CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15668 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RO NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. Luigi Marinelli, che insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per i reati di usura ed estorsione. Si contestava allo stesso di avere prestato denaro a LE DR e CA DR a tasso usuraio, nonché di avere consumato nei confronti degli offesi una estorsione al fine di assicurarsi il profitto dell'usura. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori ricavati dalle testimonianze delle persone offese: questi avrebbero Penale Sent. Sez. 2 Num. 15668 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 27/01/2023 reso dichiarazioni non sovrapponibili e discontinue, caratterizzate, nella fase della raccolta, dal continuo ricorso alle contestazioni;
inoltre le dichiarazioni di CA DR, raccolte con l'assistenza del difensore in quanto lo stesso risultava indagato per il collegato reato di spaccio di stupefacenti (lo stesso sarebbe stato coinvolto in un attività di spaccio dallo stesso Di SA per "pagare" il prestito usuraio),non sarebbero assistite dai necessari riscontri. 2.2. La doglianza è manifestamente infondata: la stessa non si confronta con l'accurato apparato argomentativo predisposto dalla Corte di appello per ritenere la credibilità dei contenti accusatori provenienti dagli offesi e si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni delle persone offese si profilavano «dettagliate, precise e coerenti» e non lasciavano alcun dubbio sul fatto che NO Di SA avesse effettuato prestiti ad interesse considerevolmente superiore al tasso soglia, consapevole dello stato di bisogno in cui le persone offese versavano. Contrariamente a quanto dedotto, venivano inoltre identificati precisi riscontri alle dichiarazioni etero accusatorie di CA DR, indagato di reato collegato, nel contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergevano i toni minacciosi che il ricorrente utilizzava per ottenere la restituzione del denaro prestato. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2023 L'estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. Luigi Marinelli, che insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per i reati di usura ed estorsione. Si contestava allo stesso di avere prestato denaro a LE DR e CA DR a tasso usuraio, nonché di avere consumato nei confronti degli offesi una estorsione al fine di assicurarsi il profitto dell'usura. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori ricavati dalle testimonianze delle persone offese: questi avrebbero Penale Sent. Sez. 2 Num. 15668 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 27/01/2023 reso dichiarazioni non sovrapponibili e discontinue, caratterizzate, nella fase della raccolta, dal continuo ricorso alle contestazioni;
inoltre le dichiarazioni di CA DR, raccolte con l'assistenza del difensore in quanto lo stesso risultava indagato per il collegato reato di spaccio di stupefacenti (lo stesso sarebbe stato coinvolto in un attività di spaccio dallo stesso Di SA per "pagare" il prestito usuraio),non sarebbero assistite dai necessari riscontri. 2.2. La doglianza è manifestamente infondata: la stessa non si confronta con l'accurato apparato argomentativo predisposto dalla Corte di appello per ritenere la credibilità dei contenti accusatori provenienti dagli offesi e si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni delle persone offese si profilavano «dettagliate, precise e coerenti» e non lasciavano alcun dubbio sul fatto che NO Di SA avesse effettuato prestiti ad interesse considerevolmente superiore al tasso soglia, consapevole dello stato di bisogno in cui le persone offese versavano. Contrariamente a quanto dedotto, venivano inoltre identificati precisi riscontri alle dichiarazioni etero accusatorie di CA DR, indagato di reato collegato, nel contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergevano i toni minacciosi che il ricorrente utilizzava per ottenere la restituzione del denaro prestato. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2023 L'estensore Il Presi ente