CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8631 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Corte di appello Brescia avverso la sentenza del 30/01/2025 del GIP del Tribunale di Mantova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DA DA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione di sanzione amministrativa accessoria. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8631 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Sostituto Procuratore generale della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Mantova nei confronti di SA CH, dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. 1.1. Con un unico motivo deduce, violazione dell’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere stata omessa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il ricorso è fondato. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ Melzani Saymon, Rv. 279349, così massimata: «È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di non ha applicato all’imputata alcuna sanzione amministrativa accessoria, così come previsto dal richiamato art. 222, cod. strada, secondo il dictum della Corte Costituzionale che, con sentenza 19 febbraio - 17 aprile 2019, n. 88, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada nel momento in cui non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. 3 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA DA DR AG
udita la relazione svolta dal Consigliere DA DA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione di sanzione amministrativa accessoria. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8631 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Sostituto Procuratore generale della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Mantova nei confronti di SA CH, dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. 1.1. Con un unico motivo deduce, violazione dell’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere stata omessa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il ricorso è fondato. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ Melzani Saymon, Rv. 279349, così massimata: «È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di non ha applicato all’imputata alcuna sanzione amministrativa accessoria, così come previsto dal richiamato art. 222, cod. strada, secondo il dictum della Corte Costituzionale che, con sentenza 19 febbraio - 17 aprile 2019, n. 88, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada nel momento in cui non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. 3 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA DA DR AG