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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16963 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA AC LU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Armando Paradiso, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16963 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/07/2025, la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di AC LU in relazione alla sentenza emessa il 22/07/2015 dal Tribunale di Cassino, irrevocabile il 28/04/2017. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AC LU, a mezzo del difensore munito di procura speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 630 e 634 cod.proc.pen. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che la richiesta di revisione fosse stata proposta al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 630, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.; al contrario, le nuove prove dedotte erano costituite dal parere di perito grafico, dott.ssa Tognella (non riferibilità al condannato delle sottoscrizioni apposte in calce al verbale di accertamento del 2/12/2010 e del verbale di rivista del 3/2/2011) e dall'assenza di sottoscrizione in calce al provvedimento conclusivo della procedura di cui al d.lgs n. 758/1994 di ammissione al pagamento in sede amministrativa. Tali nuove prove erano dimostrative dell'assenza della condizione di procedibilità di cui agli artt. 19 e ss d.lgs n. 758/1994. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 631 e 634 cod.proc.pen. Lamenta che la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, aveva omesso di considerare in maniera esaustiva il parere del perito grafico, con particolare riferimento alla sottoscrizione apposta sul verbale di visita del 3.2.2011, contenete l'avviso per il contravventore della possibilità di essere ammesso al pagamento di una somma in sede amministrativa, esprimendo anche valutazioni in fatto (sottoscrizione da parte di soggetto in rappresentanza dell'impresa), senza confrontarsi con le prove già acquisite nel corso del giudizio. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha ribadito i motivi di ricorso e concluso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Costituisce principio di diritto consolidato l'affermazione che, in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. (Sez.5, n.15403 del 07/03/2014,Rv.260563 - 01). Detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (Sez.5, n.15403 del 07/03/2014,Rv.260563 - 01). Nella specie, la Corte di appello, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, ha evidenziato che gli atti presenti nel fascicolo processuale e noti alla difesa (verbale di accertamento e relativa sottoscrizione da parte di dipendente dell'impresa edile del ricorrente - LI I- che rappresentava di fatto l'imprenditore, provvedimento di ammissione al pagamento in sede amministrativa del 3/2/2011, privo di sottoscrizione da parte del contravventore o di persona presente all'ispezione; verbale di rivista in pari data con sottoscrizione illeggibile;
dichiarazioni rese in dibattimento dall'accertatore e dal teste Toni che davano atto che la violazione riscontrata alla normativa anti-infortunistica era stata contestata al ricorrente) rendevano inidonea, ai fini richiesti, la consulenza grafologica finalizzata ad accertare che la sottoscrizione del verbale di accertamento non era riferibile al ricorrente, emergendo tale dato già dagli atti processuali ed essendo stato lo stesso oggetto di compiuta valutazione unitamente alle ulteriori risultanze probatorie. Le doglianze proposte, pertanto, sono manifestamente infondate. Il ricorrente, peraltro, neppure confrontandosi con le corrette argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata, si dilunga anche in considerazioni in fatto, non proponibili in sede di legittimità. 3. I motivi proposti, inoltre, presentano anche un ulteriore profilo di inammissibilità. Va, infatti, richiamata la condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile - come prospettato in ricorso-, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo sicché non costituisce 3 Il Consigliere estensore Artont Di QSQd 1 si IL CANCELLIERE ESPERTO Dottss lisa A rrabito "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez.3, n. 28358 del 30/03/2016, Rv. 267531 - 01, in fattispecie nella quale è stato escluso che l'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità assumesse rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione;
Sez.4, n. 11628 del 26/02/2025, Rv.287728 - 01, in fattispecie di erronea applicazione del citato art. 9 d.lgs. n. 74/2000, non dedotta in sede di gravame attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2026
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Armando Paradiso, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16963 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/07/2025, la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di AC LU in relazione alla sentenza emessa il 22/07/2015 dal Tribunale di Cassino, irrevocabile il 28/04/2017. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AC LU, a mezzo del difensore munito di procura speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 630 e 634 cod.proc.pen. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che la richiesta di revisione fosse stata proposta al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 630, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.; al contrario, le nuove prove dedotte erano costituite dal parere di perito grafico, dott.ssa Tognella (non riferibilità al condannato delle sottoscrizioni apposte in calce al verbale di accertamento del 2/12/2010 e del verbale di rivista del 3/2/2011) e dall'assenza di sottoscrizione in calce al provvedimento conclusivo della procedura di cui al d.lgs n. 758/1994 di ammissione al pagamento in sede amministrativa. Tali nuove prove erano dimostrative dell'assenza della condizione di procedibilità di cui agli artt. 19 e ss d.lgs n. 758/1994. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 631 e 634 cod.proc.pen. Lamenta che la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, aveva omesso di considerare in maniera esaustiva il parere del perito grafico, con particolare riferimento alla sottoscrizione apposta sul verbale di visita del 3.2.2011, contenete l'avviso per il contravventore della possibilità di essere ammesso al pagamento di una somma in sede amministrativa, esprimendo anche valutazioni in fatto (sottoscrizione da parte di soggetto in rappresentanza dell'impresa), senza confrontarsi con le prove già acquisite nel corso del giudizio. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha ribadito i motivi di ricorso e concluso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Costituisce principio di diritto consolidato l'affermazione che, in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. (Sez.5, n.15403 del 07/03/2014,Rv.260563 - 01). Detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (Sez.5, n.15403 del 07/03/2014,Rv.260563 - 01). Nella specie, la Corte di appello, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, ha evidenziato che gli atti presenti nel fascicolo processuale e noti alla difesa (verbale di accertamento e relativa sottoscrizione da parte di dipendente dell'impresa edile del ricorrente - LI I- che rappresentava di fatto l'imprenditore, provvedimento di ammissione al pagamento in sede amministrativa del 3/2/2011, privo di sottoscrizione da parte del contravventore o di persona presente all'ispezione; verbale di rivista in pari data con sottoscrizione illeggibile;
dichiarazioni rese in dibattimento dall'accertatore e dal teste Toni che davano atto che la violazione riscontrata alla normativa anti-infortunistica era stata contestata al ricorrente) rendevano inidonea, ai fini richiesti, la consulenza grafologica finalizzata ad accertare che la sottoscrizione del verbale di accertamento non era riferibile al ricorrente, emergendo tale dato già dagli atti processuali ed essendo stato lo stesso oggetto di compiuta valutazione unitamente alle ulteriori risultanze probatorie. Le doglianze proposte, pertanto, sono manifestamente infondate. Il ricorrente, peraltro, neppure confrontandosi con le corrette argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata, si dilunga anche in considerazioni in fatto, non proponibili in sede di legittimità. 3. I motivi proposti, inoltre, presentano anche un ulteriore profilo di inammissibilità. Va, infatti, richiamata la condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile - come prospettato in ricorso-, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo sicché non costituisce 3 Il Consigliere estensore Artont Di QSQd 1 si IL CANCELLIERE ESPERTO Dottss lisa A rrabito "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez.3, n. 28358 del 30/03/2016, Rv. 267531 - 01, in fattispecie nella quale è stato escluso che l'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità assumesse rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione;
Sez.4, n. 11628 del 26/02/2025, Rv.287728 - 01, in fattispecie di erronea applicazione del citato art. 9 d.lgs. n. 74/2000, non dedotta in sede di gravame attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2026