Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del preposto per omicidio colposo, rilevando che dalle acquisizioni processuali non emergeva che l'imputato fosse titolare del potere decisionale e di spesa necessario anche per la formazione del lavoratore deceduto, obbligo peraltro specificamente gravante sul datore di lavoro e sul responsabile della sicurezza, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 626 del 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2014, n. 12251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12251 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 19/06/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - N. 1192
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 35837/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE VE GO N. IL 31/03/1970;
RR AO N. IL 06/05/1945;
avverso la sentenza n. 661/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 05/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Rovelli Patrizio e Manca Bitti Guido, entrambi del foro di RI che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi degli stessi rispettivamente proposti nell'interesse degli imputati De EC IE e ER AO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di RI, per quanto in questa sede rileva, confermava, in punto penale responsabilità degli imputati, la sentenza di primo grado 14 ottobre 2011 (riformandola parzialmente in punto pena, concessa l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6) con cui il Tribunale di RI dichiarò DE VE GO e RR AO colpevoli del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 commesso in Portoscuso loc. Portovesme, il 31 luglio 2007 in danno di ED Simone. Al De EC, in qualità di capo sezione unità operativa Bayer dello stabilimento dell'Euroallumina s.p.a. ed al ER in veste di responsabile del servizio prevenzione e protezione dello stesso stabilimento si imputava di aver omesso di valutare - il De EC nel ruolo di preposto - per colpa generica e per la violazione di specifiche disposizioni antinfortunistiche, il rischio inerente al contatto del lavoratore addetto alla pulizia dei "filtri pressa" con gli organi in movimento e di aver omesso di adottare le relative misure di protezione e di prevenzione per ridurre al minimo il pericolo per i lavoratori di venir afferrati, trascinati o schiacciati dagli organi in movimento (mantelli), come prescritto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 nonché per aver omesso di investire le adeguate risorse onde fornire apposita formazione al personale dipendente, in violazione quindi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22. Al ER si addebitava di aver anch'egli omesso di valutare, nel ruolo professionale ricoperto, il rischio specifico per gli operai, di esser esposti al pericolo di trascinamento e conseguentemente di aver mancato di individuare le idonee misure di sicurezza.
A causa delle suddette omissioni, era accaduto che il lavoratore ED, onde provvedere all'apertura della valvola dell'acqua per il lavaggio dei filtri, anziché percorrere il passaggio in sicurezza dietro a detti filtri, passò sulla passerella grigliata larga cm. 67. Il pesante mantello metallico di copertura del filtro n. 4, in precedenza azionato dal ED per la necessaria apertura urtò l'operaio, che si era venuto a trovare trovandosi in detta pericolosa posizione, sospingendolo tra il mantello ed il tubo conduit e quindi schiacciandolo tra questo ed il tubo solidale così da provocarne la morte.
La Corte d'appello di RI ha condiviso e fatto proprie le valutazioni del Giudice di prime cure in punto responsabilità degli imputati. Nel rigettare gli atti d'appello, ha evidenziato la Corte distrettuale che, sul De EC, in quanto titolare in veste di preposto, di un'autonoma posizione di garanzia, gravava l'obbligo (invero disatteso) di "controllo dei lavoratori in vista dell'attuazione delle misure di prevenzione e di sicurezza". Quanto al ER, si è ritenuto che egli fosse venuto meno agli specifici compiti di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, in relazione agli obblighi di individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza e quindi di elaborare le misure stesse ed il documento sui rischi D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 4, comma 2, lett. b) alla cui stesura avrebbe dovuto collaborare con il datore di lavoro. Al ER faceva quindi capo un preciso dovere d'impulso e di attivarsi in via autonoma, nella materia riguardante la sicurezza del luogo di lavoro. Con il ricorso proposto per tramite del difensore, il DE VE, con il primo motivo, censura le statuizioni di conferma della sentenza d'appello per aver erroneamente posto a carico del preposto obblighi di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro in realtà gravanti, a sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, sull'amministratore di stabilimento e sull'amministratore delegato della società, in quanto dotati dei relativi poteri decisionali e di spesa, incombendo unicamente al preposto funzioni di controllo dei lavoratori e di verifica del rispetto della normativa antinfortunistica, ai quali il ricorrente non si era mai sottratto. In difetto dei suddetti poteri, il preposto non avrebbe potuto disporre l'installazione di sistemi di segregazione/protezione tanto più che la società Epa s.r.l. specializzata in materia di sicurezza del lavoro, aveva sostenuto l'inopportunità dell'apposizione di qualunque misura con riguardo al grigliato. Quindi nessuna condotta alternativa lecita era esigibile dall'imputato con la conseguente esclusione del nesso di causalità. In ogni caso, in relazione all'omessa formazione della vittima, sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe del tutto trascurato di valutare che il lavoratore aveva frequentato un corso di otto ore ed era stato affiancato da collega esperto. Con il secondo motivo, denunzia il difensore vizi motivazionali della sentenza d'appello laddove si è ritenuto che l'incidente sarebbe avvenuto nel momento in cui l'operaio stava tentando di aprire la valvola dell'acqua transitando sul grigliato quando invece di ciò non vi era alcuna certezza, in particolare in riferimento alle ragioni che avevano indotto il lavoratore a compiere un atto assolutamente vietato. Nè si era motivato a sufficienza sulla ricorrenza di una condotta in tal modo abnorme e quindi tale da interrompere il nesso di causalità. Con distinto ricorso redatto dal difensore, l'imputato RR AO censura, in primo luogo, l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in punto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, per avere la Corte d'appello del tutto omesso di considerare che, come sostenuto dal consulente di parte, se l'operaio avesse tentato di aprire la valvola con il piede od anche con la mano e fosse stato trascinato dal mantello verso il tubo conduit, avrebbe necessariamente assunto in rotazione, una posizione incompatibile con quella finale, tanto più che la valvola fu trovata chiusa. Sostiene quindi il ricorrente che, non essendovi certezza su quanto accaduto, non sarebbe stato possibile addebitare agli imputati omissioni in tema di mancata adozione di misure di prevenzione. Con il secondo motivo assume il ricorrente che mancherebbe la prova del nesso di causalità tra la condotta ascritta al ER e l'evento posto che, essendo incerta la dinamica dell'infortunio, non avrebbe potuto formularsi alcun giudizio di prevedibilità. Peraltro, com'è risultato dimostrato documentalmente, il datore di lavoro era stato già informato dall'ASL, del potenziale fattore di rischio. Lo stesso, dopo averlo attentamente valutato, aveva deciso che non fosse necessario intervenire;
da qui l'esclusione di ogni responsabilità, allo stesso titolo, del ER.
Con il terzo motivo, si censura come carente, la motivazione per aver ascritto al ER di aver omesso di curare la formazione del lavoratore deceduto, pur essendosi dimostrato che questi aveva seguito una formazione generale e specifica sui pericoli che comportavano le mansioni a lui affidate. Nè la Corte d'appello avrebbe inteso argomentare circa la rilevanza causale da attribuire a siffatta pretesa omissione del ER, agli effetti della produzione dell'evento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnata sentenza deve esser annullata attesa la ricorrenza dei denunziati vizi motivazionali.
Fondato ed accoglibile va giudicato il primo motivo di ricorso dedotto dal De EC. Come assume la difesa, non appare esaustivo e convincente l'apparato argomentativo della sentenza impugnata in punto alla individuazione degli obblighi gravanti sull'imputato, in qualità di preposto, in materia antinfortunistica, alla luce di una corretta interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 1 e 4 nel testo, successivamente modificato ed integrato, in vigore all'epoca del fatto. Ed invero la stessa Corte d'appello (pagg. 8-9-22) ha statuito che dalla suddetta fonte normativa conseguiva per il preposto, l'obbligo di "controllo dei lavoratori in vista dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza". È pacifico che il preposto è onerato, à sensi di legge, della verifica e del controllo dell'osservanza delle misure antinfortunistica da parte dei lavoratori e che sulle diverse figure di soggetti titolari degli obblighi di prevenzione degli infortuni, questi gravano "a cascata" secondo una struttura quasi piramidale, come normativamente definita. La posizione di garanzia rivestita presuppone necessariamente, in capo al titolare, la disponibilità dei poteri impeditivi dell'evento restando, in difetto, priva di rilievo la eventuale inottemperanza all'obbligo di attivarsi. Quanto al primo addebito di aver omesso per colpa di valutare il rischio per la propria incolumità, cui il lavoratore addetto alla pulizia dei filtri si trovava di fatto esposto a causa del contatto con organi contemporaneamente in movimento (i mantelli metallici, del peso di circa 8 tonnellate, di copertura dei filtri stessi) non pare avere la Corte d'appello adempiuto all'obbligo di rendere una motivazione convincente ed immune da vizi in punto all'ascrivibilita anche al preposto di siffatta mancanza, risultando essa incombente sul datore di lavoro e da questo non delegabile D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 1, comma 4-ter e art. 4, commi 1 e 2, come successivamente modificato ed integrato. Circa poi la ritenuta attribuibilità al preposto De EC degli altri addebiti omissivi, integranti gli ulteriori profili di colpa contestati, deve rilevarsi che, nel caso specifico, come obiettato dal difensore, nell'organigramma della Euroallumina s.p.a., il De EC, nel ruolo rivestito di capo sezione dell'unità operativa Bayer sezione n. 2, restava comunque assoggettato al potere non solo gerarchico, ma anche più strettamente decisionale e di spesa di cui erano titolari l'amministratore delegato ed il direttore dello stabilimento. Orbene, se è pacifico che anche al De EC in qualità di preposto faceva capo una posizione di garanzia a tutela della incolumità dei lavoratori che operavano nella suddetta unità operativa non è tuttavia men vero che in tanto può affermarsi la violazione degli obblighi connessi a detta posizione di garanzia in quanto colui che ne è investito abbia i poteri impeditivi dell'evento. Sul punto la Corte d'appello non ha invero spiegato se ed in che modo il preposto De EC fosse titolare di un autonomo potere di spesa tale da consentirgli di concorrere, in concreto, alla formazione della persona offesa in materia di sicurezza e della tutela della salute:obbligo invero specificamente gravante sul datore di lavoro e sul responsabile della sicurezza, D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 22 come successivamente modificato. Identica carenza motivazionale (anche in punto all'eventuale sussistenza di un'apposita ed espressa delega di funzioni conferita dal datore di lavoro allo stesso preposto De EC) va riscontrata in punto all'ulteriore addebito - ascritto allo stesso imputato - per aver omesso di provvedere alla protezione e/o alla segregazione dell'area operazione filtri. Va invece giudicata infondata la seconda censura dedotta dalla difesa del De EC. La Corte d'appello di RI (ed il Giudice di prime cure, come precisato a pag. 6 della sentenza impugnata) ha escluso (pag. 18 e segg.), con argomentazioni perfettamente in sintonia con il consolidato e prevalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che la condotta dell'operaio deceduto potesse qualificarsi in termini di un agire anomalo od eccezionale, avulso dalle mansioni demandate alla vittima e dal contesto delle attività sulla stessa incombenti, all'interno del reparto filtri- pressa dello stabilimento Eroallumina s.p.a. di Portovesme. La condotta dell'operaio, intento ad "eseguire l'operazione di lavaggio dei filtri ai quali era addetto ed in particolare l'ultima fase relativa all'apertura della valvola dell'acqua" avrebbe dovuto tuttalpiù ritenersi integrare un comportamento imprudente e negligente, concorrente nella produzione dell'evento, ma tale da non escludere il nesso eziologico. Il lavoratore deceduto infatti trovò la morte per effetto dello schiacciamento cagionato dal movimento del pesante mantello di copertura del filtro (non segregato a cagione delle omissioni agli obblighi antinfortunistici degli imputati e divenuto inarrestabile per la mancata installazione di sistemi di arresto e di blocco automatico) mentre imprudentemente stazionava sulla passerella grigliata larga cm. 67 anziché aver aggirato i due filtri e così raggiunto in sicurezza la valvola di apertura dell'acqua per il lavaggio del filtro n.
4. Passando ad esaminare le doglianze dedotte dal ER, giudica il Collegio inammissibile il primo motivo. Attraverso l'esposizione di pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata, il ricorrente intende in realtà indurre questa Corte ad una "rivisitazione" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie in punto alla ricostruzione fattuale dell'incidente in cui trovò la morte l'operaio ED Simone, esclusivamente demandato ai giudici di merito che hanno concordemente seguito un iter argomentativo congruo e coerente con le stesse e quindi insindacabile nella presente sede di legittimità. Giova sul punto far diretto rinvio, onde evitare inutili quanto tediose ripetizioni, a quanto riportato dal capo di imputazione, illustrato in narrativa ed alle considerazioni testè esposte circa il secondo motivo dedotto dall'imputato De EC. Deve invece trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso, in esso ritenuto assorbito il terzo concernente l'incidenza causale delle omissioni ascritte al ER, agli effetti della produzione dell'evento. Ora annota il difensore che la Corte d'appello (pag. 22 e segg.), condividendo e facendo proprie le considerazioni esposte dal Giudice di prime cure in punto all'affermazione della penale responsabilità del ER (pag. 9 e segg.), ha ribadito siffatto assunto per avere l'imputato, in veste di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dello stabilimento di Portovesme, "trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale". Come chiarito a pag. 10 e segg. della sentenza impugnata, la situazione di pericolosità per l'incolumità dei lavoratori addetti ai filtri- pressa, avuto riguardo alla "struttura dell'impianto e della dislocazione dei filtri", era costituita dal grigliato, installato accanto ai filtri ed ai pesanti mantelli di copertura che potevano esser utilizzati (secondo un'improvvida prassi invalsa tra gli operai a tanto indotti dall'esigenza di rispettare intensi ritmi di lavoro) "come area di transito o zona di appoggio" per eseguire alcune delle operazioni necessarie al lavaggio dei filtri stessi (apertura della valvola dell'acqua). Peraltro, mentre il lavoratore veniva imprudentemente ed indebitamente a trovarsi ad operare sul grigliato, nessun dispositivo automatico di blocco avrebbe potuto determinare l'arresto del movimento dei pesanti mantelli, neppure appositamente segregati. Appare carente (se non effettivamente illogica) la motivazione allorché (pag. 22-23) si ritiene sussistente la colpa del ER per esser venuto meno ai doveri di portare a conoscenza del datore di lavoro, siffatta situazione di pericolo e di concreto rischio per gli operai (donde l'incidenza causale rispetto all'evento, di siffatta condotta omissiva ex art. 40 c.p., comma 2) quando era circostanza del tutto pacifica che in occasione di un precedente analogo incidente (ancorché meno grave) occorso al dipendente FA (pag. 11-21-22) gli ispettori dell'ASL competente ebbero a segnalare al direttore dello stabilimento che il grigliato potesse esser utilizzato indebitamente per il passaggio da una parte all'altra, della zona dei filtri. Si legge a pag. 11 della sentenza impugnata che, con nota in data 27 giugno 2005, a firma del direttore dello stabilimento, furono inviate all'ASL controdeduzioni con cui, dopo aver ribadito che i piani di lavoro posti tra i filtri Kelly non erano vie di passaggio, si affermò che la realizzazione dell'impianto "negli interspazi tra i filtri - pressa" garantiva adeguata sicurezza operativa ove gli stessi venissero impiegati in "maniera appropriata" e che "ogni altra misura strutturale fissa renderebbe il lavoro meno sicuro". A fronte di tale emergenza non può non apparire apodittica (se non apparente) la motivazione laddove (pag. 23) si è ribadito che comunque il ER non era esonerato dal "fornirgli (rectius: dal fornire loro) una adeguata informazione su tale forma di rischio " attesa la "condotta omissiva del Candeloro (e/o del Rosino)" dagli stessi serbata dopo l'incidente occorso al FA, rispettivamente in veste di direttore dello stabilimento e di amministratore delegato. La sentenza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di RI che procederà ad un nuovo esame della vicenda processuale, alla luce di quanto fin qui esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di RI altra sezione per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2015