Sentenza 3 aprile 2000
Massime • 1
L'esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, quali richieste, ai fini della concessione della semilibertà, dall'art.50, comma quarto, dell'ordinamento penitenziario, non può essere esclusa per il solo fatto che il condannato rifiuti di ammettere la propria colpevolezza, dovendosi invece aver riguardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira l'ordinamento giuridico, alla prospettiva che lo stesso condannato acquisisca consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI PIERO Presidente del 03/04/2000
1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO " N.2481
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N.46645/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RA SE n. il 06.02.1956
avverso ordinanza del 30.03.1999 TRIBUNALE Di SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO OSSERVA
Con ordinanza del 30 marzo 1999, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha accolto la richiesta di liberazione anticipata formulata da RA EP e per l'effetto ha applicato il relativo beneficio in relazione ad alcuni semestri, ed ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata dallo stesso condannato. Ha osservato a quest'ultimo riguardo il Tribunale palermitano che, malgrado la prova offerta dal RA circa la sua partecipazione all'opera di rieducazione, non sembrava essersi ancora avviato quel processo di revisione critica necessario per la formulazione di un giudizio prognostico positivo circa l'esito della misura richiesta. A tale conclusione il Tribunale perveniva in considerazione del fatto che il RA continuava a professare la sua non colpevolezza in relazione al reato per il quale si trova detenuto, malgrado le prove conseguite a suo carico nel corso del giudizio fossero "alquanto schiaccianti", richiamandosi in proposito anche l'intervenuto rigetto della richiesta di revisione della sentenza di condanna avanzata dal medesimo.
Avverso la decisione di rigetto della richiesta di semilibertà hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del condannato deducendo mancanza ed illogicità della motivazione, sottolineando, in particolare, la contraddittorietà della ordinanza impugnata nella parte in cui, positivamente valutando i risultati della osservazione intramuraria ai fini della concessione della liberazione anticipata, ne ha sminuito poi la rilevanza ai fini della richiesta misura alternativa, sul mero presupposto della professione di non colpevolezza. Un presupposto la cui congruenza il ricorrente contesta, anche con successiva memoria, avuto riguardo anche alla natura indiziaria degli elementi raccolti a suo carico ed alle ragioni per le quali il giudizio di revisione non sortì esito favorevole.
Il ricorso è fondato. Ai fini della applicazione della misura della semilibertà, sono infatti richieste due distinte indagini, una concemente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del condannato nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (ex plurimis, Cass., Sez.1, 5 luglio 1995, Ortelio). Positivamente esaurita la prima verifica, il Tribunale si è negativamente espresso, quanto alla seconda, motivando il proprio apprezzamento sul solo dato offerto dalla perdurante professione di non colpevolezza, che denoterebbe - in presenza di prove reputate "alquanto schiaccianti" - assenza di revisione critica. L'assunto è evidentemente incongruo ed incoerente sul piano logico. È ben vero, infatti, che questa Corte ha avuto modo di ritenere legittimo il provvedimento con il quale venga respinta la richiesta di semilibertà nelle ipotesi in cui il condannato, pur mantenendo una condotta carceraria corretta, non sia pervenuto ad un riesame critico del proprio passato continuando a sostenere la propria innocenza, ma ha anche sottolineato come siffatto atteggiamento assuma valore sintomatico - e dunque si qualifichi sul piano prognostico - nelle ipotesi in cui a tale negativo atteggiamento si accompagni l'inerzia del condannato nel non assumere alcuna iniziativa processuale per ottenere la revisione del giudizio;
circostanza, questa, che evidentemente non ricorre nel caso di specie. Si è comunque evidenziato, in proposito, come non possa essere richiesta al condannato una sorta di confessione postuma, venendo in rilievo soltanto il rifiuto netto della pratica criminale quale indispensabile premessa per un favorevole giudizio circa il comportamento futuro in caso di riacquisizione della libertà (Cass., Sez.I, 15 dicembre 1995, Tomov). La valutazione di tale processo di riesame, dunque, non può essere condizionata da dichiarazioni, più o meno attendibili, di "autocritica" e di ripudio del proprio passato - afferenti, come tali, più alla sfera morale che a quella giuridica - ma occorre invece aver riguardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira l'ordinamento giuridico, alla prospettiva che il condannato acquisisca consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica. economica e sociale sanciti dall'ordinamento medesimo (Cass., Sez.I, 15 febbraio 1998, Cusani). La mera professione di innocenza, dunque, finisce in tale prospettiva per assumere di per sè sola valore neutro ove la stessa non si saldi cerentemente un contesto valutativo che ne qualifichi l'essenza come atteggiamento di non rifiuto del passato e, correlativamente, di non apertura verso un "nuovo" e alternativo percorso di esperienze che sappia cogliere appieno le opportunità offerte dalla progressione trattamentale.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere per questa parte annullata, con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della semilibertà e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000