Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2004, n. 46586
CASS
Sentenza 28 ottobre 2004

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In materia di responsabilità professionale del medico operante in una struttura pubblica, è sufficiente che si instauri un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest'ultimo la posizione di garanzia ai fini della causalità omissiva, cioè quella funzione di garante della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni.

Sussiste la responsabilità per il reato di lesioni colpose del medico che abbia omesso di prescrivere al paziente i necessari esami emato-chimici, che avrebbero consentito di rilevare tempestivamente l'insorgere della malattia renale (nefrite interstiziale), causata dal pregresso uso di un farmaco adoperato per la cura di una preesistente patologia, farmaco di cui doveva conoscere i possibili effetti nefrotossici, e di cui avrebbe dovuto sospendere la somministrazione, impedendo l'aggravarsi della malattia stessa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2004, n. 46586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46586
Data del deposito : 28 ottobre 2004

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