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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2023, n. 37639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37639 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 37639 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo di ON CE avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto, in espiazionepena dell'ergastolo, sottoposto al regime carcerario differenziato ex art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.). A ragione della decisione il Tribunale ha valorizzato in primo luogo la perdurante applicazione del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; elemento questo che ha ritenuto postulasse «una compiuta disamina, pur effettuata in altra sede, del perdurante collegamento del detenuto con il sodalizio criminale di provenienza»; in secondo luogo ha richiamato i contenuti informativi della relazione della Direzione nazionale antimafia dell'aprile 2020, dalla quale emergeva il ruolo e la caratura dell'interessato , definito in termini di elevatissima pericolosità, nel contesto criminale della omonima famiglia e l'attuale operatività di quest'ultima. Il Giudice specializzato ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del corretto comportamento carcerario, gli indici segnalati ostassero all'avvio del percorso premiale. 2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso CE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e, con l'unico motivo, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermata incompatibilità tra il beneficio penitenziario invocato e il regime speciale ai sensi dell'ari:. 41-bis Ord. pen., nonché la conseguente omessa valutazione in concreto delle circostanze - pur allegate nell'istanza - comprovanti la rieducazione del reo e, segnatamente, il percorso accademico in itinere, la concessione della liberazione anticipata nonché di precedenti permessi premio e di necessità, la lettera di scuse trasmesse ai familiari di Cappone Consolato, del cui omicidio il soggetto si è reso responsabile. In merito al rapporto tra l'istituto del permesso premio e il regime detentivo speciale, il ricorrente osserva che il primo si basa su un giudizio condotto su dati individualizzanti, attuali ed effettivi, e non su presunzioni ed elementi astratti, quale per esempio, la potenzialità dei collegamenti con la criminalità organizzata;
il secondo istituto è una misura preventiva che si fonda proprio su tale elemento astratto, e non già su elementi riferibili direttamente al ristretto. Il ricorrente soggiunge che non sussiste alcun recente elemento (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, elevazioni d'imputazioni, investigazioni 2 in corso) che consenta di ritenere la possibilità di un collegamento con la criminalità organizzata e che il soggetto commetta nuovi reati, anche in considerazione delle gravi condizioni di salute. Censura, infine, l'acritico recepimento di quanto segnalato (ad altri fini) nel parere della DDA dell'aprile 2020. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». Lottavo comma 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, 3 Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). Quanto al secondo requisito, si è chiarito che lo stesso dev'essere valutato con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola, Rv. 269195). 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. E, invero, anche richiamando la motivazione del magistrato di sorveglianza, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, delle risultanze investigative che lo descrivono come elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndragheta, della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'applicazione del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; ha quindi spiegato, con argomenti di assoluta solidità e sunteggianti nella premessa, come difettassero i requisiti che condizionano la concessione del beneficio, a tal fine ulteriormente valorizzando i contenuti della Direzione distrettuale antimafia del 2014 e quella della Direzione nazionale antimafia del 2020. Sicché - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - il giudice specializzato, lungi dall'affermare un'incompatibilità assoluta tra i due istituti del permesso premio e del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. - ispirandosi a una prudenza effettivamente giustificata dal pesante passato criminale del condannato -, ha reso una motivazione che riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato ad una misura alternativa (in ciò consistendo il requisito di legge). Neppure giova al ricorrente il generico riferimento alla pregressa concessione di permessi premio e di necessità, con riferimento ai quali il ricorso si appalesa affatto aspecifico e non autosufficiente. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2023 e successivamente prorogata, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Co 1gl - - estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 37639 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo di ON CE avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto, in espiazionepena dell'ergastolo, sottoposto al regime carcerario differenziato ex art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.). A ragione della decisione il Tribunale ha valorizzato in primo luogo la perdurante applicazione del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; elemento questo che ha ritenuto postulasse «una compiuta disamina, pur effettuata in altra sede, del perdurante collegamento del detenuto con il sodalizio criminale di provenienza»; in secondo luogo ha richiamato i contenuti informativi della relazione della Direzione nazionale antimafia dell'aprile 2020, dalla quale emergeva il ruolo e la caratura dell'interessato , definito in termini di elevatissima pericolosità, nel contesto criminale della omonima famiglia e l'attuale operatività di quest'ultima. Il Giudice specializzato ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del corretto comportamento carcerario, gli indici segnalati ostassero all'avvio del percorso premiale. 2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso CE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e, con l'unico motivo, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermata incompatibilità tra il beneficio penitenziario invocato e il regime speciale ai sensi dell'ari:. 41-bis Ord. pen., nonché la conseguente omessa valutazione in concreto delle circostanze - pur allegate nell'istanza - comprovanti la rieducazione del reo e, segnatamente, il percorso accademico in itinere, la concessione della liberazione anticipata nonché di precedenti permessi premio e di necessità, la lettera di scuse trasmesse ai familiari di Cappone Consolato, del cui omicidio il soggetto si è reso responsabile. In merito al rapporto tra l'istituto del permesso premio e il regime detentivo speciale, il ricorrente osserva che il primo si basa su un giudizio condotto su dati individualizzanti, attuali ed effettivi, e non su presunzioni ed elementi astratti, quale per esempio, la potenzialità dei collegamenti con la criminalità organizzata;
il secondo istituto è una misura preventiva che si fonda proprio su tale elemento astratto, e non già su elementi riferibili direttamente al ristretto. Il ricorrente soggiunge che non sussiste alcun recente elemento (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, elevazioni d'imputazioni, investigazioni 2 in corso) che consenta di ritenere la possibilità di un collegamento con la criminalità organizzata e che il soggetto commetta nuovi reati, anche in considerazione delle gravi condizioni di salute. Censura, infine, l'acritico recepimento di quanto segnalato (ad altri fini) nel parere della DDA dell'aprile 2020. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». Lottavo comma 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, 3 Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). Quanto al secondo requisito, si è chiarito che lo stesso dev'essere valutato con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola, Rv. 269195). 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. E, invero, anche richiamando la motivazione del magistrato di sorveglianza, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, delle risultanze investigative che lo descrivono come elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndragheta, della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'applicazione del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; ha quindi spiegato, con argomenti di assoluta solidità e sunteggianti nella premessa, come difettassero i requisiti che condizionano la concessione del beneficio, a tal fine ulteriormente valorizzando i contenuti della Direzione distrettuale antimafia del 2014 e quella della Direzione nazionale antimafia del 2020. Sicché - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - il giudice specializzato, lungi dall'affermare un'incompatibilità assoluta tra i due istituti del permesso premio e del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. - ispirandosi a una prudenza effettivamente giustificata dal pesante passato criminale del condannato -, ha reso una motivazione che riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato ad una misura alternativa (in ciò consistendo il requisito di legge). Neppure giova al ricorrente il generico riferimento alla pregressa concessione di permessi premio e di necessità, con riferimento ai quali il ricorso si appalesa affatto aspecifico e non autosufficiente. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2023 e successivamente prorogata, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Co 1gl - - estensore Il Presidente