Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7246 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA ASSA FONE0 7 2 4 6/03 IN NOME DEL POPOLO TALIANO 1 07 LA SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.451.00 16102 Composta dai Magistrati: Cron. Dott. GIULIO GRAZIADEI PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. MARIO CICALA Ud. 15.11.2002 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: ritenute CONSIGLIERE Dott. NINO FICO su interessi CONSIGLIERE Dott. PAOLO GIULIANI azienda comunale ha pronunciato la seguente applicabilità SEN TENZA sul ricorso proposto da: ASPIV AZIENDA SERVIZI PUBBLICI, IDRAULICI E VARI DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore> ing. generalizzato, rappresentata e difesaGiovanni Sandri in atti dall'avv. Tito Bortolato e dall'avv. Massimo Garutti per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, Largo teatro Valle 6. ricorrente contro dell'Economia e delle Finanze e Ufficio delle Entrate di Ministero Venezia 1, in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 4155 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, non costituito avversO la sentenza n.117.05.99 in data 31.5.99 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 7.6.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15. 11.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. GARUTTI;
ucite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ENNIO ATTILIO SEPE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito della trattenuta operata sugli interessi percepiti a fronte di depositi su conti correnti bancari, 1'ASPIV proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, chiedendo il relativo rimborso. La Commissione adita accoglieva il ricorso. Proponeva appello la Direzione Regionale delle Entrate di Venezia e la Commissione Tributaria Regionale riformava l'impugnata decisione, applicando la norma di cui all'art. 14 della Legge n. 28.99, la quale aveva precisato come anche i Comuni e le azienda da questi costituite dovessero subire la trattenuta in parola.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'ASPIV, deducendo cinque motivi. La controparte non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 88 del Decreto Legislativo n. 917.86. Le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e le aziende da questi promananti, non sono soggetti passivi di imposta, onde non debbono subire la ritenuta sugli interessi bancari, che rappresentano somme destinate all'esercizio di servizi pubblici. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e 4. falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 26 del D. P. R. n. 600.73, in quanto i sostituiti ed i sostituti di imposta sono tassativamente elencati dalla norma Le ritenute in questione sono inapplicabili, in conseguenza della mancanza di soggettività tributaria passiva dell'ente.
5. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce ancora violazione del ridetto art. 26 sotto il profilo della non soggettività della ritenuta nei confronti di soggetti esclusi da Irpeg>.
6. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente formula le proprie riserve in ordine alla Legge n. 28.99 di interpretazione autentica del citato art. 26, sostenendo che neppure una legge di interpretazione autentica può alterare i principi fondamentali dell'ordinamento>, per cui una ritenuta di imposta non può trovare applicazione nei confronti di soggetti sottratti in assoluto alla tassazione ordinaria>. E' ravvisabile al proposito una illegittimità costituzionale. M 7. Col quinto motivo, si censura la presunta retroattività della legge di interpretazione autentica, in quanto intenzionalmente diretta ad incidere su giudizi in corso> ovvero per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva>. Anche a tale proposito viene solleva una questione di costituzionalità. I vari motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto 8. tra loro intimamente collegati. Essi deducono, in sostanza, l'illegittimità di una trattenuta a titolo di imposta sugli interessi bancari nei confronti di un soggetto di diritto pubblico, esente da Irpeg. La questione è stata più volte esaminata da questa Corte di 9. Cassazione, la cui giurisprudenza è costante nel senso che l'art. 26 comma 3 del D. P. R. n. 600.73, allorchè prevede che la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti è effettuata a titolo di imposta nei confronti di soggetti esenti da Irpeg ed in ogni altro caso, deve intendersi riferita per effetto della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 14 della Lene 18.2.99 n. 28, assistita immediatamentein quanto tale di efficacia retroattiva e quindi applicabile ai rapporti non ancora definiti anche ai soggetti - esclusi dall'Irpeg e perciò anche ai Comuni>: Cass. 30.10.2001 n. 13477. 10. Nello stesso senso Cass. 17.9.2001 n. 11658, 24.8.01 n. 11251, 10.9.99 n. 9202, 22.3.2000 n. 3423. 11. La prospettata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiara manifestamente infondata, in quando già risolta dalla Corte Costituzionale con sentenza 6-26 giugno 2001 n. 208. La legge fiscale può prevedere una ritenuta secca> a titolo di imposta su interessi, frutti e premi anche a carico di soggetti altrimenti esenti da Irpeg, avendo il legislatore fiscale ampia discrezionalità nell'individuare le basi imponibili e nel limitare le esenzioni da imposta. 12. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luog W a . Y 1 S I E K pronunciare sulle spese. N E N N S I I I I L T V V V N ΡΩΜ A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V * N I V rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 9 9 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 15 novembre 2002. IL PRESIDENTE DOTT. GIULIO GRAZIADEI كسلا IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILAbrity DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 1 2 MAG. 2003. Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio