Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
La riproposizione della richiesta di custodia cautelare già rigettata non è impedita dalla pendenza dell'appello dallo stesso P.M. preposto nei confronti dell'ordinanza di rigetto. (In motivazione la Corte ha escluso che l'appello debba essere dichiarato inammissibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 36360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36360 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 09/07/2009
Dott. TERESI RE - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI RE Maria - Consigliere - N. 01016
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 019945/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GL AC, N. IL 02/10/1982;
2) GL NO, N. IL 13/03/1981;
3) NE SA, N. IL 10/10/1983;
4) LZ VI, N. IL 05/08/1980;
avverso ORDINANZA del 23/03/2009 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Di Popolo Angelo che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi,
udito il difensore avv. Maggio Salvatore (per AL) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il GIP per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con provvedimento del 16 febbraio 2009, respingeva la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere formulata dal PM nei confronti di ON OM, ON ET, MO AL e AL EN indagati in ordine: a) al delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 6; il solo ON ET: b) al delitto di cui all'art. 81 c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 56 e 629 c.p.; c) ai delitti di cui agli artt. 81, 611 e 629 c.p., L. n. 497 del 1974, art. 9; ON ET e ON OM: d) al delitto di cui all'art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14; il solo AL EN: e) al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 rilevando che nei confronti degli indagati non vi erano indizi gravi di colpevolezza.
A seguito di appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Taranto il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 23 marzo 2009 disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ON ET, ON OM e AL EN e gli arresti domiciliari nei confronti di MO AL. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, da un lato, ON OM, ON ET e MO AL e, dall'altro, DE AL EN.
In via preliminare i tre ricorrenti riproducono l'eccezione di inammissibilità dell'appello del PM derivante dal fatto che egli aveva presentato una nuova richiesta di applicazione della misura detentiva al GIP basata su elementi nuovi che era stata nuovamente respinta dal GIP.
Con un unico articolato motivo i ricorrenti deducono che erano insufficienti, sotto il profilo logico e giuridico, le integrazioni motivazionali disposte dal Tribunale del riesame il quale aveva escluso intenti calunniosi del collaboratore TR che aveva accusato gli indagati ma non aveva considerato che questi, convocato dai carabinieri, si era verosimilmente indotto a rendere quelle dichiarazioni per trame vantaggio, sicché era irrilevante che le dichiarazioni avessero anche un carattere autoaccusatorio. DE resto lo stesso Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni del TR potevano suscitare perplessità e che erano divergenti con le dichiarazioni di RI RE e GE CO. Deducono inoltre i ricorrenti che non sussistevano esigenze cautelari specifiche ed inderogabili in ordine al pericolo di inquinamento delle prove, essendo in proposito apodittico ed insufficiente il richiamo alle minacce asseritamente subite dal TR. Infine nel provvedimento impugnato non vi era motivazione in ordine al pericolo di reiteratio criminis.
DE AL nel proprio ricorso con il primo motivo rileva che non potevano configurare i gravi indizi di colpevolezza le sole dichiarazioni del TR che doveva considerarsi persona concorrente nel reato e comunque indagata in procedimento connesso o collegato. Inoltre il TR doveva comunque ritenersi inattendibile dato che la sua collaborazione non era spontanea e non potevano escludersi sentimenti di rancore o vendetta nei confronti degli indagati.
Con il secondo motivo il ricorrente rileva che vi era mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari in quanto si era ritenuto che l'indagato fosse dedito in modo professionale al delitto ipotizzato solo sulla base delle dichiarazioni del TR inattendibili per i motivi sopraesposti e prive di riscontri.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 275 c.p.p. e il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale non aveva spiegato le ragioni per le quali non potesse essere applicata la misura meno affittiva, anche in considerazione del fatto che l'indagato non aveva riportato condanne per evasione.
Tanto premesso il Collegio rileva che i ricorsi sono infondati e vanno respinti.
L'ordinanza impugnata risulta infatti adeguatamente motivata in ordine a tutti i profili indicati dai ricorrenti.
In primo luogo il Tribunale del riesame ha rilevato che l'appello è stato proposto prima della nuova richiesta al GIP di applicazione della misura cautelare. È comunque assorbente il rilievo che, come ha precisato il Tribunale del riesame, non vi è alcuna disposizione di legge che preveda l'inammissibilità dell'appello avverso il provvedimento con cui il GIP ha negato la custodia cautelare nel caso in cui il PM rinnovi al GIP la richiesta della custodia cautelare. Non sussiste infatti incompatibilità tra l'appello del PM ex art.310 c.p.p. al Tribunale del riesame e nuova richiesta al GIP di applicazione della misura cautelare.
Il Tribunale del riesame ha poi rilevato che le dichiarazioni del ET, se pur non utilizzabili nei suoi confronti, in quanto doveva escludersi che vi fossero a suo carico elementi dai quali dovesse essere ascoltato in qualità di persona soggetta ad indagini, potevano essere utilizzabili erga alios. Peraltro, siccome il PE risultava indagato nel medesimo procedimento per detenzione e porto di armi le sue dichiarazioni dovevano essere valutate con maggior rigore sotto il profilo della intrinseca attendibilità e quindi doveva verificarsi l'esistenza di risconti di natura esterna alle stesse.
In proposito il Tribunale del riesame ha rilevato che non vi erano sostanziali contraddizioni tra le dichiarazioni del GE, del BU e del TR, che, viceversa, erano compatibili fra loro e convergenti. Le dichiarazioni del TR avevano trovato risconto anche nei controlli operati dalle forze di polizia nel 2007, dai quali risultava che ON OM e ET si accompagnavano a persone note alle forze dell'ordine come consumatori di sostanze stupefacenti.
Per quel che attiene ai riscontri esterni risultava che gli indagati abitavano nei luoghi indicati e descritti dal TR che non risultava aver avuto altri contatti con gli altri indagati al di fuori dell'acquisto della sostanza stupefacente. Il GE aveva indicato espressamente, a seguito di riconoscimento fotografico, in ON ET la persona che gli aveva ceduto la sostanza stupefacente.
Per quel che attiene alla posizione giuridica di DE AL il TR doveva essere qualificato non come indagato ma come persona informata sui fatti. I fatti contestati al DE AL erano infatti del tutto indipendenti rispetto a quelli contestati anche al TR. Vi erano anche dei riscontri al narrato del TR, in quanto il soprannome di "sceriffo" indicato dal TR corrispondeva al soprannome attribuito nell'ambiente al DE AL. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame ha rilevato che i comportamenti da prendere in esame quali rivelatori della personalità dell'indagato potevano essere desunti dalle specifiche modalità e circostanza del fatto per cui si procedeva e che imponevano per i due fratelli ON e per il DE AL della custodia in carcere esclusa per la ON solo in considerazione delle sue condizioni di salute.
Dalle dichiarazioni del TR emergeva infatti un'attività di spaccio degli indagati, prolungata nel tempo, frequentemente reiterata, caratterizzata da una sia pur rudimentale suddivisine dei ruoli, avente a oggetto complessivamente quantitativi non limitati di stupefacente, tutti indici di professionalità nell'attività delinquenziale, e quindi del concreto e grave pericolo che gli indagati potessero, in assenza di misure atte ad impedirlo, reiterare la redditizia attività cui erano dediti, anche in considerazione dei precedenti penali a carico dei fratelli ON e, per il DE AL, del quantitativo non esiguo di eroina, delle plurime cessioni, in ordine alle quali vi erano concreti indizi di colpevolezza, e dei precedenti penali.
Alla luce dell'adeguata motivazione che sorregge il provvedimento impugnato il motivo si traduce quindi in una ingiustificata richiesta a questa Corte di legittimità di rivalutazione di circostanze di fatto non consentite in questa sede.
Come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 6 sent. 3 ottobre 2006, n. 36546, rv 235510, Bruzzese) "in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità".
Vanno quindi respinti i ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter va disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2009