Sentenza 27 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2004, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e della FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN UI, residente in [...];
- intimato -
avverso la sentenza n. 223/39/99 depositata il 25 novembre 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2003 dal Cons. Dr. D'ALONZO Michele;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a AN UI il 29 dicembre 2000 (depositato il 18 gennaio 2001), il MINISTERO delle FINANZE chiedeva, in base a due motivi, di cassare la sentenza n. 223/39/99 depositata il 25 novembre 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 1326/01/93 emessa dalla Commissione Tributaria di primo grado di Corno, aveva riconosciuto "dovuto... l'intero importo della ritenuta" operata a titolo di IRPEF dal datore di lavoro del AN sulle somme a questo corrisposte nel 1989 a titolo di "premio fedeltà per ininterrotto servizio". Il contribuente intimato non si costituiva in giudizio ne' svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello del contribuente - la cui domanda di impugnazione dell'afferente silenzio rifiuto era stata respinta dal giudice di primo grado per intervenuta decadenza ex art. 38 DPR n. 602/73 - assumendo che alla fattispecie è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 37 di detto DPR e, di conseguenza, il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ. perché il versamento indebito non era stato eseguito direttamente dal AN ma dall'azienda datrice di lavoro.
2. Con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce "violazione e falsa applicazione" degli artt. 37 e 38 del DPR 602/73 adducendo che la prima norma riflette solo le "ritenute dirette" operate dalle Amministrazioni dello Stato e non pure quelle operate da altri datori di lavoro alle quali è applicabile il termine triennale all'epoca previsto dalla seconda norma.
3. Il motivo va accolto perché fondato.
Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato (Cass., trib., 3 settembre 2002 n. 12810; id., 19 marzo 2002 n. 3956; id., 1^, 15 marzo 2000 n. 3019; id., 1^, 28 maggio 1998 n. 5276) il principio - che in difetto di qualsivoglia contraria argomentazione va confermato - secondo cui la norma dettata dall'art. 37 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, che regola il "rimborso di ritenuto dirette", riflette unicamente quella peculiare modalità di riscossione delle imposte sui redditi operata (ex art. 2 DPR n. 602/73), appunto per "ritenuta diretta", nei soli casi "indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello stato" e, quindi, si applica alle sole ritenute operate dallo Stato e dagli enti pubblici soggetti alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato mentre, di regola, le imposte sul reddito (per l'art. 3 del medesimo DPR n. 602) vanno riscosse mediante "versamenti diretti" per cui l'eventuale rimborso che ad esse afferisce ricade nella specifica previsione dell'art. 38 ("rimborso di versamenti diretti") del medesimo DPR n. 602 del 1973 il quale, come questa stessa Corte ha avuto modo di precisare (Cass., trib., 5 agosto 2002 n. 11682), è, appunto, norma avente carattere di "portata generale" in materia di rimborsi di "versamenti diretti".
L'applicazione alla specie della norma dettata dall'art. 37 invece che di quella contenuta nell'art. 38, operata dal giudice di appello, integra il denunziato vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. di violazione e falsa applicazione di una norma di legge per cui la sentenza gravata, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, deve essere cassata, ma senza rinvio potendo la controversia essere decisa nel merito atteso che la stessa non abbisogna di nessun ulteriore accertamento in fatto non essendo contestato che, come esposto dal Ministero ricorrente, "l'istanza di rimborso è stata presentata nel 1992 ossia ben tre anni dopo il versamento avvenuto nel 1989", quindi oltre il termine decadenziale di diciotto mesi fissato dall'art. 38 DPR n. 602/73 nel testo, applicabile alla specie ratione temporis, anteriore alla modifica apportata con l'art. 1, quinto comma, della legge 13 maggio 1999 n. 133. L'accertamento dell'intervenuta decadenza - peraltro rilevabile d'ufficio in quanto la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato attiene a situazione non disponibile da parte dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 2969 cod. civ. (cfr., Cass., trib., 19 luglio 2002 n. 10591, la quale ha affermato che tale decadenza è proponibile in appello ai sensi dell'art. 57, comma 2, D. Lg.vo n. 546 del 1992), salvo che sul punto non si sia formato il giudicato interno (Cass., trib., 19 ottobre 2001 n. 12790) - impone il rigetto del ricorso di primo grado proposto dal AN.
4. L'accoglimento del precedente motivo rende inutile l'esame del secondo risultando questo travolto dalla intervenuta decadenza in cui è incorso il contribuente.
5. Le spese processuali dell'intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado proposto dal AN;
compensa integralmente tra le parti le spese processali dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004