Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9927 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
, I 1 992 7/0 1 D E A T NUBBLI O S R O T P IS 'IM S 190 IN NOME DEL R : S G L A E L T R A A D I R D T E o rz L T , CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a A N O m OLOTTALIANO E I 6 L S N L E e G O g O B A (Art.19 Oggetto D SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente - R.G.N. 2:1349/99 Cron.29530 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 19/04/01 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD DR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. BARONE 31, presso l'avvocato ENRICO BOTTAI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO SERRENTINO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AI ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta mandato in calce al 2001 SANDRO SANTELLI, 1066 controricorso;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 933/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 06/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Bottai che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva del 24 novembre 1993 - 22 gennaio 1994 il Tribunale di Venezia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ER GA ed RI CA e rimetteva la causa in istruttoria ai fini della definizione dei rapporti economici tra le parti. Con successiva sentenza definitiva dell' 8 ottobre 1997 - 21 dicembre 1998 lo stesso Tribunale regolava detti rapporti attribuendo alla CA un assegno pari a L. 500.000 mensili ed assegnando alla medesima la casa coniugale. Proposto appello dal GA ed appello incidentale dalla CA limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali, con sentenza del 10 maggio - 6 luglio 1999 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronunzia impugnata, rigettava le domande della CA di assegnazione della casa coniugale e di attribuzione dell' assegno di divorzio e disponeva la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado. Osservava in motivazione la Corte territoriale, in relazione alla casa coniugale, che in sede di separazione consensuale era stato riconosciuto alla moglie il diritto di abitare in detta unità immobiliare, di esclusiva proprietà del marito, vita natural durante", con una " clausola di natura pattizia cui il giudice del divorzio non poteva derogare disponendo un' assegnazione in contrasto con quanto convenzionalmente previsto, ma che proprio tale pattuizione rendeva improponibile per carenza di interesse la domanda formulata dalla CA in primo grado, diretta ad ottenere un provvedimento costitutivo di un diritto personale di godimento su un bene già oggetto di un autonomo diritto, e quindi incongrua la decisione del Tribunale che aveva pronunziato l'assegnazione ravvisando l'esistenza di un diritto di abitazione che non aveva costituito oggetto di alcuna domanda di accertamento. Rilevava altresì, in relazione all' ulteriore prospettazione della domanda con riferimento alla convivenza con figli maggiorenni e non ancora autosufficienti, che era rimasto accertato che entrambi i figli avevano conseguito l' indipendenza economica, onde non sussistevano le condizioni poste dall' art. 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegnazione dell' immobile. Quanto alla domanda di assegno di divorzio, nella comparazione delle condizioni patrimoniali delle parti la Corte rilevava che il GA godeva di una retribuzione da lavoro dipendente pari a L.
2.047.000 mensili, aveva contratto nuovo matrimonio con una donna non percettrice di reddito ed era proprietario della casa già coniugale, dalla quale tuttavia non traeva alcun profitto, essendo essa abitata dalla CA, mentre quest' ultima era proprietaria di una casa in Bibione suscettibile di produrre reddito, aveva un lavoro dal quale aveva percepito nell' anno 1995 una retribuzione pari a L. 879.000 mensili, viveva con i figli a loro volta percettori di reddito e disponeva della casa di proprietà del GA, e conclusivamente riteneva che la medesima godesse di mezzi adeguati al suo mantenimento, cui l' ex coniuge peraltro indirettamente contribuiva con la disponibilità della casa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CA deducendo due motivi. Resiste con controricorso illustrato con memoria il GA. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce che erroneamente la Corte di Appello ha " respinto la domanda" della CA di assegnazione della casa coniugale, non considerando che ella non aveva mai formulato una domanda siffatta ed aveva sempre prospettato che il proprio diritto sull' abitazione aveva origini pattizie e che anche il Tribunale aveva riconosciuto la natura contrattuale del diritto vantato, correttamente interpretando le deduzioni della medesima sul punto come dirette non già ad ottenere un nuovo provvedimento di assegnazione, ma il riconoscimento e la conferma del preesistente accordo. Si aggiunge che le ulteriori deduzioni circa il proprio diritto di vivere nella casa coniugale sulla base dei criteri dettati dalla legge sul divorzio erano state svolte in via del tutto subordinata. Si deduce altresì violazione dell' art. 100 c.p.c., per non avere la Corte di Appello rilevato la carenza di interesse del GA all' impugnazione del capo della sentenza concernente l' assegnazione della casa familiare, a fronte della specifica dichiarazione del medesimo di non voler perseguire il rilascio dell' immobile. Il motivo è infondato. Va innanzi tutto precisato che dall' esame diretto degli atti, consentito a questa Corte essendosi denunziati "errores in procedendo", emerge che la CA aveva chiesto al Tribunale adito per la pronuncia di divorzio di emettere la statuizione accessoria di assegnazione della casa coniugale, ancorando peraltro impropriamente la propria pretesa all' esistenza di una clausola pattizia attributiva del diritto di abitare in 3 " 11detto immobile vita natural durante contenuta nel verbale di separazione consensuale, e che detto giudice, in aderenza a siffatto richiesta, aveva proceduto a tale assegnazione, quale provvedimento accessorio alla pronuncia di divorzio, come agevolmente si desume dal dispositivo della sentenza stessa, confermativo del provvedimento presidenziale del 22 novembre 1990, emesso nell' esercizio dei poteri attribuiti al presidente del tribunale dall' art. 4 comma 8 della legge n. 898 del 1970 e success. modif. Dagli stessi atti del processo emerge altresì chiaramente che era rimasto estraneo all' oggetto della lite ogni accertamento in ordine alla natura ed alla portata del diverso diritto sull' immobile riconosciuto in sede di separazione consensuale. Così ricostruita la vicenda processuale, deve essere chiaramente escluso il vizio di ultrapetizione denunciato, avendo la Corte di Appello provveduto, in piena aderenza al corrispondente motivo di impugnazione proposto dall' appellante principale, a verificare la legittimità della assegnazione pronunciata dal primo giudice. Appare d' altro canto evidente, in relazione al secondo profilo di censura contenuto nel motivo in esame, l' interesse del GA a proporre impugnazione avverso tale statuizione, in quanto sostanziatasi in un ulteriore ed autonomo titolo giudiziale di godimento dell' immobile di sua proprietà. Va altresì rilevato che la Corte territoriale, nell' escludere il diritto della CA all' assegnazione della casa coniugale ai sensi dell' art. 6 della legge sul divorzio, pur dopo aver ravvisato il difetto di interesse della predetta ad ottenere una pronuncia sulla base della norma suindicata per essere ella già titolare di un diritto di abitazione di origine convenzionale, ha comunque rilevato l' insussistenza dei presupposti richiesti dalla stessa norma per ottenere detta assegnazione, essendo rimasto accertato che i due figli maggiorenni conviventi con la medesima avevano già raggiunto l' indipendenza economica: avverso tale parte della motivazione, da sola sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata sul punto, la ricorrente non ha proposto alcuna doglianza. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione dell' art. 5 della legge n. 898 del 1970, si sostiene che nell' escludere la spettanza dell' assegno di divorzio la Corte di Appello ha erroneamente tenuto conto degli aiuti economici che i figli conviventi ed autosufficienti possono offrire alla madre, non considerando che ai fini del riconoscimento del diritto all' assegno non rilevano eventuali aiuti economici determinati da atteggiamenti contingenti di solidarietà tra congiunti, ed ha altrettanto erroneamente fatto riferimento alla comproprietà da parte della CA di un appartamento in Bibione, trattandosi di piccolissimo immobile da tempo ceduto a terzi senza sostanziali benefici. Si osserva infine che il modestissimo stipendio percepito dalla ricorrente non poteva in alcun modo considerarsi sufficiente a conservarle il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il motivo è privo di fondamento. Il primo profilo di doglianza si fonda su una lettura della sentenza impugnata che non appare conforme all' effettivo tenore delle argomentazioni in essa contenute. Ed invero la Corte di Appello, nel porre in evidenza che i figli conviventi con la CA erano ormai 5 percettori di redditi propri, non ha affatto ritenuto che essi provvedessero o fossero tenuti a provvedere al mantenimento della madre, ma ha unicamente inteso porre in evidenza la loro capacità di far fronte al proprio mantenimento, ovviamente comprensivo della contribuzione alle spese comuni, e quindi la sostanziale ininfluenza di detta convivenza ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti. Gli ulteriori profili di censura svolti nello stesso motivo, tendenti a contestare le valutazioni compiute dalla Corte di Appello nel procedere alla comparazione delle condizioni economiche delle parti, con riferimento alle rispettive retribuzioni ed alla titolarità di beni immobili e con riguardo anche agli oneri di varia natura sulle stesse gravanti, e nel ravvisare la titolarità da parte della CA di mezzi adeguati al suo mantenimento, sono inammissibili, in quanto si risolvono nella sollecitazione ad un diverso apprezzamento degli elementi esaminati ed apprezzati a tal fine nella sentenza impugnata. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti ) 4 7 . n delle spese di questo giudizio di cassazione. A 7 8 S 9 S 1 E A o I z T O r D a
P.Q.M.
R A m T A R S 6 T I T S G e L O g E A g P LA CORTE DI CASSAZIONE e R I L M I I N ' 9 1 L D . G i L . O , A Rigetta il ricorso. Compensa le spese. A ( O D A L L D E T O N B Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il E S E 19 aprile 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Fire Bollemen ا قتصاد CORTE SUPREMACI CASSAZIONE Prima Sering M ATER IL CANC Andrea B Deposita20/46 2001. CANCELLIERE 6