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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19881 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Corte di appello di L'Aquila - in parziale riforma della pronuncia in data 20 luglio 2017 del Tribunale di Chieti, appellata da ST ON - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo per il reato di violenza privata a lui ascritto, perché estinto per prescrizione, e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato a risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19881 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/02/2023 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato (con le modalità che si esporranno analiticamente infra), articolando cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) e in particolare deducendo: - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'esercizio da parte del Giudice e del Pubblico ministero di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, per aver negato all'imputato ON «la qualifica di avvocato abilitato a difendersi da solo» e «la qualifica di magistrato onorario dello stesso Distretto» (primo motivo); - l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - richiamando pure il quarto motivo di ricorso - e in particolare degli artt. 610 cod. pen., 530 cod. proc. pen., nonché dell'art. 11 dello stesso codice e, comunque, delle norme relative alla competenza per territorio, per materia e per connessione, la violazione delle ulteriori norme sostanziali (ivi compresi gli artt. 1140 ss. e 115 cod. civ.) e processuali (indicate nel ricorso) relative alla contestazione del fatto all'imputato, al diritto alla prova, e alla sua valutazione e alle cause di giustificazione, alle circostanze attenuanti e ai benefici di legge, alla dosimetria della pena, al difetto della condizione di procedibilità, alla sussistenza del danno derivante dal reato (secondo motivo); - l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (a mente dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), pure richiamando gli altri motivi e segnatamente il quarto motivo, in relazione alle notificazioni nei confronti dell'imputato (anche dell'avviso di conclusione delle indagini), al suo legittimo impedimento a comparire, alla mancata modifica della contestazione elevata nei suo confronti, e alla mancata concessione di «diritti a difesa» e all'omessa missione delle prove a discarico, alla costituzione di parte civile (terzo motivo); - la mancata assunzione di prove decisive (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; quarto motivo); - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione a quanto dedotto con i precedenti motivi (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; quinto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile poiché presentato da soggetto non legittimato. 1. L'impugnazione è stata proposta, come si trae dall'incipit dell'atto, dall'avvocato ST ON, quale «co-difensore cassazionista di fiducia di sé medesimo», e dall'avvocato ON GI (sia pure con le limitazioni e i caveat sul contenuto del ricorso, ivi esposti); e il ricorso - che pure reca le firme autografe di entrambi (dell'avvocato GI anche per 2 autentica della sottoscrizione dell'ON) - è stato inviato telematicamente dall'avvocato ST ON che è l'unico che lo ha firmato digitalmente, il che è ciò che rileva proprio in ragione delle modalità di presentazione, per l'appunto, telematiche impiegate (cfr. ricorso nonché copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'avvocato ON il 16 maggio 2022, alla Corte di appello di L'Aquila, con la relativa attestazione di cancelleria in calce che dà conto del compimento delle verifiche demandate allo stesso ufficio: cfr. art. 24, commi 5 e 6-novies, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). Al riguardo, per quel che qui rileva, deve osservarsi che l'art. 24 cit., che (nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha dettato disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, ha previsto che il deposito «con valore legale» possa avere luogo mediante posta elettronica certificata (comma 4) e che, quando esso ha ad oggetto un'impugnazione, «l'atto in forma di documento informatico [sia] sottoscritto digitalmente» (così il comma 6-bis, che si riporta: «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità' indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale»). Inoltre: - a mente dell'art. 24, comma 6-ter, «l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» («individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate »); - ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, «fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile», per quanto qui interessa: «a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore»; «d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore». 1.2. Nel caso di specie difettano proprio la sottoscrizione digitale del difensore e la trasmissione da un indirizzo di posta elettronica allo stesso intestato per la dirimente ragione che ST ON non può assumere, secondo la legge processuale, la qualità di difensore di sé stesso. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato - e il Collegio intende ribadire il principio - che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (recante "nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), nel processo penale la difesa personale non è consentita in difetto di una espressa previsione di legge che la legittimi, ovviamente neppure, innanzi a questa Corte, all'avvocato abilitato all'esercizio avanti le 3 giurisdizioni superiori (cfr. Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 - 01, che ha condivisibilmente evidenziato la compatibilità costituzionale e convenzionale di tale opzione legislativa;
Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 - 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744 - 01; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara Rv. 257072 - 01; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085 - 01, che ha pure chiarito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. nella parte in cui il menzionato articolo del codice di rito non prevede la facoltà di autodifesa dell'imputato, trattandosi di scelta politica del legislatore che, in quanto mirata a garantire l'effettività del diritto di difesa, non appare priva di ragionevolezza»; Sez. 5, n. 17400 del 02/04/2008, Greco, Rv. 240424 - 01, che ha escluso che rilevi «il richiamo, ex art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ai fini dell'adeguamento del diritto interno, posto che esso è riferito solo alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia»; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, ON, n.m.). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Corte di appello di L'Aquila - in parziale riforma della pronuncia in data 20 luglio 2017 del Tribunale di Chieti, appellata da ST ON - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo per il reato di violenza privata a lui ascritto, perché estinto per prescrizione, e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato a risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19881 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/02/2023 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato (con le modalità che si esporranno analiticamente infra), articolando cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) e in particolare deducendo: - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'esercizio da parte del Giudice e del Pubblico ministero di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, per aver negato all'imputato ON «la qualifica di avvocato abilitato a difendersi da solo» e «la qualifica di magistrato onorario dello stesso Distretto» (primo motivo); - l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - richiamando pure il quarto motivo di ricorso - e in particolare degli artt. 610 cod. pen., 530 cod. proc. pen., nonché dell'art. 11 dello stesso codice e, comunque, delle norme relative alla competenza per territorio, per materia e per connessione, la violazione delle ulteriori norme sostanziali (ivi compresi gli artt. 1140 ss. e 115 cod. civ.) e processuali (indicate nel ricorso) relative alla contestazione del fatto all'imputato, al diritto alla prova, e alla sua valutazione e alle cause di giustificazione, alle circostanze attenuanti e ai benefici di legge, alla dosimetria della pena, al difetto della condizione di procedibilità, alla sussistenza del danno derivante dal reato (secondo motivo); - l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (a mente dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), pure richiamando gli altri motivi e segnatamente il quarto motivo, in relazione alle notificazioni nei confronti dell'imputato (anche dell'avviso di conclusione delle indagini), al suo legittimo impedimento a comparire, alla mancata modifica della contestazione elevata nei suo confronti, e alla mancata concessione di «diritti a difesa» e all'omessa missione delle prove a discarico, alla costituzione di parte civile (terzo motivo); - la mancata assunzione di prove decisive (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; quarto motivo); - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione a quanto dedotto con i precedenti motivi (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; quinto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile poiché presentato da soggetto non legittimato. 1. L'impugnazione è stata proposta, come si trae dall'incipit dell'atto, dall'avvocato ST ON, quale «co-difensore cassazionista di fiducia di sé medesimo», e dall'avvocato ON GI (sia pure con le limitazioni e i caveat sul contenuto del ricorso, ivi esposti); e il ricorso - che pure reca le firme autografe di entrambi (dell'avvocato GI anche per 2 autentica della sottoscrizione dell'ON) - è stato inviato telematicamente dall'avvocato ST ON che è l'unico che lo ha firmato digitalmente, il che è ciò che rileva proprio in ragione delle modalità di presentazione, per l'appunto, telematiche impiegate (cfr. ricorso nonché copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'avvocato ON il 16 maggio 2022, alla Corte di appello di L'Aquila, con la relativa attestazione di cancelleria in calce che dà conto del compimento delle verifiche demandate allo stesso ufficio: cfr. art. 24, commi 5 e 6-novies, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). Al riguardo, per quel che qui rileva, deve osservarsi che l'art. 24 cit., che (nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha dettato disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, ha previsto che il deposito «con valore legale» possa avere luogo mediante posta elettronica certificata (comma 4) e che, quando esso ha ad oggetto un'impugnazione, «l'atto in forma di documento informatico [sia] sottoscritto digitalmente» (così il comma 6-bis, che si riporta: «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità' indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale»). Inoltre: - a mente dell'art. 24, comma 6-ter, «l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» («individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate »); - ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, «fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile», per quanto qui interessa: «a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore»; «d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore». 1.2. Nel caso di specie difettano proprio la sottoscrizione digitale del difensore e la trasmissione da un indirizzo di posta elettronica allo stesso intestato per la dirimente ragione che ST ON non può assumere, secondo la legge processuale, la qualità di difensore di sé stesso. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato - e il Collegio intende ribadire il principio - che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (recante "nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), nel processo penale la difesa personale non è consentita in difetto di una espressa previsione di legge che la legittimi, ovviamente neppure, innanzi a questa Corte, all'avvocato abilitato all'esercizio avanti le 3 giurisdizioni superiori (cfr. Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 - 01, che ha condivisibilmente evidenziato la compatibilità costituzionale e convenzionale di tale opzione legislativa;
Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 - 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744 - 01; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara Rv. 257072 - 01; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085 - 01, che ha pure chiarito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. nella parte in cui il menzionato articolo del codice di rito non prevede la facoltà di autodifesa dell'imputato, trattandosi di scelta politica del legislatore che, in quanto mirata a garantire l'effettività del diritto di difesa, non appare priva di ragionevolezza»; Sez. 5, n. 17400 del 02/04/2008, Greco, Rv. 240424 - 01, che ha escluso che rilevi «il richiamo, ex art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ai fini dell'adeguamento del diritto interno, posto che esso è riferito solo alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia»; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, ON, n.m.). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2023.