Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA AZIONE SEZ0 0 632 Oggetto STAZIONI-PROFES LI-COMPENSO Si OPPOSIZIONE A DE CRETO IMRIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICOMVEMZIOMA LE BELL OPPOSTO Dott. MA SPADONE -Presidente R.G.N. 7505/00 - Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere 10174/00 - Cron.1345 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere - Rep. 236 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere - - Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Ud.03/10/02 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO I LONGOBARDI VIA PONCHIELLI 33- MONZA, in persona del legale rapp.te p.t. VALENZA ZI, OF FR, RI AN, TT AR, CALEGARI CESARE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 144, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DI TURSI, difesi dall'avvocato GIOVANNI CERIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN TIZIANO;
2002 - intimato 1279 e sul 2° ricorso n 10174/00 proposto da: -1- IN TIZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO FLORIDIA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CONDOMINIO I LONGOBARDI VIA PONCHIELLI 33 - MONZA in persona dell'Amm.re p.t., OF FR, RI AN, TT AR, CALEGARI CESARE;
- intimati avverso la sentenza n. 2269/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Giovanni CERIELLO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'avvocato Giovanni SCIACCA, per delega dell'avv. D'Amelio Piero, depositata in udienza, difensore del controricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per -2- il rigetto di entrambi i ricorso. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 17 gennaio 1996, il IN ON di via Ponchielli n. 33, in Monza, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del presidente del Tribunale di Milano, con cui gli era stato ingiunto di pagare all'avv. Tiziano Pasinetti la somma di lire 57.267.550 per presta- zioni professionali. Assumeva l'opponente di dovere la minor somma di lire 30.203.635, offerta nel dicembre 1995, ma rifiutata dalla controparte. L'avv. Tiziano Pasinetti, nel costituirsi, resiste- va all'opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento somma di lire 42.805.165, perdell'ulteriore precedenti prestazioni professionali del giu- gno/agosto 1992 e quale differenza -per le presta- zioni di cui al decreto ingiuntivo- tra la maggior somma, risultante dalle sue note, e quella minore, monitoriamente liquidata per onorari, in conformità del parere del Consiglio dell'Ordine forense. Il IN I ON eccepiva la inammissibi- lità della domanda riconvenzionale. Con sentenza del 25 luglio 1997, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e, in accoglimento 4 della domanda riconvenzionale, condannava il IN I ON al pagamento della ulterio- re somma di lire 41.836.043. Le spese di lite erano regolate secondo principio di soccombenza. Il IN I ON ed i condòmini ES OF, ND OR, MA EL e ES cui resisteva 10LE interponevano gravame, avv. Pasinetti. Con sentenza del 7 luglio/10 settembre 1999, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione del primo giudice, rigettava la domanda riconvenzionale dell'avv. Pasinetti, nella parte relativa al pagamento per onorari di somma maggiore rispetto a quella richiesta e riconosciuta in sede monitoria, e condannava il IN ON a pagare l'ulteriore somma di lire 5.020.195 per le prestazioni professionali del giugno/agosto 1992. Le spese dei due gradi di giudizio erano poste a carico del IN in misura di tre quarti, compensato il residuo quarto. In particolare, la Corte territoriale affermava l'ammissibilità della domanda riconvenzionale dell'avv. Pasinetti, di cui alla comparsa di costituzione e di risposta di primo grado. Eviden- ziava, poi, in conformità del rilievo del primo giudice, l'assoluta genericità delle contestazioni, che il IN aveva mosso con riguardo alle prestazioni professionali in oggetto, giudiziali e stragiudiziali, relative a due pratiche, perfetta- mente identificate, a dimostrazione delle quali l'avv. Pasinetti aveva prodotto una considerevole massa di documenti. Negava, invece, in difformità del primo giudice ed in mancanza di elementi di giustificazione, che potesse essere riconosciuta per onorari una somma maggiore di quella liquidata, secondo il conforme parere delmonitoriamente, Consiglio dell'Ordine. Esponeva, quindi, che la somma di lire 19.155.075, già versata dal Condomi- nio, afferiva a prestazioni professionali del settembre/dicembre 1992, estranee alle prestazioni successive, di cui al decreto ingiuntivo, ed estranee anche a quelle antecedenti, relative al giugno/agosto 1992, per lire 5.020.195, fondatamen- te chieste in via riconvenzionale. Per la cassazione di tale sentenza, il IN I ON ed i condòmini ES OF, ND OR, MA EL e ES LE hanno proposto ricorso in forza di quattro motivi. L'avv. Tiziano Pasinetti ha resistito con controri- corso e, al contempo, ha proposto ricorso inciden- tale in forza di tre motivi. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, perché proposti avverso la 1. stessa sentenza, i ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Il ricorso principale espone quattro motivi. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del controricorrente, pur rivesten- do quest'ultimo la posizione sostanziale di attore nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e pur essendo stata proposta la domanda con comparsa di risposta, depositata oltre il termine dell'art. 166 c.p.c.. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono, in primo luogo, che la Corte di merito abbia ritenuto assolutamente generiche le contestazioni sollevate con riguardo alle presta- questione, quando invecezioni professionali in v'era stata contestazione specifica di tali presta- zioni, sia di quelle giudiziali, attraverso una puntuale (ma ignorata) ricostruzione degli importi effettivamente dovuti a tale titolo, e sia di quelle stragiudiziali, per le quali si era appunto contestata la non provata sussistenza. In secondo luogo, si dolgono che le prestazioni professionali siano state riconosciute, pur in difetto di prove idonee al riguardo, che incombeva- no sul controricorrente, giusta principi sull'onere della prova, mal interpretati dalla Corte di merito. Si dolgono, poi, offrendo una ricostruzione- valutazione dei fatti di causa (in parte qua diversa da quella resa in sentenza), che la Corte di merito non abbia sufficientemente motivato le ragioni della negata detrazione del già corrisposto importo di lire 19.155.075 dalla somma dovuta per le prestazioni professionali, monitoriamente liquidate. Con il terzo e quarto motivo, infine, i ricorrenti si dolgono della pronuncia sulle spese di giudizio, d'inadeguatezza (con riferimento allocontestando esito del giudizio) la disposta compensazione nella misura di un quarto e sottolineando la presenza di errore materiale nella liquidazione dei residui tre S quarti.
3. Il ricorso incidentale espone tre motivi. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia respinto la sua domanda riconvenziona- le, nella parte in cui era volta ad ottenere la liquidazione degli onorari per le prestazioni ingiuntivo, inprofessionali, di cui al decreto misura superiore a quella liquidata in conformità del parere del Consiglio dell'Ordine. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norma di diritto, si duole che la Corte di merito, nel rigettare la sopraindicata domanda riconvenzio- nale, abbia rilevato che la contraria pronuncia del primo giudice era insufficientemente motivata, senza che il gravame esponesse conforme censura. Con il terzo motivo, infine, muove doglianza analoga a quella ora indicata, ma sotto il profilo che la Corte di merito avrebbe operato una sorta di equivalenza tra motivazione insufficiente e infon- datezza della domanda.
4. Il primo motivo del ricorso principale è fonda- to. Se è vero, infatti, come è vero, che la questione insorta sull'ammissibilità della domanda riconven- zionale, proposta dal controricorrente, parte opposta del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata risolta dalla Corte di merito in conformità di precedenti pronunce di questa Corte (v. Cass. S. U. n. 4837/94, Cass. n. 1873/85, n. 5919/83, n. 4285/83, n. 1905/83, n. 1210/78, n. 595/78 e n. 2863/72), è altresì vero che tali pronunce, ad eccezione di quella citata delle Sezioni Unite, non risolutiva di contrasto però, sono risalenti nel tempo e si discostano dall'attuale, diverso e consolidato orientamento in materia, che il collegio condivide (v. Cass. n. 11053/01, n. 13445/00, n. 6528/00, n. 2820/99, n. 813/99, n. 11417/97, n. 3254/95, n. 12922/91, n. 2875/90 e n. 4795/88). In effetti, come è stato anche di recente chiarito, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto e 1'opponente hanno rispettivamente la posizione sostanziale di attore e di convenuto, così che solo l'opponente può proporre domanda riconvenzionale, mentre l'opposto non può proporre quella fatta valere condomande diverse da Jo l'ingiunzione, comportanti una mutatio libelli, all'infuori dell'ipotesi di riconventio riconven- tionis, di cui all'art. 183, comma quarto, c.p.c.. Né, ovviamente, in tale contesto, può avere inci- denza che l'opposto, nel ricorso per decreto ingiuntivo, abbia formulato espressa riserva di ampliare il contenuto della domanda fatta valere con l'ingiunzione, per l'ipotesi di opposizione al decreto. Quel che rileva, invero, nella sopraindicata individuazione della posizione sostanziale delle parti e delle connesse facoltà processuali, è la domanda fatta valere dall'opposto mediante il decreto, non anche altra domanda, eventuale ed aggiuntiva, quale quella proposta nella specie, estranea ad ipotesi di riconventio riconventionis. Non v'è dubbio, dunque, che la domanda riconvenzio- nale in oggetto dovesse essere ritenuta inammissi- bile, per la decisiva ed assorbente ragione, ora esposta, e, quindi, che non potesse essere esamina- ta nel merito, come invece esaminata, in particola- re dalla Corte territoriale, che, nel riformare sul punto la decisione del primo giudice, ha accolto in parte quella domanda, laddove ha condannato il IN, ricorrente principale, al pagamento dell'ulteriore somma -rispetto a quella di cui al decreto ingiuntivo- di £.
5.020.195 per le presta- zioni professionali svolte dal 2/6/1992 al 31/8/1992, oltre agli interessi legali". L'accoglimento del motivo in esame determina la cassazione della sentenza impugnata, in parte qua, senza rinvio, nonché l'assorbimento sia del ricorso incidentale, che censura il parziale accoglimento dell'anzidetta domanda, e sia del secondo motivo del ricorso principale, laddove si duole che la domanda riconvenzionale sia stata accolta, seppure in parte, in violazione dei principi sull'onere della prova. Attesa l'inaccoglibilità -come di seguito esposto- delle residue doglianze del secondo motivo del ricorso principale, restano altresì assorbiti sia il terzo che il quarto motivo del ricorso principa- le, relativi alla pronuncia sulle spese, dovendo questa Corte provvedere a regolare le spese di tutti i precedenti giudizi, ai sensi dell'art. 385, comma secondo, c.p.c.. Ed invero, le residue ed innanzi esposte doglianze, di cui al secondo motivo del ricorso principale, sono in parte infondate ed in parte inammissibili. Sono inammissibili, appunto, laddove formalmente 12 prospettano violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, ma sostanzialmente raffigurano una richiesta di riesame del merito della controversia, non consentita in sede di legittimità, attraverso soprattutto una nuova valutazione dei materiali difensivi e probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha reso nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata, dandone motivazio- ne specifica ed in sé coerente. t Così, in particolare, si presentano le doglianze sollevate sulla valutazione delle difese svolte, a contestazione delle prestazioni professionali in questione, difese il cui contenuto, per di più, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non trova esposizione specifica e compiuta nel ricorso principale. sono le doglianze sollevate sulla prova Così, pure, relativa alle stesse prestazioni professionali, di sostanzialmente si assume l'inadeguatezza, ma cui tale non ritenuta dalla Corte territoriale, che, sul punto, alla motivata valutazione di assoluta genericità delle contestazioni sollevate dai ricorrenti principali sull'attività professionale, svolta dalla controparte, ha accompagnato il rilievo che di quella attività il professionista ha depositato in giudizio una massa considerevole di documenti a prova". segnatamente Sono infondate, invece, laddove deinon corretta applicazione denunciano una principi sull'onere della prova, che è palesemente insussistente (essendo stato attribuito al profes- sionista l'onere di provare le prestazioni profes- sionali, ché, altrimenti, non avrebbero senso la valutazione ed il rilievo della Corte di merito, innanzi esposti), e laddove affermano una inadegua- ta motivazione della disconosciuta detrazione della somma già corrisposta di lire 19.155.075, che è anch'essa insussistente, all'evidenza, esponendo sul punto la sentenza impugnata una motivazione specifica e coerente (che, peraltro, i ricorrenti principali censurano solo implicitamente, contrap- ponendo una propria e diversa ricostruzione- valutazione dei fatti di causa, che ricade in ambito di sostanziale ed inammissibile richiesta di riesame del merito). Conclusivamente, quindi, per le ragioni svolte, il primo motivo del ricorso principale va accolto, dovendosi invece dichiarare assorbiti parte del secondo, il terzo ed il quarto motivo dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale, e rigettare 14 nel resto il secondo motivo del ricorso principale. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, nel sopraindicato capo di condanna del IN I ON al pagamento "dell'ulteriore somma -rispetto a quella di cui al decreto ingiuntivo- di £.
5.020.195 per le presta- professionali svolte dal 2/6/1992 alzioni 31/8/1992, oltre agli interessi legali”. Sussistono giusti motivi per dichiarare totalmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio (di tutti i gradi), restando a carico del IN I ON soltanto quelle del decreto ingiuntivo, nella misura liquidata con tale provve- dimento.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti terzo ed il quarto parte del secondo motivo, il motivo dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale;
rigetta nel resto il secondo motivo del ricorso principale;
in ragione del motivo accolto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo sopraindicato;
compensa le spese dello intero giudizio. Così deciso il 3 ottobre 2002, in Roma, nella 15 camera di consiglio della seconda sezione civile. Il · fest. Il presidente rance Lab Home Арайми IL CANCELLIERE C1 Dotto vonatella D'Anna 7. GEN 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 9-5-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 17985 versale € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/6/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rieci 16