Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
La mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato all'udienza - nella specie davanti al giudice di pace - in cui il querelante rimetta la querela, non integra accettazione tacita della remissione, ma, di per sé, costituisce mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza dalla persona offesa.
Commentario • 1
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Accettazione remissione di querela Affinché la remissione di querela possa produrre i suoi effetti è necessario che il querelato la accetti, rinunciando a dimostrare la sua innocenza Forma dell'accettazione Ricusa tacita Estensione degli effetti Capacità di accettare la remissione Fac-simile Forma dell'accettazione Ai sensi dell'articolo 340 del codice di procedura penale, la dichiarazione di accettazione è fata con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria. Per lungo tempo, però, la giurisprudenza si è divisa circa l'ammissibilità di un'accettazione tacita della remissione di querela. Ad esempio, con sentenza numero 15613/2009, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2009, n. 15613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15613 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 26/02/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 227
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 019738/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di SASSARI;
nei confronti di:
AN UN, N. IL 06/10/1976;
avverso SENTENZA del 10/01/2008 GIUDICE DI PACE di TEMPIO PAUSANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Meloni V..
OSSERVA
1 - Il Procuratore Generale della Repubblica di Sassari propone ricorso contro sentenza del Giudice di pace di Tempio Pausania, che dichiara non doversi procedere
contro
ON NO per accettazione tacita della remissione di querela, operata in udienza dalla querelante Mameli Elena, non essendo comparso l'imputato alla stessa udienza.
Il ricorso denuncia violazione dell'art. 155 c.p., perché la sentenza induce l'accettazione tacita dal fatto che l'imputato, citato ritualmente, non sia comparso al dibattimento, mentre doveva esser posto in condizioni di ricusare espressamente o tacitamente la remissione, essendo suo diritto ottenere, eventualmente, una decisione assolutoria di merito.
2 - Il ricorso è fondato.
La sentenza erroneamente correla l'accettazione tacita di querela alla mancata comparizione della persona offesa in udienza. Ma tale mancata comparizione significa per sè l'esercizio di una facoltà processuale, e la sentenza non da conto ne' che l'imputato fosse già a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza della persona offesa, ne' che sia stato informato della avvenuta remissione prima della decisione del Giudice.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Tempio Pausania.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2009