Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2015, n. 40260
CASS
Sentenza 17 febbraio 2015

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In tema di perizia, nel caso in cui, all'atto del conferimento dell'incarico, non venga indicata nel verbale la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l'omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia, a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc.proc., da eccepire, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado.

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  • 1Nomina consulente tecnico di parte: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2015, n. 40260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40260
Data del deposito : 17 febbraio 2015

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