Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2016, n. 22837
CASS
Sentenza 21 aprile 2016

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Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2016, n. 22837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22837
Data del deposito : 21 aprile 2016

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