Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 1
In caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda solo la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, la rigetterà con ordinanza. Ne deriva che dall'annullamento consegue il rinvio del giudizio al giudice "a quo" e non già la trasmissione degli atti allo stesso giudice dopo le pronunce di annullamento senza rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/1998, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Vittorio Palmisano Presidente del 17/4/1998
Dott. Nicola Marvulli Consigliere SENTENZA
" Pasquale Lacanna " N. 2268
" Renato Luigi Calabrese " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 25987/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M. in proc. pen. a carico di
DE CA, n. a Durazzo il 25 febbraio 1972
avverso la sentenza del Pretore di Ancona
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Ancona, su richiesta delle parti, applicò a DE CA la pena di trentatre giorni di reclusione per i reati continuati di uso di documento falso e di guida senza patente, riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, che lamenta la violazione del minimo edittale della pena prevista, in mesi due e giorni venti di reclusione, per il più grave reato di cui agli art. 489, 482 e 477 c.p. Il ricorso è fondato.
Le parti, invero, hanno concordato l'applicazione di una pena determinata sulla base di mesi due di reclusione da irrogarsi per il più grave delitto di uso di atto falso, mentre in realtà per l'uso di un'autorizzazione amministrativa contraffatta da un privato è prevista la pena minima di due mesi e venti giorni di reclusione. Il giudice, quindi avrebbe dovuto respingere la richiesta di applicazione di una pena determinata in violazione della legge. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Pretura di Ancona per nuovo giudizio.
Non è condivisibile, infatti, la giurisprudenza secondo la quale "l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (nella specie per erronea determinazione della pena concordata, dovuta a violazione delle norme in materia di esecuzione), implicando la esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo hanno raggiunto ed il giudice lo ha recepito, comporta anche il venir meno della possibilità, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza, sulla base di quel medesimo accordo, il procedimento", con la conseguenza "che il detto annullamento va pronunciato senza rinvio, ma con semplice trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso. potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterà allora "ex novo" se recepirlo o meno), o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, escludendosi, quindi, la possibilità di una sua definizione in sede di udienza preliminare, salvo il diverso caso in cui si addivenga ad una sentenza di non luogo a procedere" (Cass., sez. I, 3 dicembre 1992, Martinelli, m. 192706, Cass., sez. I, 10 novembre 1993, Papanikolla, m. 197242). Come ha ben chiarito un altro orientamento giurisprudenziale, infatti, "in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda soltanto la decisione e non anche la richiesta;
su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterà con ordinanza"; sicché l'annullamento va disposto con rinvio (Cass., sez. V, 22 ottobre 1993, Bulagna, m. 195690).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Ancona per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1998