito delle stesse;
che l'Ente Poste non aveva contestato, nel corso del giudizio di primo grado, le deduzioni dei ricorrenti circa il recapito delle stampe di peso superiore ai 500 grammi;
che in appello l'Ente aveva invece contestato che vi fosse identità tra i corrispondente compenso indieci minuti ed il danaro, giacchè tali dieci minuti sarebbero stati determinazionetenuti in considerazione nella complessiva della prestazione del portalettere al fine di individuare e costituire zone di recapito perequate;
che peraltro tale affermazione sembrava contrastare con quanto dedotto nell'atto di opposizione e non era supportata da alcun elemento probatorio, ed era altresì in contrasto anche con Gleis la situazione di fatto che aveva giustificato l'adozione del testo della circolare anzidetta a seguito della riorganizzazione delle modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore ai 500 grammi. Da ultimo il Tribunale ha rilevato che la sentenza di primo grado era condivisibile anche nella parte in cui aveva affermato che né il telex 7 luglio 1994 e neppure il verbale della riunione sindacale del 14 luglio 1994 potevano avere efficacia abrogante ○ modificativa della sopra citata circolare, avente carattere normativo interno di portata generale e vincolante;
e che non era provato che la "nota" a firma del direttore generale dell'Ente del 7 luglio 1994 fosse intervenuta a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali. Avverso detta sentenza la società Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Gli intimati resistono con separati controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La ricorrente società Poste Italiane, 5 Giur. denunziando omessa 0 comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sostiene la illegittimità della impugnata sentenza in quanto basata su erronea interpretazione della disposizione di riferimento. In particolare deduce, richiamata la legge 29 gennaio 1994 n. 71 (che ha trasformato l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato Ente Poste Italiane) che la circolare n.2 del 1994, avente ad oggetto la "Riorganizzazione del servizio di recapito Organici - Mobilità Applicazione art. 33 della legge 104/92” è stata emanata dall'Ente proprio nel quadro della generale riorganizzazione necessitata dalla predetta trasformazione ed ha previsto che nei casi in cui la consegna delle stampe voluminose fosse stata effettuata dagli accollatari oppure unitamente a quella dei pacchi, da quel momento in poi, per conseguire un generale recupero della produttività, si sarebbe provveduto tramite i portalettere alla consegna stessa, parametrando in dieci minuti il relativo impegno ai fini della determinazione della prestazione 7complessiva; e che successivamente, in data luglio 1994, a seguito di accordo con le Organizzazioni sindacali a livello nazionale, con nota DCOSO/4/16612 erano state fornite le 6 precisazioni applicative riguardanti la consegna delle stampe aventi peso superiore ai 500 grammi. La stessa ricorrente, in base a tanto, deduce che i dieci minuti cui fa riferimento la circolare rappresentano unicamente un parametro ai fini della valutazione della complessiva prestazione giornaliera, e, precisamente, un parametro predeterminato volto alla riorganizzazione generale del servizio: mentre in nessun caso era stata introdotta, con detta circolare, la previsione di aggiuntiva da corrispondere ai una somma portalettere. Ribadisce che con la circolare n. 2/1994 e con le disposizioni volte ad attuarla, 1'Ente aveva inteso stabilire, sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali e in ottemperanza all'art. 8 della legge n.71 del 1994, una nuova metodologia per la rilevazione del fabbisogno di personale addetto al recapito sul territorio;
che pertanto non sussisteva il diritto vantato dai lavoratori alla corresponsione di una indennità per il sol fatto di avere recapitato stampe di peso superiore ai 500 grammi, nessun preteso "premio" di dieci minuti essendo stato del resto previsto e regolamentato in accordi collettivi, nonostante le organizzazioni sindacali Mer. 7 fossero state interessate ai problemi applicativi concernenti la circolare n.2/1994. -2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Oggetto della controversia è - come già cennato l'interpretazione della citata circolare dell'Ente n.2/1994 (che, come riportato in ricorso, così recita: "Nei casi in cui la consegna delle stampe di peso superiore ai 500 grammi è attualmente effettuata a mezzo di specifica organizzazione o congiuntamente alla distribuzione di pacchi, alla consegna stessa provvedono i portalettere, previo riconoscimento del relativo impegno ai fini della valutazione della prestazione per ogni complessiva nella misura di 10' portalettere che effettua il servizio"): ed è controverso se con essa sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere, o sia stato previsto un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera al fine della determinazione del fabbisogno del personale. Va in premessa ricordato che la interpretazione di contratti collettivi ed in genere di atti negoziali di natura privatistica, pur se demandata al giudice del merito quale accertamento di fatto, è peraltro soggetta al sindacato di legittimità 8 Ener innanzi alla Corte di Cassazione ove si denunzino vizi di motivazione della sentenza che ha enunciato l'interpretazione stessa ovvero violazione, da parte del detto giudice, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale quali stabiliti dalle norme degli artt. 1362 e seguenti del codice civile. E' da aggiungere che le norme dei contratti si applicano sull'interpretazione unilaterali nei limiti della anche ai negozi compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. con la particolare natura e1362 e segg. C.C. struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti (che non esiste) ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza fare ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (Cass. 19 novembre 1998, n.11712). La circolare emessa da un Ente datore di lavoro è un atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli Eur. organi inferiori. Precipuo compito del giudice del merito era casopertanto, nel di specie, quello di interpretare la anzidetta circolare n.2/1994 sulla base dell'intento e delle finalità del soggetto che l'aveva emanata. E, ad avviso del Collegio, l'interpretazione di tale atto quale data dal Tribunale non è rispondente ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, e presenta inoltre rilevanti omissioni nella motivazione. Per quanto concerne il mancato rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale va detto che il Tribunale non ha indicato in base a quale criterio interpretativo abbia ritenuto che la detta circolare stabilisse, in alcuna delle disposizioni con essa impartite, un emolumento retributivo da corrispondere ai portalettere in corrispettivo del servizio di distribuzione delle stampe di maggior peso. Né una tale interpretazione sembra sorretta, stante il tenore del documento quale prima riferito, da un criterio letterale о testuale;
mentre non è stato esplicitato un criterio logico che ne costituisca il fondamento. Il giudice d'appello ha pure omesso di offrire congrua motivazione nell'indicare le ragioniuna per cui l'intento dell'Ente nell'emettere la 10 circolare - tenendo anche conto della natura di tale atto, ben diverso dagli accordi bilaterali raggiunti in sede di contrattazione collettiva od è solitamente rimessa laaziendale, ai quali disciplina del trattamento economico dei dipendenti - sarebbe stato quello di attribuire una erogazione pecuniaria ai lavoratori, e non piuttosto quello di regolamentare il servizio di recapito Poste eranell'interesse pubblico di cui l'Ente portatore. Parimenti carente e non logica appare la motivazione sentenza, laddove hadell'impugnata dato atto che la circolare intendeva riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore ai 500 grammi, e, nel contempo, ha ritenuto prevista dalla stessa una erogazione economica: quando la previsione della misura temporale di un servizio di per sé non significa né necessariamente comporta l'attribuzione di un compenso in danaro per gli addetti al servizio ben potendo invece essa stabilire stesso esclusivamente un criterio di valutazione e stima della complessiva prestazione lavorativa giornaliera: il che, nella specie, poteva essere previsto, in ipotesi, proprio in relazione al fine 11 della riorganizzazione del servizio di recapito che costituiva lo specifico oggetto della circolare in esame. E ' altresì oltremodo carente la motivazione considerato che svolta dal Tribunale per non aver stesso giudice la suddetta circolare, dallo ritenuta fonte dell'obbligo al compenso, non prevedeva peraltro alcun criterio né alcuna modalità di erogazione del compenso stesso, e per non aver svolto alcuna argomentazione né offerto spiegazioni al riguardo. 3.- In conclusione, per quanto sin qui detto, ed aderendo a decisione già emessa da questa Corte in analoga fattispecie (Cass. 7 giugno 2000 n.12908), il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza essere cassata. La causa va quindi rimessa per nuovo esame ad altro giudice - designato come in dispositivo - il quale terrà conto dei rilievi sopra svolti ed appronterà adeguata motivazione della sua decisione, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza سکی impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello 12 di Bologna, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 29 marzo 2001. de upums, PI Mer - il Presidente: 국 Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Ell Depositata in Cancelleria 11 LUG. 2001 Oggi, A DL M E CASIL CANCELLIERE R P U S I D N I Z O E A , S 0 48 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 O , R B A . A I S ' N E D L P L S 3 E A I T 7 D - S N I 8 O G S - P 1 O N 1 E M A I S D R I A E A A D , G O E O R E T T T L N T S I I E R S G A I E E L D R L E O D 13