Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10976 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 6 / 0 2 516/2002 REPUB LIC ITALI oggetto IN NOME D POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente Dott. Michele DE UC Consigliere R.G.n. 00222/2000 Dott. LUiano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 28582 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 26.03.2002 da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo presidente p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenza Gorga, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
LL EF HI UC EG ADELCHỊ 1325 1 rapp.ti e difesi dall'avv. Alberto LUchetti, del Foro di Ancona, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Cola di Rienzo, n. 28, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cabibbo, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona n. 00786/1999 del 11.06/11.10.1999, R.G. n. 01291/97, notificata il 21 ottobre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per la inammissibilità, e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Ancona rigettava l'appello proposto dall'I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) avverso la sentenza del Pretore di Ancona n. 565/97, che aveva a sua volta accolto le domande proposte da FA LL, UC TI e DE OR dirette al riconoscimento in loro favore della indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 per la durata di 24 mesi a seguito di licenziamento di essi istantia Conseguente a seguro di procedura per riduzione di personale;
indennità di mobilità, peraltro, già concessa dall'Istituto, e poi revocata, con effetto retroattivo dal 17 aprile 1996, sul presupposto che la impresa datrice di lavoro, esercente attività di commercializzazione di prodotti petroliferi, avendo provveduto nel mese di giugno 1995 ad una prima procedura di mobilità, conclusasi con 39 licenziamenti nel settembre 1995, e, il 26 novembre 1995, ad una seconda identica procedura conclusasi con accordo sindacale e il licenziamento di altri quattro dipendenti, non avesse in tale ultima data un organico di oltre 50 dipendenti. Osservava il Tribunale: il requisito numerico (oltre 50 dipendenti) dell'organico dell'azienda per l'applicabilità del legge (d.l. n. 148 del 1993, convertito in l. n. 236 del 1993 di estensione alle aziende commerciali della disciplina sulla cassa integrazione salariale straordinaria) per la concessione del beneficio doveva rilevarsi secondo i criteri di cui all'art. 1, comma I°, della legge n. 223 del 1991 (dato statistico dimensionale), quale 2 disposizione mai modificata e quindi con funzione di trascinamento nell'operazione di estensione della disciplina anche a settori diversi da quelli inizialmente beneficiati;
il dies a quo per la valutazione delle dimensioni dell'organico aziendale non poteva non essere che quello di inizio della procedura di mobilità; l'Inps non aveva contestato la sussistenza del requisito statistico dimensionale nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità, ancorché avesse eccepito che per le imprese commerciali si sarebbe dovuto procedere ad accertamento istantaneo, che comportava l'insussistenza nella specie del detto requisito dimensionale;
tale accertamento istantaneo proposto dall'Inps era in contrasto con la ricostruzione storica della disciplina applicabile e sfociava anche in serie perplessità di legittimità costituzionale. Ricorre per l'annullamento della predetta sentenza l'Inps affidandosi ad unico motivo di censura. LL FA, TI UC e OR DE si sono costituiti con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 12, 16 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 421 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: proprio la individuazione da parte del giudice di appello del dies a quo per la valutazione delle dimensioni dell'organico aziendale in quello di inizio della procedura di mobilità - non valendo per le imprese commerciali la media del periodo di osservazione al detto scopo nel semestre antecedente la domanda di intervento straordinario doveva ritenersi insussistente il requisito alla data del novembre 1995; in - realtà le due procedure si sono susseguite e non potevano considerarsi un tutt'uno a tale scopo;
il Tribunale aveva, conseguentemente, anche omesso di verificare la sussistenza dell'altro requisito dei cinque licenziamenti nei centoventi giorni;
il licenziamento intimato alle controparti nella presente controversia aveva natura di licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo, cui non era applicabile la disciplina invocata. Il ricorso è infondato. 3 Va preliminarmente esclusa la pretesa novità della questione proposta dall'Inps con il ricorso per cassazione. La tesi, sempre sostenuta dall'Istituto a sostegno della non debenza della indennità di mobilità agli originari ricorrenti, è stata fin dall'origine riconnessa alla insussistenza della natura collettiva dei provvedimenti espulsivi in ragione della inesistenza dei principi informatori di essa. E tale rimane la questione anche nel presente giudizio di legittimità, essendo essa ancora proposta sotto il medesimo profilo, con la sola, ovvia e irrilevante precisazione, che in mancanza di tale natura si verterebbe nella diversa ipotesi del licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo. Piuttosto assiomaticamente introduce l'Inps il tema della inapplicabilità alle imprese commerciali del principio secondo cui la valutazione del requisito dimensionale dell'azienda di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991 - come esteso con modificazione ad esse con l'art. 7, settimo comma, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 - ai fini del ricorso alla procedura per riduzione di personale di cui al medesimo testo legislativo n. 223/91, con ciò, peraltro, implicitamente condividendo il principio che, almeno per quanto riguarda le imprese industriali e artigiane, la medesima valutazione va riferita alla media precedente la domanda di integrazione salariale con specifico richiamo alla normale consistenza occupazionale dell'azienda. In riferimento al detto primo principio si accenna in ricorso che il Tribunale avrebbe erroneamente accertato la sussistenza di un unico episodio di riduzione di personale, ancorché distinto in concreto nelle due procedure ex lege n. 223 del 1991, l'una iniziata nel giugno 1995 e conclusa con i 39 licenziamento del settembre 1995, e, l'altra, relativa ai licenziamenti oggetto della presente controversia, attivata nel novembre dello stesso anno e conclusa nel gennaio del 1996, sicché, sostanzialmente si censura la sentenza per non aver tenuto conto che all'atto di tali ultimi licenziamenti l'azienda non vantava (più) il requisito dimensionale dei cinquanta dipendenti di cui alla citata disciplina (art. 7, settimo comma, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236). Così posta la censura, sarebbero sufficienti, ai fini di una evidente sua infondatezza, le considerazioni che, da un lato, tale ultimo accertamento del Tribunale non trova in ricorso alcun' altra opposizione, aldilà dell'affermata sua erroneità senza spiegazione 4 alcuna, evidentemente sul presupposto frainteso dell'attivazione, forse anche superflua se non per l'unico scopo di un ulteriore accordo sui nuovi licenziamenti, e, dall'altro, che, altrettanto senza alcuna spiegazione e nonostante il contrario orientamento giurisprudenziale di legittimità, è affermata la inapplicabilità alla ipotesi di specie del principio di valutazione del requisito dimensionale dell'azienda secondo il metodo cd. statistico in luogo di quello cd. istantaneo, quando invece proprio l'estensione tout court di cui alla legge n. 236 del 1993 (di conversione del d.l. n. 148 del 1993, art. 7, settimo comma) ne propone l'effetto decisamente e integralmente trascinante;
val quanto dire che sui punti fondanti la decisione di merito impugnata non risulta in concreto proposta alcuna idonea censura. Una ulteriore considerazione non può tacersi, questa volta con effetto tranciante. A ben vedere, e considerati i termini delle proposte due procedure per riduzione di personale sopra indicate, l'azienda nella specie avrebbe potuto tranquillamente procedere, nell'ambito della cd. prima procedura del giugno - settembre 1995, anche ai tre successivi licenziamenti in aggiunta a quelli (ben trentanove) adottati, il che evidentemente svuota di qualsiasi contenuto l'opposta tesi secondo cui a tale ultima data non sussisteva il requisito dimensionale dell'azienda per la riconducibilità alla ipotesi di licenziamento collettivo dei citati provvedimenti. E ciò tanto più in quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare che "accertata la riconducibilità del licenziamento di un lavoratore, per la contestualità logica, cronologica e geografica di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991, ad un licenziamento collettivo operato dall'impresa, non osta al diritto del lavoratore medesimo a conseguire dall'Inps, a norma dell'art. 16 della stessa legge, l'indennità di mobilità, previa iscrizione nelle relative liste, la circostanza che il licenziamento del lavoratore sia avvenuto prima dell'avvio della procedura di mobilità; né in senso contrario rileva la disposizione di interpretazione autentica del citato art. 24, primo comma, posta dall'art. 8, comma quarto, del d.l. n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, secondo cui la facoltà di collocamento in mobilità dei lavoratori eccedenti va esercitata entro il termine di centoventi giorni dalla conclusione della procedura di mobilità (termine peraltro derogabile dall'accordo sindacale eventualmente concluso a 5 norma del medesimo art. 4)" (Cass. 27 maggio 1998, n. 05243). Ne deriva, in logica conseguenzialità, che anche la pretesa omissione da parte del Tribunale, circa l'accertamento della sussistenza dell'ulteriore requisito dei cinque provvedimenti nel centoventi giorni, non trova alcun fondamento, e la relativa questione deve ritenersi assorbita, avendo l'azienda, in effetti, proceduto, fra la prima e la seconda volta, ed in entrambi i casi a seguito di accordo sindacale, al licenziamento di ben oltre il numero di dipendenti di cui al citato requisito. Conclusivamente, non sembrano prospettati, nel caso di specie, validi argomenti di contrasto ai principi di questa giurisprudenza di legittimità come sopra richiamati, nè argomentazioni idonee ad escludere il diritto al ripristino della indennità di mobilità azionato nella presente controversia e già riconosciuto dalla sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza l'Inps va condannata al rimborso in favore di LL FA, TI UC e OR DE delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
S rigetta il ricorso;
condanna l'I. N. P. S. - Istituto la Corte della Previdenza Sociale al rimborso in favore di LL FA, TI LU e OR DE delle spese del giudizio di cassazione in euro 25,04, oltre a euro onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 26 marzo 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Grovana Margarille معضله Vincenzo Mileo новичо Pelle Phille 6