Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2009, n. 15613
CASS
Sentenza 26 febbraio 2009

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Massime1

La mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato all'udienza - nella specie davanti al giudice di pace - in cui il querelante rimetta la querela, non integra accettazione tacita della remissione, ma, di per sé, costituisce mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza dalla persona offesa.

Commentario1

  • 1guida e fac-simile
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    Accettazione remissione di querela Affinché la remissione di querela possa produrre i suoi effetti è necessario che il querelato la accetti, rinunciando a dimostrare la sua innocenza Forma dell'accettazione Ricusa tacita Estensione degli effetti Capacità di accettare la remissione Fac-simile Forma dell'accettazione Ai sensi dell'articolo 340 del codice di procedura penale, la dichiarazione di accettazione è fata con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria. Per lungo tempo, però, la giurisprudenza si è divisa circa l'ammissibilità di un'accettazione tacita della remissione di querela. Ad esempio, con sentenza numero 15613/2009, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2009, n. 15613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15613
Data del deposito : 26 febbraio 2009

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