Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 15156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15156 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BORSO ARTT. 46 E CE PACE) (IST.NE REPUBBLICA ITALIANA 4 5 1 5 6 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 21-11-1 1, №374 LA CORTE SUPREMA DICA ¿SEZIONE SECONDA CIVILE Counomi DUN Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Connoliniall T Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G.N. 22171/99 Cron. 35403 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere- Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. - Consigliere Ud. 06/03/02 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SE NTENZA sul ricorso proposto da: LL ER, (noto NUGIO), elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, difeso dall'avvocato SEBASTIANO FOIS, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale PACIFICI CONDOMINIO VIALE EUROPA 86 ALGHERO in persona al Sig. per diritti € dell'Amm.re p.t.; 12 NOV. 2002. IL CANCELLERE - intimato P avverso la sentenza n. 84/99 del Giudice di pace di 2002 ALGHERO, depositata il 06/05/99; 366 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- dal Consigliere Dott. Vincenzo udienza del 06/03/02 MAZ ZACANE;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per L rigetto. 4 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22.5.1998 GE IL proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Alghero avverso il decreto emesso il 5.3.1998 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del Condominio di Viale Europa 86 in Alghero della somma di lire 350.204 per residui oneri condominiali relativi al conguaglio per l'anno 1996 ed alle quote per l'anno 1997. Al riguardo assumeva che il conguaglio 1996 era viziato da addebiti relativi ai consuntivi 1994 e 1995, affermando che la delibera di approvazione 1994 era stata impugnatadel rendiconto del dinanzi al Tribunale di Sassari;
rilevava che il suo debito ammontava quindi a lire 13.835 già versate;
proponeva inoltre domanda riconvenzionale ber ottenere la restituzione di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza nell'ipotesi che le spese effettuate per l'anno 1997 fossero a quelle preventivate;
risultate inferiori proponeva poi in corso di causa ulteriore domanda riconvenzionale in relazione a fatti e versamenti on precisati con l'atto introduttivo o successivi alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo. 3 Costituendosi in giudizio il condominio di viale Europa 86 in Alghero contestava il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Il Giudice di Pace adito con sentenza del 5.5.1999 decreto rigettava l'opposizione al ingiuntivo, e condannava il IL al pagamento in favore della controparte della somma equivalente al credito accertato ed ai relativi interessi al hetto della somma di lire 34.500 corrisposta "banco Svatis gludici". Il giudicante rilevava, per quanto ancora interessa in questa sede, che la contestazione sollevata dall'opponente in ordine ad un asserito pagamento di importi relativi agli esercizi 1994 e 1995 era infondata: infatti tali somme erano state corrisposte rispettivamente nel 1995 e nel 1996, e per ragioni contabili erano state calcolate negli anni in cui erano state versate, cosicchè nel 1995 era stato riportati il passivo del 1994 e nel 1996 il passivo del 1995, come risultava dai prospetti riepilogativi dell'attivo e del passivo approvati dalle assemblee regolarmente condominiali e non impugnati. Il Giudice di Pace riteneva poi inammissibile La domanda riconvenzionale, riguardante un preteso credito, relativo al preventivo del 1997, del tutto eventuale e comunque privo di requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità in quanto non ancora accertato in sede di approvazione del consuntivo all'esercizio 1997. Per la cassazione di tale sentenza il IL ha proposto un ricorso basato su due notivi ed ha successivamente depositato una nemoria;
il Condominio di viale Europa 86 in Alghero non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 360 n.4 e 5 c.p.c. in relazione agli articoli 645 277 primo comma e 112 c.p.c./ assume che, contrariamente al convincimento espresso dal giudice di pace, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la decisione della controversia deve essere effettuata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del procedimento monitorio;
pertanto hella fattispecie il giudicante avrebbe dovuto considerare che nelle more del giudizio era intervenuta la delibera di approvazione del del 1997 che, con consuntivo per l'esercizio ciferimento al IL a fronte di versamenti r riconosciuti per lire 588.000, presentava un addebito di spese per lire 412.437, cosicchè la difensiva a credito del medesimo avrebbe dovuto essere portata in compensazione con il credito vantato dal Condominio. La doglianza è inammissibile. In effetti il Giudice di Pace ha ritenuto che credito oggetto della domanda riconvenzionale proposta dal IL era del tutto eventuale e comunque privo d i caratteri di certezza, liquidità esigibilità in quanto, seppure fosse statoed esistente, non ancora accertato dall'approvazione del consuntivo dell'anno 1997. Pertanto la sentenza impugnata non ha violato alcuna delle norme processuali denunciate;
per in esame, riguardando altro verso poi la censura l'esistenza dei presupposti per procedere a compensazione, si risolve in una deduzione di violazione di legge, attinente alla decisione di MERITO, relativa a norme ordinarie, come talf inammissibile alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine ai limiti entro i quali è possibile esperire ricorso 6 per cassazione avverso una sentenza del Giudice di controversia di valore non Pace pronunciata in una superiore a due milioni di lire, come appunto hella fattispecie, e dunque decisa secondo equità (vedi sentenza 15.10.1999 n.716, che ha ammesso la Censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, soltanto per inosservanza о Ш Falsa applicazione di norme costituzionali e di comunitarie di rango superiore alla normanorme ordinaria). ricorrente, Con il secondo motivo il violazione dell'art. 360 n. .5 c.p.c., denunciando assume che la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione relativamente all'estinzione del credito preteso dal Condominio per "conguagli al motivazione quantomeno perplessa,31.12.1995" con on avendo da un lato considerato che le causali dei versamenti effettuati dall'esponente si riferivano espressamente al conguaglio 1994 ed al conguaglio 1995, e dall'altro lato avendo erroneamente ritenuto che la mancata impugnazione delle delibere assembleari che avevano approvato i prospetti riepilogativi dell'attivo e del passivo CONDOMINO potesse vanificare il diritto del (Condominio а far valere in giudizio l'intervenuta estinzione del 7 debito a suo carico per oneri condominiali. La censura è inammissibile. Invero il giudice di pace con congrua ( )e 1 corretta motivazione ha espresso le ragioni per le quali gli importi versati dal IL rispettivamente nel 1995 e nel 1996 erano stati imputati da un punto di vista contabile agli anni in cui erano stati corrisposti, come emergeva dai prospetti riepilogativi dell'attivo e del passivo approvati dalla assemblea condominiale e non И impugnati. Pertanto la doglianza del ricorrente trascura di considerare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia sopra menzionata secondo cui la sentenza del giudice di pace che ha deciso una controversia di valore non superiore a due milioni di lire ricorribile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 1.4 c.p.c., soltanto nei casi di inesistenza della notivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della 8 notivazione, ipotesi non ricorrente nella fattispecie. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
non Occorre provvedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, atteso che il • Condominio di Viale Europa 86 in Alghero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. SE BE Così deciso in Roma il 6.3.2002 Viam Mew.com ertumme CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Tolazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA T218 Roma LIERE C1 9