Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
/ 01 5893 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE made punti in connette of affalte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 22591/98 Consigliere Cron.12684 Dott. Rafaele CORONA Rep. 2125 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere- Ud. 28/11/00 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE G ha pronunciato la seguente Richieste copia studio 5.240da: Sig. SENTENZA per diritti L. 6000 23.04.01 sul ricorso proposto da: IL LI AN EN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato MELLARO M, difeso dall'avvocato SAITTA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Intimete CI GIUSEPPA, CI SANTA;
으늬..... SANTA, clett. don in Rome we dell Scipion: 2:20 CI intimati - - up love. Meuritis Cenfore difere dell' ew concette Trove to for decep a calce elle copie notificate a ricors, dep in udense. avverso la sentenza n. 341/98 della Corte d'Appello di restante. MESSINA, depositata il 26/09/98; MEVARIE-DCV 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1939 udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Matteo -1- BUS 4092 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AND UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. KE IACUBINO;
6000 per giritti 24 LUG. 2001 Assistono alla discussione del ricorso il dott. IL LI Pierluigi GUERRIERO, tess. P44324 e la Dott. M. Cristina SPADARO, tess. P 42260; udito 1'Avvocato Giuseppe SAITTA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Concetta TROVATO, difensore della Castricians Sente resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo, il rigetto del quarto e del quinto, inammissibile il sesto motivo del ricorso. BRITTI im ANETA MODA A A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con Citazione del 29.12.81 US e SA CI convenivano davanti al Tribunale di Messina Domenico UC esponendo che: con scrittura privata del 4.6.80 avevano concesSO in appalto al convenuto la costruzione di un edificio composto da tre case limitrofe con spazio retrostante destinato a giardino in Messina, Villaggio Larderia Inferiore;
che il prezzo era stato convenuto a forfati in L. 65.000.000 e la consegna dell'opera ultimata doveva avvenire entro 210 giorni dalla data della scrittura, cioè 1'8.1.81, con penale di L.
7.500 per ogni giorno di eventuale ritardo;
che i lavori dovevano essere eseguiti a regola d'arte secondo il progetto e secondo le modalità previste nel contratto di appalto;
che la consegna era avvenuta, dopo diffida delle attrici, solo il 23.9.81; che in seguito alla verifica dei lavori erano stati rilevati vizi e M difformità, per cui esse attrici chiedevano il risarcimento dei danni e la diminuzione proporzionale del prezzo d'appalto per le opere non eseguite in difformità, eseguite con la compensazione dell'importo conseguente eventualmente dovuto da esse attrici (a garanzia di 3 د ی ا inadempimento e per l'ultimo rateo di L.
6.500.000 da versare dopo il collaudo). Si costituiva il convenuto e contestava il contenuto delle domande attrici, chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di I. 31.840.086 con rivalutazione e interessi, il di sequestro risarcimento danni e 1'emissione fino conservativo dei beni delle attrici all'ammontare di L. 35.000.000. L'istanza di sequestro veniva rigettata, quindi dopo la disposizione di due consulenze tecniche, veniva emessa sentenza (depositata il 4.03.97) con la quale si condannava il convenuto al pagamento, in favore delle attrici, della complessiva somma di L. 16.912.000 а titolo di risarcimento danni per vizi e difformità nell'esecuzione del contratto di appalto, con interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di causa. Avverso tale sentenza proponeva appello il UC avanti la Corte di Messina, appello affidato a quattro motivi. Resistevano le appellate, proponendo а loro volta appello incidentale per un motivo. Con sentenza depositata il 26 settembre 1998 la Corte territoriale, adita col gravame, in riforma 4 della sentenza impugnata, ha provveduto come appresso: in riforma della impugnata sentenza dichiara che le attrici hanno diritto alla riduzione del prezzo dell'appalto di cui alla scrittura privata del 4.6.80 stipulata con il convenuto in misura di L. 10.300.000. compensata con quella Dichiara tale somma dovuta a pagamento del maggiore di 10.650.000 residuo prezzo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal UC, condanna la CI in solido al pagamento della residua somma di L. 350.000, con gli interessi legali dalla domanda giudiziaria al soddisfo. Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio>>. La Corte messinese invero, premesso che il modo principale della causa era costituito dalla "difformità del sistema delle fondazioni rispetto all'originario progetto" correlata a "variazioni progettuali richieste (all'appaltatore) dal direttore dei lavori", ha ritenuto che tali variazioni, di poi eseguite, erano in "dispregio alle regole del buon costruire e di quanto richiesto dal punto b10 delle norme sismiche di cui 5 al D.M.
3.03.1975 n. 39", e tanto perché la costruzione risultava "priva di un normale e valido ancoraggio al terreno. di sedime" (pagg. 7 sentenza impugnata, di seguito indicata come "s.i.). Tale difetto implicava la responsabilità dell'appaltatore non potendo sfuggire alla sua competenza specifica la Osservanza di norme "macroscopicamente violate" antisismiche, invece (ibid). Il danno per le inadempienze accertate (ivi comprese L. 300.000 per la mancata sistemazione all'esterno della costruzione oggetto dell'appalto) veniva liquidata da detto Collegio in complessive L.10.300.000, somma che veniva portata in compensazione con quella maggiore dovuta a saldo del corrispettivo dell'appalto dalle committenti. ум пишите Ha poi sistemato detto giudice dell'appello - non competere al UC maggiorazione alcuna sul corrispettivo pattuito in relazione a maggiore cubatura realizzata e a revisione dei prezzij siccome il contratto prevedeva un prezzo stabilito " а forfait" anche per le fondazioni. Peraltro veniva condiviso, in ordine alla revisione, l'avvio del primo giudice circa il difetto di prove sui presupposti di fatto della richiesta. 6 Sulle opere extracontrattuali, pure oggetto del gravame, la Corte d'Appello ha confermato il rigetto della domanda dell'appaltatore che, dopo aver dato atto in una scrittura privata di aver ricevuto alcune somme titolo, non aveva poi precisato le opere ancora non pagate>> (pag. 12, 1 cap. s.i.). La svalutazione monetaria sulla differenza di L.350.000= a favore del UC-ritenuta debito di valuta veniva negata anche per l'irrisorietà di detto importo, che non consentiva elementi presuntivi circa il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c. civ.. Avverso detta decisione e per la sua cassazione ricorre AN Domenico con atto fondato su dei motivi. SA e US CI, ritualmente intimate, non hanno proposto controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE com il primo mezzo di ricorso il UC denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e segg. C. civ. nonché il vizio ex art. 360 n. 5 cpc. C Trascrivendo le clausole nn. l'e 2 della 4.06.1980 regolatrice scrittura privata 7 dell'appalto de quo, sostiene che l'ordine logico e il tenore letterale di tali patti lasciava chiaramente intendere che il corrispettivo era commisurato ad un prezzo unitario per metro cubo (vuoto per pieno) della costruzione da eseguire, sicché alla maggiore volumetria realizzata doveva corrispondere il pagamento della differenza in ragione del prezzo unitario. Per le stesse ragioni gli competeva la revisione prezzi. 1.1-Il motivo non può essere accolto, in alcuna delle due articolazioni. Per quanto riguarda la maggiore cubatura, è omette il ricorrente di puntualizzare che essa dovuta unicamente in relazione alle (diverse) fondazioni realizzate (rispetto al progetto originario). Sul punto la sentenza impugnata (pag. 11, 10 capov.) richiamando quella di primo grado, ha ritenuto che, per le stesse, il prezzo era stato convenuto "a forfait", Nella sentenza di primo grado fu riprodotto il testo della specifica clausola convenuta dalle parti sul punto (patto n. 24 del contratto di appalto de quo). Peraltro anche dal Hatto n. 2 trascritto dal ricorrente si evince che le fondazioni esulavano dal calcolo della cubatura 8 utile per la determinazione del prezzo, se vero che "la misura della cubatura" ivi prevista parte, in "altezza", dal "piano pavimento" del marciapiede esterno. Restano escluse, quindi, le sottostanti opere. Il discorso è simile per la revisione, giacché a questo proposito rileva la pattuizione del prezzo "a forfait" per metro cubo, come tale derogatoria alla disciplina ex art. 1664 c.civ. Su quest'ultimo punto, peraltro, il giudice di appello ha fatto propria l'osservazione del primo giudice, in ordine al difetto di prova (pur valide argomentazioni del Tribunale..... basate sulla mancanza di prove.....: pag. ult. capov. s.i.), e tale argomentare non ha11, sottoposto a censure il ricorrente, che si limitato a riferimenti generici sulle consulenze tecniche, senza riportarne i contenuti (come doveva per rendere il ricorso autosufficiente).
2-Con il secondo motivo il UC denuncia il vizio ex art. 360 n. 3 c. civ. in relazione agli artt. 2697 e 2735 cod. civ. ed agli artt. 115 e 116 6 ally cpc., nonché il vizio ex art. 360 n. 5 cpc. Sostiene che la misura degli acconti ricevuti era stata erroneamente determinata dalla Corte territoriale. In effetti - come esposto in un suo 9 precedente ricorso per decreto ingiuntivo (pure egli si era ricevuto citato da quel giudice) acconti per L. 53.412.500 e non per L. 54.350.000=. Incombeva alle debitrici la prova di ulteriori versamenti. 2.1-Il motivo è inammissibile. Il collegio messinese ha fatto corretta applicazione dell'art. 2735 c. civ. interpretando l'atto sottoscritto dal creditore e diretto alla controparte (scrittura del 23.09.1981: pag 12, 1 ° capov. s.i). Ivi, si legge nella decisione "1impugnata, il UC diede atto di aver ricevuto l'intero importo concordato per il contratto di appalto con esclusione della quota di riserva ex art. 6 e la quota ex art. 7 lett. h) del contratto" sottoponendo a censure (ibid). Il ricorrente, non tali valutazioni, inammissibili quelle rende incentrate su altra, aggiuntiva, motivazione della sentenza (ex plurimis V. senten.ze n. 8791/2000; 12329/97; 11561/2000 di questa Corte).
3-11 terzo mezzo di ricorso ancorato agli y stessi vizi formali dedotti con il secondo 2 e e riguarda, nel merito, la valutazione della Corte d distrettuale in ordine al pagamento dei lavori extracontrattuali. 10 Sostiene il ricorrente che, una volta accertata con le consulenze tecniche l'entità dei suddetti lavori ed il relativo prezzo di mercato, incombeva alle committenti la prova del pagamento. "La Corte di Messina non avrebbe mai potuto imputare al UC carenze probatorie a sostegno della pretesa azionata" (relativa al saldo di determinati lavori). 3.1-Anche questo motivo è infondato. La Corte di merito ha precisato al riguardo che il UC in una sua scrittura aveva dato atto che alcune somme gli erano state pagate di volta in volta per lavori extracontratto, come da ricevute via via rilasciate alle committenti. In quello stato di fatto incombeva all'appaltatore che con quell'osservazione aveva invertito l'onere - precisare quali lavori extracontratto erano stati saldati e quali restavano insoluti, tanto più che l'ammontare complessivo di essi era stato stimato dal C.T.U. Colonna in sole L. 2.883.633. 4.-Con il quarto mezzo di ricorso si denuncia il vizio ex art. 360 n. 3 cpc in relazione all'art. 1667 c. civ.; 611 112 e 116 cpc nonché quello ex art. 360 n. 5 cpc. Premesso che esso appaltatore, realizzando un 11 progetto predisposto dai committenti sotto la vigilanza di un tecnico da loro designato, era tenuto a controllare con la diligenza del caso e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili la fattibilità dell'opera, il ricorrente - deducein ordine al problema delle fondazioni - che sulla congruità o meno delle fondazioni da lui eseguite in conformità alle disposizioni del progettista, due diversi consulenti d'ufficio avevano espresso opinioni diametralmente opposte. La Corte di appello, recependo immotivatamente avevaquella del secondo tecnico legale, non considerato "il limite delle cognizioni tecniche esigibili da esso appaltatore", tanto più che le consulenza erano state più carenze della seconda rinnovazione delle volte evidenziate e una operazioni peritali era stata invocata da entrambe le parti. Era poi "sorprendente" l'affermazione, contenuta nella sentenza, circa la inidoneità del fabbricato de quo secondo le norme antisismiche e l'impossibilità di ottenere la relativa certificazione "se non previa opere di adeguamento statico" (pag. 14 - 15 ricorso). 4.1-Il motivo non può essere accolto. Non risponde al vero che la Corte del merito 12 abbia recepito acriticamente le conclusioni del secondo c.t.u. (che era stato nominato proprio perché quelle del primo non erano esaustive), avendone invece riportato in sentenza, in unc alle conclusioni, le motivazioni, così facendole proprie. Poco margine, peraltro, v'era di discussione, trattandosi di violazioni - accertate di prescrizioni aventi natura normativa, quali quelle del richiamato D.M. 3 marzo 1975 (in G.U. n. 93 dell'8.04.1975, pag. 2 e segg.). Tali prescrizioni, specifiche per le zone sismiche, non poteva l'appaltatore ignorare. La Corte di merito, poi, non era tenuta a disporre un'ulteriore C.T.U. né il ricorrente specifica di quali carenze aveva fatto carico a quella del secondo tecnico leale. La possibilità, meno, di ottenere la certificazione di idoneità sismica del fabbricato nellacostituisce motivazione solo aggiuntiva sentenza impugnata, La cui ratio si regge su altre argomentazioni, da sole sufficienti a supportare la decisione adottata.
5-Con il quinto motivo si denuncia testualmente quanto appresso: In subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ. in relazione agli artt. 13 e2697 cod. civ. e 114 c.p.c., nonché violazione falsa applicazione degli artt. 116 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 61 dello stesso codice. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.)>>. Ritorna, il ricorrente, sulla questione del certificato di idoneità statica e/o di abitabilità dell'immobile costruito. Si duole poi dell'ingiustificato ricorso al criterio equitativo nella liquidazione del danno per i vizi ritenuti a suo carico, posto che era possibile far ricorso ai valori del mercato immobiliare. Avendo il consulente ing. La Rosa stimato equitativamente la svalutazione del fabbricato sul mercato edilizio, il giudice non poteva far propria tale liquidazione equitativa. 5.1-Il motivo è infondato e intrinsecamente contraddittorio. Mentre, per quel che riguarda la questione del certificato di idoneità statica, valgono le osservazioni esposte al riguardo in relazione al 4° motivo (v. sopra par.
4.1.fine), è a dirsi che il danno quantificato equitativamente dalla Corte sulla base della stima del C.T.U. attiene proprio 14 alla svalutazione dell'immobile "sul mercato edilizio conseguente all'errata impostazione delle fondazioni" (pag.) s.i.). Ovvio, quindi, che la valutazione espressa dal C.T.U. ha avuto riguardo al deprezzamento del manufatto in relazione ai prezzi di mercato (e il vizio delle fondazioni si ripercuoteva anche sulla tenuta contro infiltrazioni di umidità: v. pag. 6, 4° e 5° capov. s.i.). Il ricorrente, che critica il ricorso, nella specie a stime equitative, non indica in quale altro modo si poteva analizzare la svalutazione del bene, mentre è del tutto normale che in siffatta materia coinvolgente stime tecniche e di mercato il giudice abbia potuto condividere il criterio equitativo del consulente all'uopo interpellato.
6-Resta assorbito il sesto, e ultimo, mezzo di ricorso, con il quale il UC, nell'ipotesi di accoglimento degli altri motivi di gravame, chiede la rivalutazione del suo credito (rivendicato) e la conseguente nuova regolazione sulle spese giudiziali.
7-Per le svolte considerazioni il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio (ove le intimate 15 hanno partecipato, con unica attività difensiva, alla discussione orale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 I cons. erfas ещеJausy This IL LI C1 Valexia Neri 20 APR. 2001 80000 330000 2 MA 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE GIU 4. Serie (ire trecenta bentonit Registrato in data 2017 aln30824 330.000 versato P. il Dirigente Area Servic (D.ssa Maria Grazia DI Responsabile Servizio Ati diary (Dr. M. RACCICHA) 16