Sentenza 19 gennaio 2005
Massime • 1
Sussiste un rapporto di specialità tra le disposizioni della legge n. 248 del 2000, in materia di diritto di autore, relativamente all'ipotesi di acquisto di supporti audiovisivi, fotografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni di legge, e il reato di ricettazione, atteso che l'estrema specificità della disciplina speciale a tutela del diritto di autore rende tali condotte illecite del tutto ricomprensibili nella più generica previsione di cui all'art. 648 cod. pen., tutelando la legge n. 248 del 2000 anche gli interessi patrimoniali, alla pari del delitto di ricettazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2005, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 19/01/2005
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 45
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 16545/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA MO nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 26.2.04;
visti gli atti, la sentenza denunziata, il ricorso ed i motivi depositati in data 31.12.04;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Guglielmo Passacantando il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Gennaro Iovino del foro di Salerno il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 7.2.03 il Gip del Tribunale di Salerno ha riconosciuto BA MO colpevole del reato continuato di detenzione per la vendita (capo A) e ricettazione (capo B) di 158 musicassette abusivamente riprodotte (artt. 81 c.p., 171 ter lett. C, D l. 633/41 mod. da l. 248/00, 648 c.p. commesso in data 2.4.97) e, concesse attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, ha irrogato la pena di anni 1 di reclusione ed euro 300 di multa con il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la decisione ha proposto appello l'imputato e la Corte di Appello di Salerno con sentenza del 26.2.04 ha respinto il gravame. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo la violazione dell'art. 96 c. 1 DPR 30.5.02 n. 115 avendo presentato in data 24.3.01 istanza di ammissione al gratuito patrocino che era stata decisa ed accolta solo in data 22.10.01 con conseguente nullità del decreto di citazione emesso dal P.M. il 16.7.01, nullità estensibile ad entrambe le decisioni di merito. Con altro motivo eccepisce la violazione dell'art. 171 ter lett. C e D l. 633/41, trattandosi di norma penale modificata dalla legge 248/00 successiva alla commissione del fatto. Deduce che la condotta all'epoca sanzionata dall'art. 171 della legge 633/1941 non prevedeva come condotta la detenzione per la vendita, fattispecie all'epoca irrilevante penalmente. Deduce da ultimo vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 648 c.p. essendo illogico non ritenere quanto sostenuto in sede di merito circa la personale duplicazione e riproduzione delle videocassette, trattandosi di operazione che non richiede macchinari industriali.
Il primo motivo di gravame è infondato. Nell'ipotesi in cui il giudice investito di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato abbia omesso di provvedere nel termine di dieci giorni imposto dalla legge, la sanzione di nullità assoluta, prevista dall'art. 96 c. 1 DPR 30 maggio 2002 n. 115 non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi, ma solamente di quelli compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento assunto in ritardo, sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso l'effettivo diritto di difesa dell'imputato (Cass. 4^ 5.8.04 n. 33635, c.c. 16.3.04; Cass. 4^ 20.5.04 n. 23609, c.c., 18.3.04, rv. 228785; Cass. 2^ 12.12.03 n. 47669, ud. 17.9.03, rv. 227682; Cass. 2^ 10.11.03 n. 42800, c.c. 16.10.03, rv. 226979). È del tutto ovvio che l'emissione del decreto di citazione, atto compiuto nelle more tra presentazione dell'istanza e decreto di ammissione, costituisce atto di mero impulso processuale non lesivo di alcun diritto difensivo.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha accertato sussistere continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171 legge 22 aprile 1941 n. 633 e le modifiche introdotte dalla legge 18 agosto 2000 n. 248, atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione (Cass. 3^ 6.9.01 n. 33303, ud. 26.6.01, rv. 219683;
Cass. 3^ 19.9.01 n. 33896, ud. 28.6.01, rv. 220344). Tuttavia il decorso del termine di prescrizione per tale delitto, prescrizione maturata il 2.12.04 ad anni 7 e mesi 6 dal fatto impone l'annullamento della condanna per detto delitto.
Infine le doglianze relative ad una diversa vantazione del fatto avanzate con il terzo motivo di ricorso non sono ammissibili in sede di legittimità in cui, a fronte di una decisione di merito non intrinsecamente manifestamente illogica, non è consentito sostenere una diversa altrettanto logica lettura degli elementi fattuali della fattispecie. Tuttavia di ufficio la Corte rileva che la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fotografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni di legge relative al diritto di autore non è più prevista come reato ai sensi dell'art. 16 c. 1 l. 18.8.00 n. 248 che punisce dette condotte con una sanzione amministrativa "purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge 22.4.41 n. 633". Deve infatti ritenersi sussistere rapporto di specialità tra le disposizioni di cui alla legge 248/00 e l'art. 648 c.p. relativo al fatto di ricettazione in quanto l'estrema specificità della normativa speciale a tutela del diritto di autore rende queste condotte del tutto ricomprensibili nella più generica fattispecie della ricettazione ai sensi dell'art. 15 c.p., tutelando la legge 248/00 anche gli interessi patrimoniali alla pari del delitto di ricettazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al delitto di cui al capo B perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato e in ordine al delitto di cui al capo A perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2005