Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
Non possono essere concesse misure alternative ad una detenzione cessata in quanto relativa ad una pena estinta per l'applicazione dell'indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2008, n. 10691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10691 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Presidente - del 20/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 547
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 028749/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA PA N. IL 13/06/1962;
avverso ORDINANZA del 20/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA G., che ha richiesto declaratoria di inammissibilità.
OSSERVA
1. Con ordinanza 10.03.2006 il Tribunale di sorveglianza di Venezia respingeva le istanze di RA PA di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. Esperito dalla stessa ricorso per cassazione, questa Corte con sentenza 12.01.2007 annullava l'ordinanza impugnata e rinviava per nuovo esame.
In sede di rinvio, peraltro, l'anzidetto Tribunale, preso atto che la FR in data 01.08.2006 era stata scarcerata per indulto, e che dunque non aveva più alcun interesse alla decisione sulle richieste di cui sopra, con ordinanza 20.03.2007 dichiarava non luogo a provvedere.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetta FR che motivava il gravame deducendo violazione di legge in quanto sarebbe erronea la considerazione del Tribunale in ordine al cessato interesse di essa ricorrente alla decisione, potendo questa risultare utile in funzione di un futuro ricorso all'istituto della fungibilità. In data 01.10.2007 il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità.
3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
È del tutto pacifico, invero, che non possa essere chiesta e tanto meno - ovviamente - concessa misura alternativa ad una detenzione cessata in quanto relativa a pena estinta per applicazione dell'indulto, per mancanza del presupposto (carcerazione da eseguire) e per evidente impraticabilità degli istituti in questione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) in tutti i loro aspetti.
Quanto richiesto con il ricorso presuppone ed ipotizza, invero, una sorta di misura alternativa virtuale del tutto estranea al sistema normativo (la cui eventuale concessione ricadrebbe nella categoria dell'atto abnorme).
Nè si vede come un siffatto, inammissibile, provvedimento potrebbe indurre fungibilità, proprio perché superato dall'estinzione della pena in questione per doverosamente applicato indulto che, all'evidenza, non può non prevalere.
In definitive il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di somma che si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente FR PA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008