Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PORO ITALIANO 0 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SOMMA Presidente R.G.N. 15206/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Consigliere Cron. 234, Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 362 Dott. Antonio VELLA Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Ud. 20/09/00 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: CE.GE.FIN. S.R.L, in persona del legale rappre.te p.t. M A OG Mario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAETANA 13/A, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI UMBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studiocopia SOLE 24 ORE BANESTO LEASING ITALIA SPA GIA' UNO, elettivamente dal Sig. 6000 per diritti L. - 2/6 GEN. 2001 domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso IL CANCELLIERE lo studio dell'avvocato GIUGNI OTTORINO, che la 3000 difende unitamente all'avvocato ASCARI AUGUSTO, giusta 2000 delega in atti;
controricorrente1458 CG575611 -1- CG575612 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 2927/97 della Corte d'Appello Richiesta copia esecutiva dal Sig. GIUGni di ROMA, depositata il 07/10/97; per diritti L. 28000+10 11 SET 2001.... udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
LIRE 10000 P.M. in persona del Sostituto Procuratore udito il ANCELLERIA Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per Generale LIRE 2000 l'inammissibilità del ricorso. CANCELLER AE995373 AE395374 BE759679 BE759680 BE759677 BE759678 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 4 aprile 1990 la CE.GE.FIN. SRL, affermandosi agente plurimandataria della SPA FINCA LEASING, in forza di lettera d'incarico recante la data dell'1 gennaio 1988, nella quale impropriamente si era qualificato il rapporto come di “brokeraggio" e premesso che in data 1.8.1989 la preponente aveva posto in essere il recessO dal contratto, rifiutandosi sistematicamente di accettare gli affari procuratile, conveniva in giudizio la stessa dinanzi al Tribunale di Roma т per il pagamento sia dell'indennità di mancato preavviso sia di quella prevista dall'art. 14 del ро economico collettivo (indennità vigente accordo clientela), per complessive suppletiva di L.125.654.912. Chiedeva altresì l'attrice il pagamento di L.12.468.000 per le provvigioni oggetto della fattura n. 15 da lei emessa il 2.5.1989. Costituitasi, la preponente, che aveva nel frattempo assunto la denominazione di ELI LEASING SPA, sosteneva che alla data dell'1.8.89 si era limitata ad inviare ad alcuni agenti della zona di nella quale prospettava Roma una lettera di cessare l'attività nel Lazio, 1'opportunità 3 lettera, però, che non concerneva la società attrice. La convenuta, inoltre, negava che successivamente al marzo 1989 la CE.GE.FIN. le avesse proposto altri affari e sosteneva che il diritto di questa a percepire le provvigioni tra le quali quelle considerate nella predetta fattura era condizionate alla rispondenza deglin. 15/89 affari proposti a ben determinati requisiti. Ad ogni modo, secondo la stessa convenuta, il rapporto si era sciolto in seguito alla lettera del 20.3.1990 recante il regolare preavviso di mesi quattro. х и In via riconvenzionale la ELI LEASING SPA chiedeva il rimborso di L.6.164.927, indebitamente н corrisposte all'attrice. Avendo le parti riconosciuto l'incompetenza territoriale del giudice adito, la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Viterbo. Esperita l'istruttoria, con sentenza 21-27 ottobre 1993 quel giudice dichiarava che il contratto di agenzia si era risolto in seguito al predetto preavviso e pertanto il 20.7.90, donde l'infondatezza delle pretese dell'attrice circa le menzionate indennità. 4 Rigettava altresì il Tribunale la domanda avversaria concernente le provvigioni la riconvenzionale della preponente, condannando l'attrice alle spese di lite. Proposto gravame dalla CE.GE. FIN. la Corte d'appello di Roma, con sentenza 20.6-7.10.97, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la CE.GE.FIN. SRL sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la BANESTO GRUPPO FINANZIARIO SPA in liquidazione, già ELI LEASING SPA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia contraddittorietà della motivazione in ordine al ritenuto mancato raggiungimento della prova della cessazione del rapporto di agenzia alla data del 31 luglio 1989 per recessO immotivato della società preponente. Rileva la ricorrente: a)-che quanto all'assunto della Corte del merito che essa CE.GE.FIN. si sarebbe sottratta all'onere anche solo di indicare quali sarebbero 5 stati gli ipotetici affari la cui conclusione era stata rifiutata dalla preponente, era stato ampiamente sottolineato nel corso del giudizio che, nonostante non vi fosse stata la possibilità di produrre la documentazione relativa ai contratti non conclusi, né di fornire indicazioni specifiche in proposito, atteso che le proposte di contratto e i relativi documenti venivano di volta in volta trasmessi alla mandante, la quale sola ne aveva la disponibilità, ciònondimeno l'istante era stata estremamente precisa nell'indicare i tempi in cui manifestato, di fatto, il generale si era e sistematico rifiuto di tutte le proposte segnalate deduzioni con dall'agente, suffragando tali l'allegazione di altre circostanze estremamente significative, inoppugnabilmente dimostrate a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali. b) che apparivano oltremodo illogiche e fuorvianti le considerazioni del giudice d'appello in ordine alle lettere 26.2.1990 del legale di essa ricorrente e 20.3.1990 della controparte dalle quali si pretendeva di ricavare, in maniera del tutto immotivata, la presunzione che l'affare fattura n.30 del 13.11.1989 considerato nella sarebbe stato trattato in tempo successivo 6 all'agosto del 1989 "se e(ra) vero che l'anno precedente la fattura (n.24) del 22.1.1988, come emerge (va) dai relativi allegati, concerneva affari conclusi nell'agosto, settembre e ottobre precedenti" (pag. 7 della gravata sentenza); contrariamente all'assunto della Corte c) che, poiché l'operatività del conto corrente romana, mediante il quale venivano effettuati i versamenti da parte della mandante ed i prelievi da parte dell'agente per il pagamento dei beni concessi in locazione finanziaria rivestiva un'importanza fondamentale nel concreto svolgersi del rapporto (stipulati i contratti, gli importitra le parti relativi necessari alla erogazione dei dallafinanziamenti-materialmente eseguiti CE.GE.FIN. in favore dei terzi contraenti-venivano preventivamente "coperti" dalla società preponente con corrispondenti versamenti sul conto bancario) la chiusura unilaterale di esso, alla data del fatto, impedire la 317.89, significava, di prosecuzione del rapporto soprattutto in considerazione del mancato approntamento di un valido strumento sostitutivo;
d) che corroborando ulteriormente, le stesse risultanze della prova testimoniale, la tesi di 7 essa ricorrente circa il recessO "ad nutum dal " rapporto operato dalla società mandante, non era dato comprendere come il giudice del gravame di il mancato merito avesse potuto affermare della prova in ordine alla raggiungimento cessazione del rapporto, per recesso unilaterale della preponente, sin dal 31.7.89. Le doglianze non possono essere accolte. a) Le corrette argomentazioni del giudice d'appello circa il mancato assolvimento da parte della CE.GE.FIN dell'onere di dimostrare che fin dalla data del 31 luglio 1989, indicata in citazione, la preponente aveva pretestuosamente ○ in ogni caso, indebitamente rifiutato la conclusione degli affari propostile hanno ricevuto soltanto una generica contestazione da parte della ricorrente che, in contrasto altresì con il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, si è limitata, senza ulteriori specificazioni, a richiamare produzioni documentali e prove testimoniali che avrebbero suffragato l'anch'esso apodittico richiamo ad una precisa indicazione dei "tempi in cui si era manifestato, rifiuto di di fatto, il generale e sistematico tutte le proposte segnalate dall'agente". 8 b) La ricorrente, anche in questo caso in violazione del principio della specificità dei motivi sancito nell'art. 366 n. 4 cpc, non è andata oltre la generica qualificazione come "oltremodo delle considerazioni del illogiche e fuorvianti" giudice del gravame di merito in ordine al valore indiziario, in contrasto con la tesi assunta sul punto dalla CE.GE. FIN, delle richiamate lettere 26.2 e 20.3.90. c) Il giudice d'appello ha definito suggestiva, ma non sufficiente per far ritenere raggiunta la prova del recesso della preponente, la circostanza della chiusura, alla data del 31 luglio 1989, del conto corrente bancario sul quale venivano eseguiti i versamenti da parte della medesima e, da parte dell'agente, i prelievi per il pagamento dei beni concessi in leasing alla clientela. Ha osservato in primo luogo quel giudice che si trattava di una modalità non essenziale, se è vero che, nonostante la chiusura del conto bancario, anche dopo la comunicazione del preavviso la CE.GE. FIN era stata messa dalla preponente nella condizione di proporre affari secondo certe modalità. Del resto, ha puntualizzato la Corte romana, 9 nella comunicazione relativa a tale chiusura (lettera del 5.1.90 prodotta dalla stessa CE.GE.FIN in prime cure) la preponente non faceva riferimento ad alcun ostacolo che impedisse la prosecuzione del rapporto, ma solo а una non identificata "operazione" di cui al fax dell'agente del 21 dicembre 1989, tal che era onere dell'attuale ricorrente produrre tale documento per dimostrare che effettivamente la condotta della Banesto Leasing si risolveva nell'ingiustificato rifiuto di A accettare un affare validamente proposto. mp Ebbene non si vede proprio come siffatte convincenti argomentazioni possano giustificare o l'insistenza della CO.GE.FIN nel dare alla chiusura del conto il significato, di fatto, di impedire la prosecuzione del rapporto. d) Il giudice d'appello ha affermato che il quadro probatorio relativo all'onere incombente sulla attuale ricorrente non mutava sensibilmente una volta presa in esame le raccolte prove testimoniali. I testi SB e SU avevano genericamente riferito che la preponente, rifiutando ingiustificatamente gli affari propostile (in verità il SU aveva precisato 10 "qualche volta sì e qualche volta no") aveva spiegato, in occasione di una telefonata, che essa non intendeva continuare la sua attività nel Lazio. Nessuno dei testi aveva però fornito, in concreto, ragguagli circa il rifiuto di uno o più affari determinati, tal che, ad avviso di quel giudice, non era possibile verificare in giudizio se quel dato rifiuto fosse oppur no giustificato: esigenza tanto più viva se si considerava che il diniego non sarebbe stato sistematico e che, come ON, si era manifestata riferito dal teste circa gli affari da concludere nel Lazio la necessità di una più approfondita disamina per assicurarsi il loro buon fine, sia sotto il profilo di più accurate informazioni sui clienti, sia sotto quello della prestazione di garanzia da parte di questi ultimi. Ebbene del tutto evidente che ogni contestazione sul punto urta contro il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la valutazione del materiale probatorio, in quanto rimessa al giudice del merito, sfugge al sindacato di quello di legittimità se, come nella specie, congruamente motivata. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento della domanda relativa all'indennità suppletiva clientela e violazione ○ falsa applicazione degli artt. 10 4° comma e 14 24 giugnodell'accordo economico collettivo del 1981. Osserva la ricorrente che dalla dimostrazione, attraverso la produzione del bilancio al 31.12.1988 e del certificato attestante il versamento della ritenuta d'acconto per l'anno 1988, che la quasi totalità dei ricavi era relativa alle provvigioni corrisposte dalla società preponente, doveva a quanto sostenutodedursi che, contrariamente nella gravata sentenza, la fattispecie in esame doveva essere inquadrata nell'ambito di operatività dei suddetti articoli dell'accordo economico collettivo, con conseguente spettanza ad essa CE.GE.FIN. dell'indennità suppletiva di clientela nella misura indicata nell'atto introduttivo del giudizio. La doglianza è infondata. Con motivazione congrua, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede, la Corte territoriale ha ritenuto l'insussistenza nel caso di specie del 12 presupposto per la corresponsione dell'indennità in questione ammessa, secondo l'accordo economico collettivo 24.6.1981, solo а favore delle società che esercitino esclusivamente l'attività di agenzia di rappresentanza, laddove, secondo la documentazione acquisita, la CE.GE.FIN., per statuto aveva un oggetto sociale esteso anche ad altre attività. E alla mancanza di tale requisito ha insindacabilmente ritenuto quella Corte non potesse A supplire il fatto, dimostrato dall'attuale che la quasi totalità dei ricavi" ricorrente, "1 dell'anno 1988 era rappresentata dalle provvigioni percepite nell'ambito del rapporto in esame, trattandosi di evento che né riguardava, proprio per come veniva riferito, tutti gli affari trattati dalla C .GE.FIN., né comunque denotava, di per sè, la sua esclusiva derivazione dall'adempimento di una clausola contrattuale. motivo si denunzia Con il terzo contraddittorietà della motivazione in ordine all'asserita mancanza di prova della regolarità dei contratti per i quali era stato richiesto il pagamento delle provvigioni con l'emissione della fattura n. 15 del 2 maggio 1989. 13 Rileva la CE.GE.FIN di aver invece su tale punto adempiuto perfettamente all'onere della prova sub i lei gravante con la produzione in giudizio della fattura in questione e del tabulato ad essa costituente а tutti gliallegato, quest'ultimo effetti, in quanto proveniente dalla attuale resistente, ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cc.. Osserva che le deduzioni del giudice di secondo grado in merito ad un presunto mancato perfezionamento degli affari per quali era stato il pagamento delle provvigioni, richiesto W risultavano essere in palese contrasto con le A ulteriori circostanze, rilevate e non contestate, che tutte le fatture venivano emesse da essa ricorrente previa autorizzazione della mandante e che i finanziamenti per i relativi contratti erano stati regolarmente erogati dalla predetta. La censura non ha pregio. Anche su tale punto del tutto adeguata ed immune da vizi logici e giuridici si appalesa la motivazione con cui, premesso che la CO.GE. FIN., pur sostenendo che in realtà la preponente aveva riconosciuto il debito autorizzando l'emissione della fattura e provvedendo ai versamenti bancari 14 corrispondenti agli assegni emessi dalla attuale ricorrente per l'acquisto dei veicoli, non contestava che per i quattro affari in discorso sussistevano le carenze e le irregolarità indicate dalla Banasto Leasing, le quali, d'altronde, eran tali da porsi in contrasto anche con le istruzioni preponente di cui alle circolari del 30.8. edella del 15.12.1988, la Corte romana ha statuito come al riguardo la stessa C .GE.FIN. non era stata in grado di offrire alcun argomento che superasse le considerazioni svolte dal primo giudice, ossia che к le ragioni opposte dalla preponente rispetto alla и pretesa avversaria attenevano alla inesistenza stessa di un bene suscettivo di formare oggetto di leasing. Aggiungendo che anche per questa ragione doveva esser valutata con rigore la tesi dell'attuale ricorrente secondo cui era possibile ravvisare il contenuto di una vera e propria ricognizione di debito da parte della preponente nel "tabulato” in data 23.3.89 da essa prodotto in prime cure. Tale prospetto, tutt'altro che chiaro, concernente peraltro un numero di affari assai più elevato di quelli (solo quattro) oggetto della fattura n. 15/89 (secondo un appunto a firma di tal 15 "Francesco" l'autorizzazione ad emettere fattura avrebbe dovuto desumersi dalla apposizione di una sorta di asterisco) non poteva considerarsi, secondo il giudice del gravame di merito, da solo idoneo a dimostrare che la preponente abbandonava ormai ogni riserva di verifica della regolarità degli affari e della rispondenza di essi ai requisiti in precedenza prescritti, tanto più che nessun altro elemento era di ausilio in tal senso. avviso di quel Andava anzi sottolineato, ad giudice, che uno dei dati risultanti dalla produzione della CE.GE. FIN., espressamente ы н richiamato nei motivi d'appello, riguardava in о realtà una vicenda del tutto diversa, rilevandosi a tal riguardo che pur essendo vero che la Banesto Leasing aveva coperto gli assegni rilasciati dalla attuale ricorrente per l'acquisto dei veicoli oggetto della più volte richiamata fattura n.15/89, l'assegno per L.40.716.769 di cui la predetta aveva prodotto copia si riferiva nona quest'ultima fattura, ma а quella n.26/88 e concerneva, d'altronde, sempre per il suindicato importo, non il pagamento dei veicoli da concedere in leasing, ma il credito maturato a favore dell'agente per gli affari di cui aveva procurato 16 la conclusione. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce, infine, contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta giustificata condanna di essa rifusione delle spese del primoCE.GE. FIN alla grado. La soccombenza, in realtà, di entrambe le parti, essendo stata rigettata la domanda proposta in via dalla convenuta, avrebbericonvenzionale dovuto condurre ad una pronuncia di compensazione, almeno parziale, delle spese di lite. Anche quest'ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti giacchè correttamente la Corte romana ha affermato come il fatto, lamentato dalla .GE. FIN., che il primo giudice l'avesse considerata soccombente nonostante il rigetto della riconvenzionale avanzata dalla controparte, trovava in realtà ampia giustificazione nell'esito complessivo della controversia e nell'assai ampio divario tra le contrapposte pretese. il Alla stregua delle svolte argomentazioni proposto ricorso va pertanto respinto nella sua integralità con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da 17 dispositivo.
P.Q.M.
ricorso e condanna la La Corte, rigetta il in favore della BANESTO ricorrente al pagamento, in liquidazione, delle GRUPPO FINANZIARIO SPA giudizio che liquida in spese del presente L. 399,000.oltre a L.
4.000.000 per onorari. Roma 20 settembre 2000 Vinajo Вывожни, рег. Me tin stemme AlhesAlfo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 100000 350000 26 GEN 2001 DELLE ENTRATOROMA 2 (life trecentocingmontaquile 4 UFFICIO Serie Registrata in gato ersale S.. 3D v an 2 p. 11 Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DILIPPO) ziat Il Responsabile Servizio Ani (Dr. M. RACCIONI 37° 1 0 0 18