Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
Per addivenirsi ad un giudizio di revisione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile sono necessarie "nuove prove", ai sensi dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen., e non dei meri elementi di prova, come la chiamata in correità o in reità proveniente da uno dei soggetti indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, del codice di rito, la quale si presenti priva, allo stato, di qualsiasi indicazione oggettiva di immediata riscontrabilità circa l'esistenza di ulteriori elementi idonei a corroborarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 14216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14216 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 01/03/2002
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 00897
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 040142/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) EM NI N. IL 22/10/1953
avverso ORDINANZA del 16/07/2001 CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dott. VA Palombarini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Con ordinanza del 16 luglio 2001, la corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da EM VA avverso la sentenza con la quale l'11 settembre 1992 la corte di assise di appello di Napoli lo aveva condannato all'ergastolo per l'omicidio dei fratelli IC e LE IZ e per i connessi reati di detenzione e porto illegale di armi. I giudici facevano osservare che il AL aveva già proposto in passato richiesta di revisione della sentenza di condanna, ma la stessa corte di appello di Roma, con ordinanza del 14 maggio 2001, l'aveva dichiarata inammissibile. Peraltro - precisava la corte di merito - la nuova richiesta doveva considerarsi ugualmente manifestamente infondata perché nessuno degli elementi posti a suo sostegno appariva convincente. Non le deposizioni dei testi KE e UC o la consulenza tecnica redatta dall'ing. Laiso, perché erano già state oggetto di valutazione da parte della corte di assise di appello di Napoli, sicché non costituivano prova nuova;
non le dichiarazioni rese al magistrato inquirente dai collaboratore Salvatore Di LO che aveva riferito che nell'ora del duplice omicidio "egli si trovava altrove", trattandosi di elemento formulato in termini talmente generici da impedirne ogni utile valutazione;
non le dichiarazioni accusatorie del OD, secondo cui ad uccidere i fratelli IZ era stato un gruppo di fuoco del quale facevano parte persone diverse dal AL e da lui nominativamente indicate, atteso che, pur essendosi in presenza di una prova nuova, la presunta responsabilità penale di terze persone per lo stesso reato oggetto della sentenza di condanna non era stata ancora accertata giudizialmente attraverso il giudicato.
Ricorre per cassazione il AL a mezzo del proprio difensore di fiducia, il quale deduce, sotto il profilo della violazione degli artt. 630 e 634 c.p.p. che la pronunciata declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione non era condivisibile, perché non era sicuramente rilevabile ictu oculi, in modo evidente e palese la sua manifesta infondatezza, sussistendo, in sede di delibazione preliminare della richiesta di revisione, una presunzione di fondatezza di fronte alla quale solo un'immediata evidenza di segno contrario può determinare un provvedimento negativo. Secondo il ricorrente, l'ordinanza conteneva un errore manifesto, laddove affermava che la consulenza tecnica giurata di parte era già stata valutata dai giudici, poiché questo non era avvenuto ne' in primo grado ne' in grado di appello, dove pur era stata richiesta la rinnovazione (parziale) dell'istruzione dibattimentale sul punto. Allo stesso modo doveva considerarsi certo che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OD che aveva descritto in dettaglio le modalità dell'agguato ai fratelli IZ, escludendo che il AL avesse partecipato alla spedizione punitiva organizzata contro di loro, costituivano un fatto nuovo del quale non si poteva non tener conto, tanto più che esisteva un secondo collaboratore, il Di LO, che aveva reso dichiarazioni favorevoli al condannato e del quale pure non si era tenuto alcun conto. Nessuna concreta rilevanza, da ultimo, poteva o doveva attribuirsi alla declaratoria di inammissibilità di una precedente istanza di revisione proposta dallo stesso condannato.
In prossimità dell'udienza di trattazione del ricorso, la difesa del AL ha depositato una memoria, nella quale ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto di ricorso, insistendo in particolare sulla non manifesta infondatezza dell'istanza proposta, sulla richiesta di annullamento formulata dalla Procuratore Generale presso questa Corte e sull'assoluto carattere di novità delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia, OD e Di LO.
2. Il ricorso non è fondato.
Come questo Supremo Collegio ha avuto occasione più volte di affermare (cfr. Cass., 25 maggio 1992, La Guzza;
Id., 9 maggio 1992, Durante), la disciplina dettata dal codice di rito del 1988 in tema di revisione affida al giudice di merito, nel corso della fase c.d. rescindente che si conclude con la pronuncia circa l'ammissibilità o meno della domanda, il compito limitato di verificare in astratto la sola idoneità dei nuovi elementi di prova dedotti dalla richiesta del richiedente a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato attraverso un completo riesame di tutte le prove unitamente a quelle noviter producta "deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.". L'allegazione di nuove prove non è quindi di per sè
sufficiente ad giustificare l'accoglimento della richiesta di revisione, la cui ammissibilità è pur sempre subordinata, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., alla esclusione della sua manifesta infondatezza e, quindi, ad un apprezzamento prognostico positivo circa il possibile esito del giudizio di revisione in base alle nuove prove da acquisire. Tale prognosi implica inevitabilmente la necessità di una comparazione tra le prove da acquisire e quelle già acquisite, che non può essere compiuta in termini di pura astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale del caso concreto e non può pertanto prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza e/o inaffidabilità della prova nuova, che siano riscontrabili ictu oculi (Cass., 24 febbraio 1992, La Rocca;
Id., 14 settembre 1993, Russo).
Alla stregua di questi criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sembra evidente l'inconferenza degli elementi asseritamente nuovi posti dal ricorrente a sostegno della sua istanza di revisione.
La prova determinante del coinvolgimento del AL nel duplice omicidio dei fratelli IZ si fonda sulle dichiarazioni testimoniali di NA AN, la cui attendibilità - si legge nell'ordinanza impugnata - risulta essere già stata esaminata dalla corte di assise di appello di Napoli "proprio alla luce delle contestazioni mosse dalla difesa e dei rilievi di carattere tecnico addotti a sostegno". Di qui l'irrilevanza di una consulenza tecnica giurata di parte, peraltro già oggetto di un'istanza di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale del giudizio di appello non accolta dai giudici di merito, volta a dimostrare che le affermazioni accusatorie della AN erano assurde e frutto di mera fantasia ed allucinazioni. Ed invero, è pacifico che rientri nell'ambito del controllo sulla astratta idoneità della asserita nuova prova a comportare la rimozione del giudicato la legittimità di una valutazione, come quella espressa dalla corte di appello, in ordine alla piena affidabilità della principale teste di accusa e alla plausibilità di quanto da lei riferito, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio (cfr., per un utile riferimento in tal senso, Cass., 13 ottobre 1993, Geri). Allo stesso modo la corte ha correttamente escluso che le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Di LO e OD, che hanno rivelato uno scenario delittuoso diverso da quello acquisito, anche se non perfettamente coincidente possano giustificare l'apertura di un giudizio di revisione. A parte che un'istanza di revisione fondata sulla asserita responsabilità di un terzo in ordine al fatto per il quale l'istante è stato condannato deve essere preceduta - come ben evidenzia l'ordinanza impugnata - dall'avvenuto accertamento della colpevolezza dello stesso con sentenza irrevocabile (cfr. Cass., 15 ottobre 1990, Grimaldi), non si può fare a meno di rilevare che, almeno per quanto concerne il OD, si è in presenza di una chiamata in correità priva allo stato di qualsiasi indicazione oggettiva di immediata riscontrabilità, sicché appare financo dubbio che possa parlarsi di quella "prova nuova" che il legislatore esige per la procedura di revisione di cui agli artt. 629 ss. c.p.p. Viene naturale osservare che, ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., gli elementi in base ai quali può addivenirsi ad un giudizio di revisione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile devono rientrare nella categoria delle prove e non soltanto in quella degli elementi probatori, come è proprio della chiamata in correità e/o in reità, intendendosi per tale quella proveniente da uno dei soggetti menzionati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. La chiamata in correità e/o in reità, per poter dare un oggettivo supporto al convincimento del giudice, deve essere confortata da "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", cioè da elementi di riscontro estrinseci che, se anche non raggiungono, rispetto alla chiamata, la consistenza di prova autonoma e distinta della colpevolezza del chiamato in correità (o in reità) (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza, rendendo superflua la c.d. "testimonianza" del chiamante), considerati e valutati complessivamente ("unitamente" recita in modo assai pregnante la norma), risultino compatibili con la chiamata in correità (o reità) e siano rafforzativi di questa (Cass., 7 dicembre 1997, Agreste, in C.E.D. Cass., n. 203375; Id., 29 novembre 1990, Avitabile, in Riv. pen., 1992, 423; Id., Sez. 1, 29 ottobre 1990, Di Giuseppe, in Cass. pen. mass. ann., 1991, 2^, 969; Id., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli, ivi, 1990, 2^, 37, in cui vengono indicate per la prima volta le linee interpretative dell'intero art. 192 c.p.p., con specifico riferimento alla qualificazione giuridica della chiamata in correità e ai requisiti necessari per porla a fondamento di un'affermazione di responsabilità).
Le dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, insomma, in tanto sono destinate ad acquistare un'intrinseca forza rappresentativa - tanto da essere definite non mero indizio di verità, ma elemento di prova in sè veridico, secondo l'espresso dettato dell'art. 192 comma 3 c.p.p. - in quanto il significato degli altri elementi di conferma sia discusso e criticato nell'ambito di acquisizione di quelle dichiarazioni normativamente "sospette" o comunque considerate non esaustive. A conferma e riprova che la chiamata in correità (o in reità), proprio perché proveniente da un imputato del medesimo reato ovvero di un reato connesso o interprobatoriamente collegato, presenta, per definizione, caratteristiche funzionali che impongono di sottoporla ad un vaglio argomentativo per così dire di secondo grado: se ne saggia prima l'intrinseca coerenza con la connessa affidabilità della fonte di provenienza per poi garantire l'assenza di un interesse alla delazione gratuita, dando al chiamante e ai suoi interlocutori l'opportunità di fornire spiegazioni - se le possiedono - su tutti gli altri elementi di prova che servano da riscontro (Cass., Sez. 1, 6 dicembre 2001, Liparota e altri). Negando ingresso a tali dichiarazioni, la corte di appello di Roma ha fatto dunque puntuale applicazione dei criteri più volte enunciati da questo Supremo Collegio in tema di revisione, con specifico riferimento alla valutazione da compiere nella fase c.d. rescindente, dichiarando correttamente inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta avanzata dal AL.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002