Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Dall'art. 3 della legge n. 207 del 1985 (recante "Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali") si desume che per tale personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta normativa (12 giugno 1985), si ebbe l'inizio di un rapporto di pubblico impiego del tutto nuovo rispetto al precedente di natura privatistica che contestualmente venne a cessare. Ne consegue che il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale per conseguire il trattamento di fine rapporto relativo all'attività svolta prima dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego deve essere fissato nella stessa data suindicata, mentre non deve essere dato alcun valore, ai suddetti fini, alla circostanza che il formale provvedimento regionale di immissione nel ruolo dei dipendenti regionali sia intervenuto successivamente. (Fattispecie relativa ad un ex dipendente dell'A.I.A.S - Associazione Italiana Assistenza Spastici transitato alla U.S.L. di Cosenza e successivamente immesso - a decorrere dalla data suindicata - nel ruolo sanitario della Regione Calabria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1999, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Giacomo De Tommaso Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere rel.
3. Dottor Fabrizio Miani Canevari Consigliere
4. Dottor Federico Roselli Consigliere
5. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Regione Calabria, in persona del suo presidente, elettivamente domiciliata in Roma in via Ronciglione 3 presso lo studio dell'avvocato Fabio Gullotta, rappresentata e difesa dall'avvocato RA Terzi, giusta delega a margine del ricorso;
contro
OE RA, elettivamente domiciliata in Roma in via Novara 33 presso la signora RI MA rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto di controricorso. dall'avvocato Luigi MA;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza del 26 gennaio 1996, depositata il 1^ febbraio 1996, numero 84/96, r.g. 1417/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 marzo 1999 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Gullotta per delega dell'avvocato Terzi;
Udito l'Avv. MA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
Svolgimento del processo:
Con decreto del 17 luglio 1992, il RE di Cosenza ingiunse alla Regione Calabria il pagamento di somme, dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, in favore di OE RA, assunto nel 1973 dalla Associazione Italiana Assistenza Spastici (IA), trasferito alla Unità Sanitaria Locale di Cosenza il 10 aprile 1981 e immesso nel ruolo sanitario dal 1985, ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 207 del 1985, senza che gli fosse stata riconosciuta l'anzianità pregressa.
La Regione propose opposizione deducendo che: a) l'ingiunzione era stata emessa sulla base di documentazione inidonea a provare l'esistenza del credito;
b) non poteva fare carico su di essa l'obbligo del pagamento;
c) la rivalutazione monetaria non poteva essere concessa con il decreto;
d) il credito si era in ogni caso prescritto.
Il RE rigettò l'opposizione con pronuncia resa il 2 novembre 1993, che, appellata dalla opponente, è stata confermata dal Tribunale della stessa città con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che dalla documentazione prodotta era risultato che la Regione Calabria, preso atto che la IA e la NF erano rimaste impossibilitate a erogare i servizi per la prestazione dei quali erano sorte, aveva deciso di sostituirsi alle stesse in attesa della pubblicizzazione delle strutture da esse utilizzate e ciò al fine di garantire l'assistenza agli invalidi e il mantenimento dei livelli occupazionali. Di conseguenza con delibera numero 39 del 16 marzo 1981, il Consiglio regionale aveva autorizzato la Giunta a emettere i provvedimenti necessari in merito alla assunzione della situazione debitoria delle due associazioni private con riferimento sia alle spese relative al personale che alla prosecuzione dell'attività assistenziale. In attuazione di tale provvedimento, la Giunta, con delibera del 24 marzo dello stesso anno, aveva delegato le unità sanitarie locali per la gestione dei presidi delle associazioni assegnando i fondi necessari anche per il pagamento del personale in servizio, e, con successiva delibera del 30 luglio 1981, aveva impartito istruzione alle Unità delegate di utilizzare l'80% dei fondi loro assegnati per la estinzione dei debiti pregressi nei confronti del personale e il 20% per la estinzione di altri di natura diversa.
Ad avviso del Tribunale, dal contenuto dei citati provvedimenti appariva evidente che la Regione aveva inteso sostituirsi in tutti i rapporti già facenti capo alle due associazioni e, per quanto in particolare attinente a quelli relativi al loro personale, di mantenere in vita i contratti di lavoro di tipo privatistico fino alla data di assunzione in ruolo dei dipendenti (intervenuta nel 1990 con decorrenza dal mese di giugno del 1985) e di sanare in proprio le situazioni debitorie che si erano maturate nei confronti degli stessi, tanto che aveva provveduto, da un lato, a pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quanto dovuto per il condono previdenziale del 1983 e, dall'altro, tramite le Unità sanitarie locali, a corrispondere il trattamento di fine rapporto a taluni dipendenti dimessisi dopo il 10 aprile 1981. Relativamente poi alle altre doglianze, si è ritenuto che: a) il risarcimento del danno conseguente alla svalutazione monetaria è - con riferimento ai crediti di lavoro - dovuto per legge per il disposto dell'articolo 429 del codice di procedura civile;
b) l'attestato della Unità
Sanitaria Locale, comprovante la misura del trattamento di fine rapporto, era da considerarsi documento idoneo a legittimare, ai fini probatori, la emissione del decreto ingiuntivo;
c) la decorrenza iniziale del termine prescrizionale per la richiesta di pagamento delle somme doveva individuarsi nella data in cui il rapporto di lavoro privatistico si era trasformato in rapporto di pubblico impiego.
Di questa decisione la Regione Calabria chiede la cassazione con ricorso sostenuto da tre motivi.
L'intimato resiste con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione:
Con la prima ragione di censura - denunciando violazione ed errata applicazione della legge della Regione Calabria 22 maggio 1978 numero 5 novellata da quella 20 maggio 1991 numero 8, del regio decreto 18 novembre 1923 numero 2240 e della legge 5 agosto 1978 - la
Regione ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che dalle delibere assunte dal Consiglio e dalla Giunta regionale del 1981 possa desumersi la volontà di essa ricorrente a sostituirsi in tutti i rapporti già facenti capo all'IA e ad assumersi l'onere di sanare le situazioni debitorie pregresse. Obietta la ricorrente che a una tale conclusione ostano le tassative disposizioni contenute nei testi normativi sopra citati che prescrivono che la assunzione di legittimi impegni di spesa è necessariamente subordinata alla sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate che vengano a scadenza nel relativo esercizio. Il vero è che con quei provvedimenti essa ricorrente altro non aveva fatto che esplicitare la riserva di provvedere in futuro in ordine ai debiti contratti dall'IA e dall'NF attraverso la adozione di formali atti previi il rilascio del parere della commissione consiliare competente, la individuazione e valutazione dei cespiti attivi delle due associazioni da trasferire ai patrimoni dei Comuni e l'accertamento, nel contraddittorio, della esatta situazione debitoria. Con il secondo motivo - denunciando violazione ed errata interpretazione degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e 429 dello stesso codice - la Regione Calabria deduce che erano insussistenti i presupposti legittimanti la emanazione di un decreto ingiuntivo, erroneamente essendosi ritenuta, pur nella mancanza di un legittimo titolo di spesa, la liquidità ed esigibilità del debito che si è assunto gravante su essa. Con il terzo motivo - denunciando violazione ed errata interpretazione dell'articolo 2947 del codice civile - la Regione lamenta che illegittimamente il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto azionato rilevando che la decorrenza iniziale del termine quinquennale sarebbe stata da individuarsi nella data in cui era intervenuto, nell'anno 1990, il provvedimento di immissione nel ruolo dei dipendenti della Regione Calabria del personale proveniente dalla associazione privata. Tale ultima doglianza, il cui esame appare logicamente pregiudiziale, è fondata.
Il giudice di merito ha ritenuto che solo con l'atto formale di inquadramento di coloro che, già alle dipendenze della Associazione Italiana Assistenza Spastici furono mantenuti nel lavoro presso le strutture delle Unità sanitarie locali sin dal 1981, il rapporto di lavoro di natura privatistica si sarebbe trasformato in quello di pubblico impiego.
La proposizione non è condivisibile.
E invero, l'articolo 3 della legge 20 maggio 1985 numero 207 (dettante la disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali) testualmente dispone nel senso che: "Il personale ... che, a seguito di deliberazione regolamentare esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo ... e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità" (comma primo), e ancora "Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle Unità Sanitarie Locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le Unità Sanitarie Locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla Regione territorialmente competente" (comma secondo).
Orbene, anche a volere ritenere ipotizzabile che successivamente all'anno 1981, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito, conservando la sua natura privata, tra gli ex dipendenti della IA e la Regione sostituitasi a quest'ultima, non è revocabile in dubbio che, in forza della legge sopra richiamata, almeno nel mese di giugno dell'anno 1985 si ebbe l'inizio di un rapporto di pubblico impiego del tutto nuovo rispetto al precedente, che contestualmente venne a cessare.
Ne consegue che il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile (ipotesi sub 5) va fissato nella data di entrata in vigore della disposizione legislativa, per effetto della quale la tempestiva presentazione delle relative domande da parte degli interessati determinò automaticamente l'inquadramento degli stessi nel pubblico impiego, dovendo riconoscersi alla formale delibera regionale del 1990 effetti non costitutivi ma esclusivamente dichiarativi e accertativi della sussistenza dei titoli e degli altri requisiti di ammissione, tanto vero che, nella ottemperanza della norma della legge statale, al provvedimento di inquadramento fu data la efficacia retroattiva del 12 giugno 1985.
Tanto premesso, deve osservarsi che nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla stessa sentenza impugnata, il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notificazione alla Regione Calabria del decreto ingiuntivo del 17 luglio 1992 che ha dato origine al presente processo, ed è quindi di data successiva al maturare della avvenuta decorrenza del termine quinquennale il cui momento iniziale andava fatto risalire a quella del 12 giugno 1985 di entrata in vigore della legge.
Deve pertanto concludersi per la intervenuta prescrizione del credito vantato dall'OE.
Del terzo motivo del ricorso si impone quindi l'accoglimento, restando assorbite le altre censura, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e ritenendo di potere decidere nel merito ai sensi del disposto del primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile, la Corte rigetta la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della Regione Calabria.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da OE RA con l'atto introduttivo del giudizio;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999