Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B 03 75 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA D I CA S S AZIONE Lavoro LA CORTE R.G.n.13451/99 SEZIONE LAVORO 13452/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 13453/99 Dott. Vincenzo Mileo Presidente Cron. 8789 Consigliere Rel.- "F VA Prestipino Rep. " Antonio Lamorgese Ud.: 3.12.2001 " LO D'IN " " LL Coletti ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso n. 13451/99 proposto uella qualité di buede & ER AF da PA MA elett.te dom.ta in Roma, Via Fabio Massimo n. 60, scala B, 3° piano, presso la sede della C.L.I.-Confederazione Lavoratori Italiani, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rotondo per procura speciale a margine del ricorso. 6701 Ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge. Controricorrente e sul ricorso n. 13452/99 proposto nella qualità di ereche di IS groun da CE, elett.te dom.ta in Roma, Via Fabio SC Massimo n. 60, scala B, 3° piano, presso la sede della Lavoratori Italiani, C.L.I. Confederazione rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rotondo per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO. Intimato e sul ricorso n. 13453/99 proposto in qualità di excite di MAs AS da MÀ AC elett.te dom.ta in Roma, Via Fabio Massimo n. 60, scala B, 3° piano, presso la sede della C.L.I. Confederazione Lavoratori Italiani, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rotondo per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO. Intimato Tribunale diper 1'annullamento della sentenza del Catanzaro n. 161 del 25.2.1999 (R.G. n. 749/98). 2 Udita nella pubblica udienza del 3.12.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. VA Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso, previa riunione, per l'accoglimento dei ricorsi. Svolgimento del processo Con distinti ricorsi MA PA quale erede di AF PA, CE SC quale erede di VA SC, AC MÀ quale erede di AS MÀ e CO PA quale erede di RE PA, premesso che i loro danti causa, in qualità di invalidi civili, erano percettori dell'indennità di accompagnamento, chiedevano al Pretore di Rossano che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti del per il pagamento di somme Ministero dell'Interno derivanti dagli incrementi stabiliti dalla legge n. 656 del 1986. Emanati i decreti ingiuntivi, il Ministero dell'Interno proponeva opposizione, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità o l'inefficacia per difetto dei requisiti previsti dalla legge. Riunite le cause, il Pretore rigettava le opposizioni con sentenza del 4 novembre 1997. 3 Decidendo sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza emessa il 25 febbraio 1999, confermava la decisione impugnata nei confronti del solo PA, mentre revocava i decreti ingiuntivi con riferimento alle altre appellate, in base al rilievo che le stesse, rimaste contumaci nel giudizio di secondo grado, non avevano dato la prova della loro legittimazione attiva. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati, la PA, la SC e la MÀ, che hanno dedotto un unico motivo. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso solamente nei confronti della PA. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, la riunione dei ricorsi (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo delle rispettive impugnazioni, quindi, da esaminarsidi identico contenuto e, congiuntamente, le ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. e il vizio di imsufficiente e contraddittoria motivazione su omessa, un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non fosse stata provata 4 la loro legittimazione attiva, atteso che, a parte che stata formulata dal Ministero l'eccezione era la prima volta nel giudizio di dell'Interno per appello, la titolarità del beneficio assistenziale in capo ai loro danti causa risultava dalla documentazione da esse esibita in giudizio. I ricorsi debbono essere disattesi. PremessO che nel giudizio di primo grado le attuali ricorrenti avevano dedotto di agire in giudizio per far valere non già un proprio originario diritto, un diritto che loro derivava per successione ma ereditaria, nella sentenza impugnata, in relazione al motivo di appello dedotto dal Ministero dell'Interno secondo cui il Pretore "aveva omesso ogni motivazione in ordine alla legittimazione dei ricorrenti, che avevano affermato di essere invalidi e di godere dell'indennità di accompagnamento" è stato rilevato che le domande delle appellate dovevano essere disattese perché non era stata da esse fornita la prova della relativa legittimazione (v. le pagg. 4 e 10 della sentenza medesima). Ora, a fronte di tale assunto, le ricorrenti, da un lato, sostengono che, attesa la loro contumacia nel giudizio di appello, non avevano potuto provare "l'appartenenza” dei loro defunti congiunti "alla 5 categoria di invalidità contrassegnata con il n. 42, quali titolari dell'indennità di accompagnamento" e con tale asserzione, quindi, confermano che da esse non era stata fornita la prova richiesta dal Tribunale;
e, dall'altro, si limitano ad affermare che "la titolarità del beneficio dell'indennità di accompagnamento era comunque desumibile sia dalla documentazione esistente nel fascicolo di primo grado, sia in quello del senza peraltro indicare ilprocedimento monitorio", contenuto di tale documentazione. Essendo, pertanto, evidente la genericità della censura, la stessa non può essere presa in considerazione dalla Corte e il ricorso deve essere rigettato. Non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, giacché, quanto alla PA, si deve tenere conto della natura controversia (non avendo, oltre assistenziale della tutto, nemmeno il controricorrente dedotto la manifesta temerarietà o infondatezza del ricorso: art. 152 disp. att. c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 13 aprile 1994, dichiarativa della illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 4, secondo comma, del d.l. n. 384 del 1992) e, quanto alle altre ricorrenti, perché contro le stesse il Ministero non ha svolto attività difensiva. 6
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001 Il Presidente: Vincenis Millo Il Consigliere estensore: Depositato in Cancelleria CANCELLIERE Andre elle 14 MAR. 2002 IL CANCELLIERE oggi, I D A , 0 S 1 S O 3 L . 3 A L T T 5 , O R . B A A ' S I N E L D P L 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - G S O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T I N S I E R A I S G L E E D L R E O D 7