Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2017, n. 52056
CASS
Sentenza 13 luglio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È legittimo il diniego di restituzione di beni costruiti su un terreno sottoposto a sequestro e poi a confisca, ancorché non menzionati nell'originario provvedimento di sequestro e nel successivo provvedimento di confisca, in quanto, in virtù del principio di accessione, i beni realizzati sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che gli stessi restano automaticamente esposti alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto. (Fattispecie in cui la corte di merito non aveva disposto la restituzione di una cabina elettrica, un serbatoio per l'acqua potabile ed un depuratore che, pur non essendo oggetto di confisca espressa, ricadevano sui fondi confiscati).

E legittimo il diniego di restituzione di beni insistenti su un terreno sottoposto a sequestro e poi a confisca per il reato di lottizzazione abusiva, ancorché non menzionati nell'originario provvedimento di sequestro e nel successivo provvedimento di confisca, in quanto l'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 prevede espressamente il principio di accessione, in base al quale le opere abusivamente realizzate sul fondo illecitamente lottizzato ne seguono la sorte in caso di provvedimento ablatorio.

Commentario1

  • 1Art. 323 - Perdita di efficacia del sequestro preventivo
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2017, n. 52056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52056
Data del deposito : 13 luglio 2017

Testo completo