Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16963
CASS
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 630 e 634 cod.proc.pen.

    La Corte di appello, facendo buon governo del principio di diritto consolidato, ha evidenziato che gli atti presenti nel fascicolo processuale e noti alla difesa rendevano inidonea, ai fini richiesti, la consulenza grafologica, emergendo tale dato già dagli atti processuali ed essendo stato lo stesso oggetto di compiuta valutazione unitamente alle ulteriori risultanze probatorie. Le doglianze proposte sono manifestamente infondate e il ricorrente si dilunga in considerazioni in fatto, non proponibili in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione agli artt. 631 e 634 cod.proc.pen.

    La Corte di appello ha ritenuto che la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio. L'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità non assume rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16963
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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