Sentenza 15 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
LA CORTE 0 2 3 23 /03 Aula 'B' REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 11665/ Consigliere Cron. 5315 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ua. 21/11/02 Dott. Grazia CATALDI Rel Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LL MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALFREDO SERRANTE presso lo studio dell'avvocato 49, ANGELO FIORE TARTAGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO LANNI, giusta delega in atti;
ricorrente ·
contro
I.N. P. S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro Lempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e diteso dagli avvocati VINCENZO 2002 4767 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avvers0 la sentenza n. 6/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 24/01/00 R.G.N. 257/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato LANNI FABIO;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Benevento rigettava il ricorso proposto dalla sig. RI TT, nei confronti dell'INPS col quale la ricorrente, bracciante agricola, chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto all'indennità di maternità.. Avverso la decisione di primo grado la sig. TT proponeva appello al Tribunale di Benevento che lo rigettava rilevando che l'appellante non aveva fornito la prova che le incombeva né dell'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli né del compimento delle 51 giornate lavorative annue stabilito dalla legge per aver diritto all'indennità di maternità richiesta. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la sig. TT propone ricorso formulandolo in quattro motivi. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE AT Il ricorso è inammissibile. Come riconosce la stessa ricorrente, ai fini del godimento, da parte delle lavoratrici dipendenti a tempo determinato in agricoltura, delle indennità previste dall'art.15 della legge 30 dicembre 1971 n 1204, presupposto indispensabile è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantun giornate nell'anno di riferimento. Per individuare l'anno di riferimento, d'altra parte, è indispensabile conoscere la data del parto, che quindi costituisce un dato essenziale ai fini della decisione della causa. Ebbene, nel caso in esame, nelle 23 pagine di cui si compone il ricorso, tale data non viene mai indicata;
essa non risulta, peraltro, neanche dalla sentenza impugnata. L'art.366 c.p.c. punto 3) richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso contenga l'esposizione sommaria dei fatti di causa, tra i quali vanno indubbiamente, compresi quelli indispensabili ai fini della decisione della controversia. La norma mira a consentire l'immediata percezione delle censure sollevate rinvenendo nel ricorso gli elementi indispensabili per la cognizione dei fatti di causa senza bisogno di dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo. Il ricorso, privo dei requisiti essenziali previsti dall'art. 366 c.p.c., va dunque dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto per le spese del giudizio Così deciso il 21 novembre 2002 NC LI IL PRESIDENTE-Fiaretti IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE (Depositaly Cardelleria 095 ✓ FFH,2003 IL CANCELLIERE O L L O A H F C O O S P T S O O C O A B E O G C A A G , D O O I T E R L T T T I S I N R A I E I G V D L E E E R O D